Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15361 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15361 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

SENTENZA

ze

sul ricorso proposto da RADIO COMMUNICATION SERVICES S.R.L. (RADIO LOMBARDIA), in
persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. Stefania Curioni, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare n. 223, presso l’avv. VITO
CASTRONUOVO, unitamente all’avv. LUCA RICCI del foro di Monza, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTI:

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contro
GESTIONI RADIOTELEVISIVE S. A R.L., in persona dell’amministratore unico
p.t. Gabriele Bucchi, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alessandria n.
129, presso l’avv. BRUNO GUGLIELMETTI, dal quale, unitamente agli avv.
MARIO MOSSALI e MARIATERESA SORTE del foro di Bergamo, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in – alce al controricorso

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Data pubblicazione: 22/07/2015

CONTROR1CORRENTE

e
PUBLICITE’ CIBLE’ B4 S. A R.L. (già Radio Amica S.r.l.)

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3021/11, pubblicata il 9
novembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio
2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — La Radio Communication Services S.r.l., esercente un impianto di trasmissione radiofonica sito in Valeava (LC) ed operante sulla frequenza 100.300
Mhz con la denominazione Radio Lombardia, convenne in giudizio l’emittente radiofonica Radio Studio 5 di Rosito Mainini, esercente un impianto sito in Monte
Tre Croci (VA), per sentir inibire alla stessa l’uso della frequenza 100.400 Mhz, in
quanto interferente con le proprie trasmissioni, con la condanna della convenuta al
risarcimento dei danni.
Si costituì la convenuta, ed eccepì il preuso della frequenza, assumendo che
la stessa, regolarmente censita ai sensi della legge 6 agosto 1990. n. 223, era stata
utilizzata fin dal 1985 dalla sua dante causa Radio Venere S.a.s.. che ne aveva dato comunicazione al Ministero delle poste e telecomunicazioni; chiese pertanto, in
via riconvenzionale, inibirsi all’attrice l’uso della frequenza 100.300 Mhz alle at-

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INTIMATA

tuali condizioni tecniche, con la condanna della RCS al risarcimento dei danni.
Nel giudizio spiegò intervento la Radio Amica Sr.!., succeduta alla convenuta in qualità di cessionaria dell’impianto di trasmissione radiofonica.

se parzialmente la domanda, inibendo a Radio Studio 5 ed alla Gestioni Radiotelevisive S.r.l. (già Radio Amica) l’uso della frequenza 100.400 Mhz alle attuali
condizioni, rigettando la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei
danni, dichiarando inammissibili le altre domande proposte dall’attrice all’udienza
di precisazione delle conclusioni e rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
2. — La predetta sentenza, notificata anche alla GRT, succeduta alla Radio
Amica in qualità di cessionaria dell’impianto di trasmissione, è stata impugnata da
tale società e dalla Publicitè Ciblè B4 S. a r.l. (già Radio Amica) dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, che con sentenza del 9 novembre 2011 ha accolto l’appello, inibendo alla RCS l’uso della frequenza 100.300 Mhz e rigettando il gravame
incidentale proposto dall’attrice.
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità della
impugnazione proposta dalla Publicitè Ciblè, per effetto dell’intervenuta cancellazione della Radio Amica dal registro delle imprese, osservando che, in quanto avvenuta a seguito del mutamento della denominazione sociale e del trasferimento
della sede all’estero, la cancellazione non escludeva la continuità giuridica della
società trasferita; ha escluso inoltre la nullità della procura conferita al difensore
dalla società estera, in quanto non corredata da un’apostilla, affermando l’applicabilità della legge italiana e rilevando comunque che la procura rilasciata dalla Radio Amica per il giudizio di primo grado estendeva i suoi effetti anche al giudizio

