Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15362 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 16/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1677-2006 proposto da:

C.L. E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), considerata

domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MIRAGLIA GIACINTO,

CAMURRI ELENA giusta delega in 2010 atti;

– ricorrente –

contro

G.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAVOUR 211/12, presso lo studio dell’avvocato RICCI EMANUELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZURLINI FRANCO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 816/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 15/7/2005, depositata il 10/10/2005,

R.G.N. 2672/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato EMANUELE RICCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI VINCENZO, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.2.99 la s.a.s. C.L. & C, premesso che aveva condotto in locazione, con contratto verbale, dal 1982 al 1997 un terreno con sovrastante costruzione in (OMISSIS), adibito a commercio di rottami, di proprietà di G.B. e che nel 1997 il locatore aveva di fatto impedito alla conduttrice il godimento del bene, provvedendo a recingere il terreno e ad ararlo per la coltivazione, chiedeva al Pretore di Modena una declaratoria di risoluzione del contratto per colpa del locatore, con contestuale condanna del locatore al pagamento dell’indennità d’avviamento ed al risarcimento dei danni.

Il convenuto contestava la fondatezza delle avverse domande e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attrice al pagamento dei canoni non corrisposti nel periodo 1992-1997 ed al risarcimento dei danni cagionati dall’incendio che aveva attinto il fabbricato colonico.

Il Tribunale di Modena rigettava le domande attrici ed accoglieva quelle riconvenzionali.

Appellata la sentenza dalla C., l’appellato G. contestava la fondatezza del gravame e, quindi, con sentenza depositata il 10.10.05, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’impugnazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C., affidandosi a due motivi e depositando in atti anche una memoria, mentre il G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 27 e difetto di motivazione, in quanto l’ordinanza sindacale che le aveva inibito di proseguire l’attività di rottamazione dei veicoli a motore e di stoccaggio e commercializzazione di rottami e materiali ferrosi non aveva le caratteristiche per essere ritenuta causa di cessazione del rapporto di locazione inter partes.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, omettendo di motivare sul motivo d’impugnazione volto a conseguire la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla richiesta di risarcimento danni.

1. Il primo motivo non è fondato.

Infatti, la sentenza impugnata, con motivazione assolutamente logica ed immune da errori giuridici, ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo convincimento che la cessazione dell’attività commerciale svolta dalla ricorrente (ammasso e commercio di rottami ferrosi e carcasse di autoveicoli) sia definitivamente cessata per factum principis e cioè per effetto dell’ordinanza sindacale n. 2/97 e che, pertanto, tale circostanza abbia precluso, in forza di quanto statuito dalla sentenza della Corte Cost. 14.12.1989, n. 542, che alla ricorrente medesima potesse spettare l’indennità di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34 facendo correttamente riferimento alle risultanze della documentazione prodotta in atti ed in particolare alla circostanza che l’area interessata aveva una destinazione agricola ed era inoltre qualificata come zona di rispetto della falda acquifera, per cui l’eventuale ripresa di quella attività, che comportava il riversamento sul terreno di rifiuti altamente tossici, sarebbe stata incompatibile con la destinazione del terreno e le stesse finalità della bonifica.

L’accertamento, tra l’altro, del carattere definitivo o meno della cessazione suddetta costituisce indubbiamente questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sottratta, quindi, al sindacato del giudice di legittimità quando, come è dato riscontrare nella specie, sia sorretta da logica e congrua motivazione.

1.1. Nè vale sostenere che l’ordinanza sindacale in questione non abbia imposto la restituzione dell’area al locatore, ma si sia limitata ad inibire alla conduttrice l’attività di rottamazione di autoveicoli, in quanto tale provvedimento non solo ha comportato necessariamente la privazione a titolo definitivo dell’utilizzabilità economica dell’immobile locato in relazione, quanto meno, alla suddetta attività, e ciò sia da parte del conduttore, destinatario dell’ordinanza che da parte del locatore medesimo, ma soprattutto ha costituito, ai sensi della citata sentenza n. 542/89 C. Cost., causa di cessazione del rapporto di locazione tra le parti.

1.2. Si rileva, infine, per completezza di motivazione, che la questione posta dalla ricorrente, in ordine ad una pretesa violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27 per una asserita illegittimità dell’esercizio della facoltà di recesso anticipato dal contratto da parte del locatore G., non presenta alcun fondamento, in quanto, come sopra rilevato, a produrre la cessazione della locazione de qua è stata la citata ordinanza sindacale e non già il recesso anticipato del locatore.

2. Anche il secondo motivo non è fondato.

Ed invero, l’omessa pronuncia sul motivo d’appello teso ad ottenere la riforma della decisione del primo giudice relativa alla domanda di risarcimento danni, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), integra senz’altro un error in procedendo in relazione al quale questa Corte è anche giudice del fatto ed ha, quindi, il potere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti (Cass. 3^, 11.1.2005, n. 375).

Tale potere presuppone, però, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, che il ricorrente abbia indicato in quali atti e con quali specifiche frasi in essi contenute abbia proposto dinanzi al giudice di merito il motivo d’impugnazione riguardante il rigetto della domanda di risarcimento (v. Cass. 3^, 7.8.2001, n. 10902; 30.5.2000, n. 7194; Cass. 1^, 23.9.2002, n. 13833), ma tale onere non risulta affatto assolto da parte dell’odierna ricorrente.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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