Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15363 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19171/2013 proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA REPUBBLICHE MARINARE 53, presso lo studio dell’avvocato DARIO

PROIETTI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore Dott.

L.G.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

OSTIA, depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO TASSONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza (del 4 giugno 2012) del Tribunale di Roma sezione distaccata di Ostia, la quale, in sede di impugnazione della sentenza del Giudice di Pace, confermò il rigetto della domanda attorea di risarcimento dei danni. La domanda fu proposta nei confronti del conducente e proprietario dell’autovettura ( D.F.) e della Assicurazione, assumendo la responsabilità del conducente dell’autovettura stante l’improvvisa uscita da un parcheggio irregolare al centro della strada, che aveva costretto il M., conducente della moto Honda, ad effettuare una manovra repentina per evitare la collisione e aveva determinato la caduta, con conseguenti danni.

Unipol si difende con controricorso, esplicato da memoria.

Non si difende D.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso, strettamente connessi – invocando omessa e insufficiente motivazione e violazione dell’art. 2054 c.c., oltre che dell’art. 157 C.d.S., comma 8 – si censura la sentenza di merito nella parte in cui ha escluso, nel confermare la statuizione di primo grado, ogni nesso di causa tra la condotta dell’antagonista D.F. nell’effettuare la manovra dell’uscita dal parcheggio irregolare al centro della strada e la caduta dalla moto condotta dall’attore, attribuendo la caduta alla condotta di guida inadeguata nel centro urbano, avendo avuto il tempo di vedere la manovra dell’auto.

1.1. I motivi sono preliminarmente inammissibili per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con la conseguenza che la Corte non è posta in grado di valutare la decisività delle censure avanzate, al fine di poterli verificare nella loro corrispondenza al dedotto (cfr., tra le altre, Sez. Un. n. 7161 del 2010; n. n. 22726 del 2011).

1.1. Il ricorrente, al fine di sostenere la esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura e la correttezza della manovra di emergenza effettuata dalla moto, richiama il verbale e i rilievi dei vigili urbani e le dichiarazioni agli stessi rilasciate dai conducenti, oltre al proprio interrogatorio formale, mettendo in evidenza la mancata risposta all’interrogatorio deferito al convenuto.

Tuttavia, nel ricorso e assente qualunque indicazione in ordine al luogo, parte, (punto) del documento assunto come rilevante; nè tali documenti sono stati allegati al ricorso ai sensi dell’art. 369 cit. o ne è stata indicata la loro collocazione nel fascicolo di parte.

2. Con il terzo motivo, invocando la violazione dell’art. 91 c.p.c. e della disciplina in tema di spese processuali, compreso il D.M. n. 127 del 2004, lamenta:

– a) la indeterminatezza del criterio di liquidazione, tale da non consentirne il controllo, ai fini del rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari e la mancata distinzione tra diritti e onorari;

– b) il riconoscimento di spese nei confronti dell’appellato;

– c) la liquidazione delle spese a favore anche del D.F., che, invece, era restato contumace.

2.1. La censura sintetizzata sub a) va dichiarata inammissibile.

Il ricorrente si duole della mancata distinzione tra diritti e onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali, che tale distinzione prevedeva, applicabile ratione temporis alla sentenza del giugno 2012 (Sez. Un. n. 17405 del 2012).

Nella sentenza censurata il giudice ha applicato la nuova disciplina. Infatti, i nuovi parametri individuati – sulla base della normativa primaria (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) – dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, sopprimono la differenza tra onorari e diritti, nell’ambito di un intervento normativo volto alla semplificazione delle regole relative alla liquidazione dei compensi forensi.

Tuttavia, nel motivo di ricorso è assente ogni deduzione relativa ai pregiudizi subiti – quali un aggravio economico del soccombente rispetto a quello che sarebbe risultato dall’applicazione delle pregresse disposizioni per effetto della mancata applicazione della distinzione tra diritti e onorari, propria della normativa abrogata ed applicabile alla specie ratione temporis. Pertanto, la censura si sostanzia in una astratta denuncia del mancato rispetto della norma e non dimostra l’esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione.

2.1.1. A tali conclusioni si perviene in applicazione di un principio affermato dalla Corte di legittimità, in modo costante, in variegate e molteplici fattispecie di diritto processuale e sostanziale.

Si è ritenuto che la parte che propone ricorso per cassazione ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato dalla violazione processuale o sostanziale, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte. Sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (da ultimo Cass. n. 26157 del 2014; in particolare rispetto a norme di diritto sostanziale, Cass. n. 1755 del 2006; n. 15950 del 2007).

2.2. Quanto al secondo profilo sub b), si deduce l’erroneo riconoscimento di Euro 180,00 per spese senza ulteriori specificazioni, con conseguente genericità della censura.

2.3. Del pari inammissibile è il terzo profilo sub c).

Si assume che il giudice di merito abbia liquidato le spese in favore di parte restata contumace e che, quindi, abbia assunto come costituita in giudizio una parte che, sulla base degli atti processuali, sarebbe invece restata contumace. Con il ricorso per cassazione si prospetta, in tal modo, un errore revocatorio, mentre si sarebbe dovuto azionare il rimedio appropriato investendo il giudice che ha emesso il provvedimento che si assume affetto di errore.

Secondo il principio consolidato affermato dalla Corte di legittimità, “Qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato – al di là della qualificazione come “violazione di legge” – un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c.” (ex plurimis n. 10066 del 2010).

2.3.1. Comunque, solo a fini di completezza, va aggiunto: a) che la controricorrente richiama gli atti con i quali il D.F. si costituì in appello, tramite lo stesso difensore; b) che la notifica del ricorso al D.F., effettuata dal ricorrente alla parte personalmente (sul presupposto della contumacia nel giudizio di appello) anzichè presso il procuratore costituito in appello, non impone la rinnovazione della notifica, stante l’esito di inammissibilità del giudizio. La rinnovazione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e nello svolgimento di formalità superflue, traducendosi, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. Tanto, secondo la linea evolutiva espressa dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione degli istituti processuali alla luce dell’art. 111 Cost. (tra le tante, Cass. n. 2723 del 2010, Sez. Un. n. 26373 del 2008).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non avendo l’intimato D.F. svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore della Assicurazione.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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