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1.1. — Con sentenza del 22 giugno 2004, il Tribunale di Busto Arsizio accol-

di appello.
Quanto all’impugnazione proposta dalla ORI, esclusa anche in tal caso la rilevanza dell’avvenuto trasferimento della sede all’estero, in quanto non era stata

te ha ritenuto che l’eccepito difetto di legittimazione dell’appellante fosse smentito
dalle stesse ammissioni della RCS, la quale aveva più volte ribadito il possesso
della frequenza da parte della GRT, alla quale aveva anche notificato la sentenza
di primo grado. Ha ritenuto irrilevante, a tal fine, l’eventuale invalidità dell’atto di
cessione, derivante dal mancato rilascio della concessione alla dante causa Radio
Studio 5, osservando che la controversia riguardava il preuso della frequenza, e
dunque il diritto all’uso transitorio della stessa all’epoca del censimento del 1990,
ai fini del quale era ininfluente l’avvenuto rilascio della concessione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che il preuso non potesse essere accertato e-

sclusivamente in base alla priorità cronologica nell’uso della frequenza, dovendosi
tenere conto anche della funzionalità tecnico-operativa degli impianti, dipendente
dalla loro localizzazione, dalle loro caratteristiche e dalla potenza del segnale,
nonchè delle modifiche dagli stessi subite nel tempo e dei bacini di utenza servizi.
Ciò posto, ha affermato che il diritto al preuso spettava alla Radio Amica, rilevando che, come accertato dal c.t.u. nominato in primo grado, le interferenze erano
state causate dal potenziamento dell’impianto della RCS, avvenuto successivamente al censimento, il quale aveva comportato un incremento di circa 44,5 dB
nella potenza del segnale, in tal modo consentendo alle emissioni di raggiungere
la provincia di Varese, che all’epoca del censimento costituiva l’ambito di ricezione delle trasmissioni di Radio Studio 5.
3. — Avverso la predetta sentenza la RCS propone ricorso per cassazione, ar-

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allegata l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, la Cor-

ticolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. La GRT resiste con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. La Publicitè Cible non ha svolto attività
difensiva.

1. — Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui
ha omesso di rilevare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per
effetto dell’acquiescenza prestata dalla Radio Studio 5. Premesso che la GRT non
aveva partecipato al giudizio di primo grado, nel quale aveva spiegato intervento
soltanto la Radio Amica, in qualità di acquirente dell’impianto precedentemente
gestito dalla Radio Studio 5, sostiene che quest’ultima doveva continuare ad essere
considerata parte principale del giudizio, in quanto la sua posizione giuridica non
poteva costituire oggetto di cessione in favore di terzi, a causa del mancato rilascio della concessione; l’appello avrebbe dovuto essere pertanto proposto anche
dalla società cedente o nei confronti della stessa, la cui mancata partecipazione alla fase d’impugnazione, costituendo espressione della volontà di estraniarsi dal
giudizio, comportava l’accettazione della sentenza impugnata. con la conseguente
esclusione del potere della cessionaria di proseguire autonomamente il giudizio.
1.1. — Il motivo è infondato.
E’ la stessa ricorrente, infatti, a riferire nella narrativa del ricorso che la GRT,
pur non avendo spiegato intervento nel giudizio di primo grado. in pendenza dello
stesso si era resa cessionaria dell’impianto di trasmissione originariamente gestito
dalla Radio Studio 5, avendolo acquistato dalla Radio Amica. che lo aveva a sua
volta acquistato dalla convenuta. Sebbene, pertanto, l’intestazione della sentenza
di primo grado risultasse errata nella parte in cui menzionava la predetta società

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MOTIVI DELLA DECISIONE

tra le parti del giudizio, non poteva escludersi l’ammissibilità dell’appello proposto
dalla GRT, rivestendo quest’ultima la qualità di successore a titolo particolare nel
rapporto controverso, al quale l’art. 111, quarto comma, seconda parte, cod. proc.

