Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15362 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8427/2013 proposto da:

MICARI SRL, (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro

tempore Amministratore Sig.ra B.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio

dell’avvocato ENZO FOGLIANI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUISA BACHMANN giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ATB SPA, in persona del suo curatore Dott.

A.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL PUSTERIA 22/15,

presso lo studio dell’avvocato MERCEDES CORREALE, rappresentata e

difesa dall’avvocato EUGENIO ANTONIO CORREALE giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3790/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ENZO FOGLIANI;

udito l’Avvocato EUGENIO ANTONIO CORREALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 25.7.2006 la Micari s.r.l. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo, emesso su richiesta del Fallimento della A.T.B. S.p.A., di pagamento della somma di Euro 144.386,00, oltre accessori, a titolo di restituzione del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione di un immobile intercorso tra la Micari s.r.l. e la A.T.B. S.p.A. in bonis, dichiarato risolto per inadempimento della società conduttrice A.T.B. con sentenza dell’1.6.2005. In via riconvenzionale, la Micari s.r.l. chiedeva darsi atto del grave inadempimento della società conduttrice, che aveva rilasciato l’immobile in condizioni di completo degrado, con condanna del Fallimento A.T.B. al risarcimento dei danni, previa compensazione con il deposito cauzionale legittimamente trattenuto dalla locatrice.

Si costituiva il Fallimento A.T.B. eccependo la tardività dell’opposizione, proposta con citazione in materia locatizia, l’inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di somme maturate prima della dichiarazione di fallimento, l’inammissibilità della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, già pronunciata con la sentenza che aveva disposto il rilascio dell’immobile.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13.5.2010, dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione e rigettava le domande riconvenzionali spiegate dalla Micari s.r.l., che condannava al pagamento delle spese di lite.

3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 12.12.2012, rigettava il gravame proposto dalla Micari s.r.l. e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

4. Contro la decisione la Micari s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Fallimento A.T.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile.

La ricorrente ha essa stessa dichiarato, nel ricorso proposto, che in data 24.1.2013 le è stata notificata la sentenza impugnata.

Ciò nondimeno, non ha ottemperato all’obbligo, imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a pena di improcedibilità, di depositare nella cancelleria della Corte insieme al ricorso copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione se questa – come nella specie riferisce la stessa ricorrente – è avvenuta, il tutto entro il termine fissato dal primo comma del medesimo art. 369 c.p.c., ovvero nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto.

La ricorrente si è invece limitata a depositare – come verificato da un attento riscontro nel fascicolo e come del resto risulta dalla nota di deposito e di iscrizione a ruolo datata 8.4.2013, ove è indicato il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, senza alcun riferimento alla relazione di notificazione – copia della sentenza impugnata depositata il 12.12.2012, con l’attestazione di conformità all’originale resa il 20.12.2012 dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa, e non la copia notificata della sentenza stessa.

Nel corso della udienza pubblica di discussione della causa, ove in sede di relazione orale è stata evidenziata la mancanza della copia notificata del provvedimento impugnato, nulla ha evidenziato in proposito il procuratore della ricorrente, presente all’udienza.

A ciò si aggiunga che il ricorso, spedito per la notifica il 22.3.2013, non risulta essere stato proposto entro il termine breve a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, risalente al 12.12.2012. Non può quindi farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 17066 del 2013).

2. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30.1.2013 ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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