Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15362 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/07/2020), n.15362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14696/2016 R.G. proposto da:

NUOVA SO.FI.A SRL IN A.S., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avv. Prof. RICCARDO VIANELLO e dall’Avv. Prof. GIUSEPPE MARINI,

elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via di Villa

Sacchetti n. 9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 1623/16 depositata in data 31 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2019

dal Consigliere Filippo D’Aquino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale LUISA DE RENZIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. NICOLLE PURIFICATI per il ricorrente;

udito l’Avv. dell’Avvocatura Generale dello Stato in persona

dell’Avv. GIANNA GALLUZZO per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società contribuente, quale capogruppo del Gruppo B., ha impugnato un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno di imposta 2009, deducendo, in qualità di consolidante, di avere proceduto alla liquidazione dell’IVA di gruppo, azzerando il proprio debito IVA, ammontante ad Euro 7.849.679,00, mediante l’utilizzo delle eccedenze di imposta di società del gruppo, con particolare riferimento al credito IVA già facente capo alla società consolidata Novagest SRL.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado e in appello. Sia il giudice di primo grado, sia quello di secondo grado hanno rigettato la doglianza della contribuente, secondo cui un altro avviso di accertamento emanato nei confronti della consolidata era pendente davanti ad altra Commissione Tributaria, deducendo come i due avvisi di accertamento avessero oggetto distinto, il primo avente ad oggetto l’indebita detrazione da parte della consolidata operata su un imponibile relativo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’altro riguardante l’indebita utilizzazione in compensazione del predetto credito IVA, in quanto trasferito nella procedura dell’IVA di gruppo.

La sentenza della CTR del Lazio è stata gravata da impugnazione per revocazione, dichiarata inammissibile dalla CTR del Lazio con sentenza del 31 marzo 2016, ritenendo non esservi stato errore revocatorio, risultante dalla semplice lettura della decisione, consistente in una falsa percezione di quanto emergente agli atti, tale da indurre un errore avente carattere decisivo ai fini della decisione. Ha rilevato il giudice della revocazione che il giudizio avente ad oggetto la società consolidata attenesse alla indebita detrazione operata dalla consolidata per fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti, mentre nel contenzioso a quo si discuteva dell’indebito uso in compensazione del credito IVA.

Ha proposto ricorso per cassazione parte contribuente, già dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Roma in data 21 dicembre 2015, con ricorso datato 19 maggio 2016 e portato alla notificazione in data 13 giugno 2016, affidato un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Nel corso del giudizio NUOVA SO.FI.A. SRL IN A.S. ha proposto ricorso in riassunzione datato 10.02.2017 e notificato in data 17.02.2017, dando atto che in data 21 dicembre 2015 il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza di NUOVA SO.FI.A SRL e che, con decreto in data 27.07.2016 a termini del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 30, è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria di NUOVA SO.FI.A. SRL ed è stato nominato successivamente il Commissario Straordinario con decreto in data 9 agosto 2016, ritenendo essersi verificata l’interruzione del procedimento alla data della nomina del Commissario Straordinario, per cui il ricorrente ha dichiarato di riassumere il giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Va preliminarmente rilevato che – prescindendo dalla applicabilità alla amministrazione straordinaria dell’istituto dell’interruzione – nel giudizio di Cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, l’assoggettamento a fallimento del ricorrente non determina l’interruzione del processo (Cass., Sez. U., 14 novembre 2003, n. 17295; Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., Sez. I, 15 novembre 2017, n. 27143).

1.1 – Con l’unico motivo si censura violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, in relazione all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata ritenuto non decisivo l’errore di fatto compiuto dal giudice del merito, consistente nella duplicazione della medesima IVA ritenuta dovuta dalla società controllata e da liquidare dalla società controllante nell’ambito della tassazione di gruppo. Deduce come nel ricorso per revocazione sia stata contestata alla controllata (consolidata) l’illegittima detrazione di IVA fittizia in quanto derivante da false fatture, tale da portarla a vantare un credito IVA inesistente, ma che è stato utilizzato da un’altra società del gruppo, la consolidante. Deduce, pertanto, il ricorrente che l’IVA di cui si discute è sempre la stessa imposta, indebitamente detratta dalla prima società (consolidata) ma utilizzata dalla consolidante.

2 – Il ricorso è infondato, posto che in tema di revocazione, l’art. 395 c.p.c., n. 4, circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Sicchè l’omessa considerazione di un fatto da parte del giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato, non essendo deducibile nel giudizio di revocazione la mancata considerazione di un fatto non considerato nella motivazione giudiziale, non ricomprendendosi nella revocazione i presunti errori di giudizio o di valutazione (Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3200).

Parte ricorrente imputa a errore revocatorio l’avere il giudice di appello considerato (erroneamente) differenti la contestazione alla società capogruppo rispetto a quella della controllata, nonchè nell’avere considerato i due avvisi di accertamento relativi a tributi diversi, laddove entrambi gli avvisi riguarderebbero la medesima imposta, con conseguente violazione del ne bis in idem. In altri termini, il ricorrente imputa al giudice di appello di avere erroneamente duplicato un accertamento IVA, non avendo considerato (secondo quanto deduce parte ricorrente) che la contestazione mossa alla controllante riguarderebbe la medesima imposta già oggetto di contestazione alla società controllata.

La ricorrente non sta, tuttavia, contestando l’omessa supposizione di un fatto da parte del giudice della revocazione, ma di una valutazione in diritto, benchè fondata sulla mancata espressa valutazione che si tratti dello stesso tributo, in relazione al quale la CTR ha affermato che non sussiste errore revocatorio, posto che “sotto il profilo soggettivo, il contenzioso riguardava in un caso ((OMISSIS)) la Novagest, mentre l’altro ((OMISSIS)) la Nuova Sofia; dal punto di vista oggettivo, nel primo caso si trattava di indebite detrazioni operate dalla Novagest per fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti, nel secondo caso l’indebito uso in compensazione del credito IVA da parte della Nuova Sofia”. Sicchè il giudice di appello ha valorizzato la diversa circostanza delle “distinte responsabilità” delle due società e delle distinte condotte delle due società, l’una (la controllata), la quale avrebbe utilizzato un credito inesistente al fine di indebite detrazioni, l’altra (la controllante), la quale avrebbe indebitamente utilizzato in compensazione detto credito, escludendo in diritto (e non in fatto) che si tratti della medesima imposta, in quanto attinente a due distinte violazioni. Non sussiste, pertanto, errore revocatorio.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente NUOVA SO.FI.A. SRL IN A.S. al pagamento delle spese processuali in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 20.000,00 oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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