nei confronti del dante causa. L’attribuzione di tale facoltà risponde ad evidenti esigenze di tutela del diritto di difesa, avuto riguardo alla disposizione contenuta
nella prima parte della norma in esame, secondo cui la predetta sentenza è efficace
anche nei confronti del successore, indipendentemente dall’intervento o dalla
chiamata in giudizio dello stesso; tale efficacia, d’altronde, è stata fatta valere dalla stessa ricorrente, la quale ha riferito di aver notificato la sentenza anche alla
GRT, precisando di avervi provveduto non già a causa dell’indicazione riportata
nell’intestazione del provvedimento, ma alla luce dell’effettiva utilizzazione dello
impianto da parte della società appellante. Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, non poteva poi assumere alcun rilievo l’invalidità dell’atto di cessione, asseritamente derivante dal mancato rilascio della concessione. trovando la predetta
legittimazione fondamento nella mera affermazione dell’avvenuta successione nel
rapporto controverso, e costituendo il relativo accertamento una questione di merito, attinente alla legitimatio ad causali?, da esaminare quindi soltanto in sede di
decisione sulla titolarità del diritto contestato (cfr. Cass., Sez. I. 16 marzo 2012, n.
4208; Cass., Sez. II, 17 febbraio 2004, n. 3004). Parimenti irrilevante doveva infine considerarsi la condotta inerte tenuta dalla Radio Studio 5 a seguito della notificazione della sentenza, dal momento che l’ad. 111, quarto comma, cit. nell’attribuire al successore a titolo particolare la legittimazione ad impugnare la sentenza
emessa nei confronti del suo dante causa, gli riconosce una facoltà autonoma rispetto a quella spettante a quest’ultimo in qualità di parte soccombente, il cui eser-

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civ. riconosce espressamente la legittimazione ad impugnare la sentenza emessa

cizio non può quindi essere vanificato dall’eventuale acquiescenza da lui prestata
alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. lI. 1 l novembre 2002, n. 15798; 19 maggio 2000, n. 6503; Cass., Sez. III, 27 marzo 2002, n. 4445).

tà del procedimento per difetto d’integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331
cod. proc. civ., rilevando che, nonostante la mancata notificazione dell’atto di appello alla Radio Studio 5, la Corte distrettuale ha omesso di disporre l’integrazione
del contraddittorio nei confronti della stessa. Premesso infatti che all’intervento
della Radio Amica nel giudizio di primo grado non aveva fatto seguito l’estromissione della società convenuta, alla quale essa attrice non aveva in alcun modo prestato il proprio consenso, afferma che la qualità di parte principale del giudizio,
spettante alla Radio Studio 5, ne imponeva la partecipazione anche alla fase d’impugnazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, l’avvenuto trasferimento della
titolarità dell’impianto, in quanto la società cessionaria era tenuta, ai sensi dell’art.
111 cod. proc. civ., ad accettare la causa nello stato in cui si trovava.
2.1. –11 motivo è infondato.
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, l’avvenuta
proposizione dell’impugnazione da parte del solo acquirente, non seguita dall’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’alienante, del quale non sia stata disposta l’estromissione nella precedente fase. non comporta l’invalidità del giudizio
qualora, come nella specie, il dante causa abbia dimostrato il proprio disinteresse
al gravame, astenendosi dall’impugnare la sentenza a lui sfavorevole, e la controparte abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, astenendosi
dal formulare eccezioni al riguardo: in tal caso, infatti, la condotta processuale
delle parti, univocamente convergente verso la prosecuzione del processo tra le

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2. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in via subordinata, la nulli-

parti effettivamente interessate alla decisione di merito, comporta l’estromissione
del dante causa dal giudizio, che, ancorchè non formalmente dichiarata. fa venir
meno la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria (cfr. Cass., Sez.

2010, n. 12035).
3. — Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 e 32 della legge n. 223 del 1990, dell’art. 4 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, dell’art. 1,
comma tredicesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, degli artt. 1, comma
settimo, e 2, comma dodicesimo, della legge 30 aprile 1998, n. 122, e degli artt.
27, commi quarto e quinto, e 42, comma primo, lett. /), del d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177, sostenendo che, nel fare riferimento al preuso della frequenza, quale criterio per la risoluzione del contrasto relativo all’utilizzazione della stessa, la Corte di
merito ha richiamato un principio giurisprudenziale non pertinente, in quanto riguardante il riparto di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto rapporti
insorti nel regime transitorio, e quindi inapplicabile al caso in esame, in cui si controverte del diritto all’uso della frequenza derivante dalla concessione. Premesso
che la domanda di rilascio della concessione proposta dalla Radio Studio 5 è stata
respinta, ed aggiunto che il ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio è stato dichiarato perento con decreto del 19 gennaio 2010, la ricorrente
afferma che, in quanto sprovvista di concessione, la convenuta non poteva fruire

