Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15362 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 13/07/2011), n.15362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso il Dott. D.G.,

rappresentato e difeso dall’avvocato INTILISANO MARIO in (98122)

MESSINA, VIA SAN FILIPPO BIANCHI 54, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, per la

PREFETTURA DI MESSINA e per l’AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– controricorrenti –

e contro

MONTEPASCHI SERIT SPA (OMISSIS), MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimati –

Nonchè da:

SE.RI.T. SICILIA SPA, Agente della Riscossione per le Province

Siciliane (già MONTEPASCHI SE.RI.T. SPA) in persona del legale

rappresentante Dr. A. Finanze, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio

dell’avvocato FRONTONI MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PARISI MAURIZIO giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA, F.A.

(OMISSIS), MINISTERO DELLE FINANZE, PREFETTURA DI MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 91/2008 del TRIBUNALE di MESSINA, emessa il

13/12/2007, depositata l’08/01/2008 (R.G. 3674/02);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 gennaio 2008 il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata ad A. F. per violazione del codice della strada accertata il 14 giugno 1995 in quanto prescritta poichè il verbale doveva esser notificato entro il 15 gennaio 1996, e il pignoramento era avvenuto il 24 novembre 2001, ossia oltre cinque anni, e non essendo applicabile la prescrizione decennale soltanto perchè la somma era stata iscritta a ruolo in quanto tale atto non è assimilabile ad una sentenza passata in giudicato, il termine era quello breve. Rigettava invece l’opposizione relativa alla sanzione per il mancato pagamento del bollo auto per l’anno 1992, il cui primo atto interruttivo della prescrizione era del 6 febbraio 1996, poichè ai sensi del D.L. n. 28 del 1986, art. 6, convertito con L. n. 60 del 1986, il relativo pagamento si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva esser effettuato il pagamento, ma il D.L. n. 41 del 1995, art. 43, comma 3, convertito con modificazioni con L. n. 349 del 1995, ha previsto che le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 ottobre 1995 e quindi è stato prorogato di 250 giorni il termine per la notifica dei verbali di recupero delle tasse automobilistiche e perciò la notifica del verbale, avvenuta il 6 febbraio 1996, era tempestiva.

Ricorrono F.A. in via principale e la Serit Sicilia s.p.a., già Montepaschi Serit, in via incidentale, che resiste altresì al ricorso del F.. Resiste il Ministero dell’Interno eccependo la carenza di legittimazione passiva della Prefettura di Messina attesa la natura del tributo, spettante all’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti.

2. Il giudice a quo – che ha dichiarato prescritto il diritto ala riscossione della sanzione amministrativa per violazione del codice della strada di cui al verbale di pignoramento mobiliare del 15 maggio 2002 – ha accolto l’opposizione del F., quanto alle pretese avanzate nei suoi confronti in nome e per conto della Prefettura di Messina.

E’ palese, di conseguenza, che non essendo rimasto, nei confronti di detta parte il ricorrente principale F. soccombente, lo stesso è carente di interesse a impugnare la sentenza gravata nei confronti della Prefettura di Messina – Ministero dell’Interno, sì che deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso nei confronti di detta parte (certo essendo che la stessa è risultata, in esito al giudizio di merito soccombente e non vincitrice, nei confronti del F.).

3. Deduce, con il primo motivo, F.A.: “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 6, convertito in L. 7 marzo 1986, n. 60 e all’art. 2945 c.c.; prescrizione triennale delle tasse automobilistiche”, e conclude chiedendo di affermare il seguente quesito di diritto: “Costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. la circostanza che, eccepita la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche in un giudizio di opposizione all’esecuzione esattoriale ed accertata l’avvenuta interruzione della prescrizione con la notificazione di un invito al pagamento, nei termini di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 6, convertito in L. 7 marzo 1986, n. 60 (che sancisce la prescrizione dell’azione della amministrazione finanziaria con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva esser effettuato il pagamento) il Tribunale abbia omesso di accertare comunque l’avvenuta prescrizione per il trascorrere, in relazione all’art. 2945 c.c., di un ulteriore periodo triennale prima della notificazione dell’avviso di mora senza la notificazione di ulteriori atti di costituzione in mora”.

Il motivo è inammissibile per carenza di correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui con la legge con il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 43, comma 3, convertito, con modificazioni, in L. 22 marzo 1995, n. 85, il termine triennale di prescrizione è stato sospeso per 250 giorni.

4. Con il secondo motivo il ricorrente principale F. deduce:

“omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Avvenuta maturazione, successivamente al 6 febbraio 1996, di un ulteriore periodo triennale senza la notificazione di atto interruttivo della prescrizione”.

Il motivo è inammissibile, almeno sotto due, concorrenti, profili.

In primo luogo si osserva che questa Corte regolatrice alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897), certo che nella specie manca totalmente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione sarebbe stata omessa, è evidente la inammissibilità del motivo.

In secondo luogo – anche a prescindere, dall’assorbente profilo di inammissibilità sopra evidenziato – il motivo è inammissibile perchè, al pari del precedente, non è correlato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale per effetto del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 43, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 22 marzo 1995, n. 85, il termine è stato sospeso fino al 31 ottobre 1995 e tale disposizione, quindi, ha prorogato di 250 giorni il termine per la notifica dei verbali per il recupero delle tasse automobilistiche.

5. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale la Serit deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, così come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 in relazione ai numeri 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.. Violazione di legge. Omessa pronuncia in ordine all’eccepita inammissibilità della opposizione per il disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57.

Illegittimità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 65”.

Il motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si conclude con il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se la motivazione resa dal Tribunale di Messina sia idonea a giustificare la decisione nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita inammissibilità dell’opposizione. Dica la corte se comunque la decisione sia stata assunta in violazione di legge nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile e/o improponibile per il disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, l’opposizione del F.”.

Il motivo è inammissibile, per inosservanza del precetto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5,) e quindi al presente ricorso, atteso che è stata impugnata una sentenza pubblicata l’8 gennaio 2008, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto.

Il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) – in particolare – deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Non può, inoltre, ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366 bis – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis c.p.c. secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il, quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

In sintesi, poichè a norma dell’art. 366 bis c.p.c. la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che il quesito contenuto a illustrazione dell’unico motivo del ricorso è inammissibile atteso che si esaurisce nella sollecitazione, a questa Corte perchè dica se la motivazione resa dal tribunale di Messina sia inidonea a giustificare la decisione ..

e se la stessa è stata assunta in violazione di legge.

6. Conclusivamente, riuniti i due ricorsi gli stessi devono essere entrambi dichiarati inammissibili con compensazione – tra tutte le parti – delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;

compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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