di alcuna tutela, non essendo legittimata all’esercizio dell’impresa radiotelevisiva,
e versando anzi in posizione di antigiuridicità, ai sensi dell’art. 98, comma terzo
del d.lgs. n. 259 del 2003, richiamato dall’art. 52 del d.lgs. n. 177 del 2005: la salvezza dei diritti dei terzi, prevista dai provvedimenti concessori, va infatti intesa

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III, 8 febbraio 2011, n. 3056; 7 aprile 2009, n. 8395; Cass., Sez. II, 17 maggio

nel senso che i predetti diritti possono venire in considerazione esclusivamente nel
caso in cui il terzo sia in possesso di un titolo identico o prevalente, o comunque
si trovi in posizione paritetica rispetto all’uso della frequenza, la cui configurabili-

convenuta. Quest’ultima, ad avviso della ricorrente, non poteva invocare neppure
la disciplina dettata dall’art. 1, comma settimo. e dall’art. 12, comma dodicesimo
della legge n. 122 del 1998, la quale non ha in alcun modo sanato la posizione delle imprese radiotelevisive che avevano impugnato il provvedimento di diniego
della concessione, ma si è limitata a consentire la prosecuzione dell’attività; la perenzione del ricorso giurisdizionale ha d’altronde determinato il definitivo consolidamento del predetto provvedimento, in tal modo rendendo inefficaci gli atti di
cessione dell’impianto alla Radio Amica ed alla GRT, le quali, conseguentemente,
non possono vantare alcun diritto all’uso della frequenza. Tali atti. peraltro, oltre a
porsi in contrasto con la natura provvisoria della legittimazione riconosciuta alla
società cedente, non erano opponibili ad essa ricorrente, dovendo ritenersi stipulati a rischio e pericolo delle società acquirenti, in quanto aventi ad oggetto la legittimazione all’esercizio di un impianto per il quale non era stata rilasciata la concessione, e comunque mai censito. In ogni caso, ai fini dell’accertamento del preuso, la Corte di merito avrebbe dovuto fare riferimento alle modalità tecniche di utilizzazione dell’impianto anteriori al 1990, la cui determinazione risultava tuttavia
impossibile, non essendo stato neppure indicato l’atto con cui la Radio Studio 5 lo
aveva acquistato da una non meglio individuata Radio Venere.
3.1. — Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
E’ infatti pacifico che l’esercizio dell’impianto sito in Monte Tre Croci da parte della Radio Studio 5 trovava fondamento nella disciplina transitoria dettata dal-

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tà era esclusa, nella specie, dal mancato rilascio della concessione in favore della

l’art. 32 della legge n. 223 del 1990, la quale autorizzava i privati che alla data di
entrata in vigore della legge gestissero impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale a proseguire tale attività, alla triplice condizione che

ne prevista dall’art. 16 e fino al rilascio della concessione stessa ovvero tino alla
reiezione della domanda, e comunque non oltre settecentotrenta giorni, b) non avessero apportato modificazioni alla funzionalità tecnico-operativa degli impianti,
e c) avessero reso entro sessanta giorni comunicazione recante i dati e gli elementi
previsti dall’art. 4, comma primo, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal d.m. 13 dicembre 1984. 1 termini previsti dalla predetta
disposizione furono ripetutamente prorogati, dapprima dall’art. 1 del decreto-legge
19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
1992, n. 482, e successivamente dall’art. 4 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993. n. 422, dall’art. 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall’art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, finché
la legge n. 122 del 1998, nel disporre un ulteriore differimento, precisò, all’art. 2,
comma dodicesimo, che le emittenti private che avessero presentato ricorso dinanzi al Giudice amministrativo avverso il diniego della concessione, definito con
sentenza di rigetto in primo grado, potessero esercitare l’attività fino al passaggio
in giudicato della sentenza, purché alla data di entrata in vigore della legge n. 249
cit. operassero legittimamente in virtù di un provvedimento giurisdizionale. La
posizione dei soggetti autorizzati era poi disciplinata dall’art. 32 della legge n.
223, il quale dichiarava applicabili agli stessi le disposizioni concernenti i tele-

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a) avessero inoltrato entro sessanta giorni domanda per il rilascio della concessio-

giornali ed i giornali radio (art. 10), le azioni positive per le pari opportunità (art.
11), i trasferimenti di proprietà (art. 13 commi 1-4, 6 e 7), la redazione dei bilanci
(art. 14), gli obblighi dei concessionari (art. 15, commi 6 e 8-15) e le trasmissioni

i messaggi di utilità sociale (artt. 8, 9 e 15 comma 7), sulla programmazione (art.
20, commi 1, 2 e 4-6), sulla riserva a favore di opere comunitarie e nazionali (art.
26) e sulle sanzioni amministrative (art. 31), in tal modo sottoponendo l’attività
dei predetti soggetti ad un regime sostanzialmente identico a quello previsto per i
concessionari, fatta eccezione per le disposizioni che, in quanto collegate alla titolarità della concessione o ai requisiti prescritti per il suo rilascio, risultavano incompatibili con la natura provvisoria dell’autorizzazione.
Alla stregua di tale disciplina, non può condividersi l’assunto della ricorrente,
secondo cui, in quanto destinata a perdere efficacia in caso di mancato rilascio
della concessione e di rigetto della relativa impugnazione, l’autorizzazione non escludeva l’illegittimità dell’attività svolta dal beneficiario, meramente tollerata in
attesa del conseguimento del titolo definitivo, ma connotata da una tutela inferiore
a quella riconosciuta ai concessionari, e destinata pertanto a cedere in caso di conflitto con l’attività svolta da uno di essi. La provvisorietà del titolo in base al quale
doveva aver luogo la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto, pur escludendo la
possibilità di equipararlo alla concessione, avuto riguardo agli aspetti valutativodiscrezionali sottesi a quest’ultima, che implicavano rapporti tra ente concedente e
privati necessariamente devoluti alla giurisdizione amministrativa (cfr. Cass., Sez.
Un., 22 luglio 2003, n. 11375; 21 novembre 1997, n. 11621; Cass., Sez. II, 13 ottobre 2004, n. 20197), non poteva ritenersi incompatibile con la pienezza della tutela riconosciuta al beneficiario nei confronti delle interferenze causate da altri

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(art. 20, comma 3), nonché, a partire dall’anno successivo, quelle sulla pubblicità e

Pr401441:
b

soggetti, ivi compresi quelli già titolari di concessione. La stessa funzione del
provvedimento, consistente nel sottrarre il titolare dell’impianto al rischio dell’eventuale interruzione delle trasmissioni nel periodo necessario per ottenere la con-

labile, sia pure nei limiti temporali ed in presenza delle condizioni previste dalla
legge, nei confronti di quelle poste in essere da altri privati, suscettibili di tradursi
in uno spossessamento della frequenza. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la
circostanza che, come nella specie, l’autore delle interferenze fosse in possesso di
una regolare concessione amministrativa, dovendo quest’ultima considerarsi pur
sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, e non venendo in considerazione, nei rapporti tra privati legittimamente operanti in base alle norme che disciplinano il sistema radiotelevisivo, le modalità di esercizio del potere discrezionale
spettante alla Pubblica Amministrazione ai lini del rilascio della concessione, ma
solo il preuso della frequenza, nonché, eventualmente, l’osservanza delle prescrizioni dettate per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione e telediffusione (cfr.
Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2012, n. 17243:28 luglio 2009,n. 17465; Cass., Sez. I.
23 marzo 2004, n. 5736). Nella specie, d’altronde, il carattere poziore del diritto
vantato dalla ricorrente doveva ritenersi escluso in radice dalla circostanza, pacificamente ammessa dalle parti, che la controversia non aveva ad oggetto la frequenza per la quale la RCS aveva ottenuto la concessione (100.300 Mhz), ma una frequenza attigua (100.400 Mhz), utilizzata dalla Radio Studio 5, sulla quale la RCS
non poteva dunque vantare alcuna pretesa, non essendo in alcun modo autorizzata
ad avvalersene per le proprie trasmissioni, e non potendo quindi arrecare disturbo
a quelle diffuse dalla convenuta.
3.2. — Non merita pertanto censura la sentenza impugnata. nella parte in cui,

NRG 6256-12 RCS Sr!-GRT Sali e Publieitè Ciblò 04 Sart – Pau. 12

cessione, rende infatti evidente che l’attività autorizzata doveva considerarsi tute-

ai fini della risoluzione del contrasto insorto tra le parti in ordine all’utilizzazione
della predetta frequenza, ha fatto ricorso al criterio del preuso, la cui legittimità e
stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento ad

pur senza fare alcun cenno all’attività di radiodiffusione svolta dalla Radio Venere, dante causa della convenuta, ha richiamato gli accertamenti compiuti dal c.t.u.
nominato in primo grado, il quale aveva fatto riferimento alla situazione risultante
dal censimento compiuto ai sensi della legge n. 223 del 1990, affermando che in
epoca successiva entrambe le parti avevano apportato modifiche ai relativi impianti, ma precisando che, mentre quelle introdotte dalla convenuta non avevano
determinato alcuna variazione nell’area di ricezione del segnale, quelle effettuate
dalla RCS avevano comportato un potenziamento in direzione di Varese, tradizionale bacino d’utenza della Radio Studio 5. Nel contestare tale conclusione, fondata
sull’unico rilevamento giuridicamente e cronologicamente attendibile ai fini del
preuso, la ricorrente omette di specificare le incongruenze del percorso logico seguito dalla sentenza impugnata, limitandosi ad insistere sulla diversità del soggetto titolare dell’impianto all’epoca del censimento, la quale non aveva alcun riflesso
sulle caratteristiche oggettive della struttura, e sulla mancata produzione dell’atto
di acquisto della convenuta, la cui pacifica attinenza all’impianto censito ed esaminato dal c.t.u. escludeva la necessità di un esame delle pattuizioni intervenute
tra le parti.
3.3. — Quanto poi alla posizione della Radio Amica e della GRT, è sufficiente ricordare che l’art. 1, comma settimo, della legge n. 122 del 1998 prevedeva che
gl’impianti legittimamente gestiti in virtù di provvedimenti giurisdizionali potessero essere oggetto di cessione ai sensi dell’art. I, comma tredicesimo, del decreto-

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analoghe controversie. Nell’applicazione del predetto criterio. la Corte di merito,

legge n. 545 del 1996, a condizione che non fossero oggetto di situazione interferenziale e non rientrassero tra quelli risultati inesistenti a seguito delle verifiche
compiute dal Ministero delle comunicazioni. Tale possibilità, successivamente ri-

con d.lgs. n. 177 del 2005, è stata espressamente prevista proprio al fine di dirimere i dubbi insorti relativamente alla cedibilità degl’impianti autorizzati ed alle condizioni necessarie per il subingresso dell’acquirente nella posizione amministrativa
dell’alienante: la natura provvisoria dell’autorizzazione, volta a consentire la prosecuzione delle trasmissioni nelle more dell’esame della domanda di concessione e
del giudizio d’impugnazione promosso avverso il provvedimento di diniego, aveva
infatti indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere la trasferibilità degli
impianti autorizzati, non potendo il cessionario subentrare, per effetto del solo acquisto della struttura, nella posizione di soggetto autorizzato, necessariamente collegata alla domanda di concessione tempestivamente presentata al Ministero (c&.
Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, Sez. giur., 28 settembre 1998, n. 552; Tar Calabria, Catanzaro, 8 aprile 1998, n. 273; Tar Sicilia, Palermo, Sez. Il, 30 novembre
1996, n. 1730).
Va dunque escluso che la mera prosecuzione dell’esercizio dell’impianto già
gestito dalla Radio Studio 5 in regime di autorizzazione ne precludesse la cessione
dapprima alla Radio Amica e successivamente alla GRT, le quali, nella qualità rispettivamente di acquirente e subacquirente della struttura finalizzata alla radiodiffusione, sono conseguentemente subentrate anche nella posizione di soggetto
autorizzato originariamente spettante alla convenuta: è d’altronde significativa, al
riguardo, la circostanza, risultante dalla narrativa del ricorso, che entrambi gli atti
di trasferimento siano stati stipulati successivamente all’entrata in vigore della

NIC, 6256-12 RCS Srl-GRT Sul e Publieilè C’iblè 134 Sud –

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badita dall’art. 27, comma quarto, del testo unico della radiotelevisione, approvato

legge n. 122 del 1998, laddove una precedente promessa di vendita, stipulata dalla
Radio Studio 5 con la Radio Amica in epoca anteriore alla predetta data, era subordinata al rilascio della concessione da parte del Ministero.

ricorrente, secondo cui il diritto all’uso della -frequenza da parte della convenuta è
venuto meno a seguito del rigetto della domanda di concessione da essa avanzata
e dell’intervenuta dichiarazione di perenzione del ricorso giurisdizionale amministrativo proposto avverso il provvedimento di diniego, che hanno determinato anche l’inefficacia degli atti di cessione riguardanti l’impianto autorizzato: trattasi infatti di circostanze che, come ammesso dalla stessa ricorrente, si sono verificate
nel corso del giudizio di merito, ma non sono state tempestivamente dedotte, con
la conseguenza che esse non possono essere fatte valere nel giudizio di legittimità.
Pur impedendo la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto da parte dell’impresa autorizzata e delle sue aventi causa, le predette circostanze non possono essere prese in considerazione neppure ai fini di un’eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al contenuto della domanda
proposta dalla ricorrente, la quale, avendo ad oggetto non solo l’inibizione dell’uso
della frequenza ad opera delle controparti, ma anche la condanna di queste ultime
al risarcimento del danno, postula una verifica della legittimità della condotta delle parti non proiettata esclusivamente nel futuro, ma riferita anche al passato.
4. — Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112
cod. proc. civ., affermando che il ricorso al preuso, quale criterio di risoluzione
del contrasto riguardante l’utilizzazione della frequenza, presupponeva la disapplicazione del provvedimento concessorio che costituiva il fondamento della sua posizione soggettiva, ai fini della quale sarebbe stata tuttavia necessaria una specifi-

NRG 6256-12 RCS Srl-GRT Sart e Publicitò Ciblè. BT SnrI – Pag. 15

3.4. — Non può infine trovare ingresso, in questa sede, l’affermazione della

ca richiesta, mai avanzata dalla convenuta.
4.1. — Il motivo è inammissibile.
La contestazione della possibilità di procedere d’ufficio alla disapplicazione

la quale, nell’inibire alla ricorrente l’uso della frequenza, non ha fatto alcun riferimento, neppure implicito, all’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il
cui richiamo non risultava d’altronde necessario, avuto riguardo all’oggetto della
domanda riconvenzionale proposta dalla Radio Studio 5, che, in quanto costituito
dalla cessazione delle interferenze prodotte su una frequenza per il cui sfruttamento la RCS non poteva vantare alcun titolo, non interferiva in alcun modo con la
concessione ottenuta dalla società attrice, riguardante un’altra frequenza e comunque inidonea a legittimare l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in pregiudizio
dei diritti vantati da terzi.
5. — Con il quinto motivo, la ricorrente deduce ancora la violazione dell’art.
112 cod. proc. civ., rilevando che, nell’inibirle l’uso della frequenza, la Corte di
merito ha pronunciato oltre i limiti della domanda riconvenzionale proposta dalla
convenuta: quest’ultima, infatti, non aveva mai chiesto la predetta inibitoria. né la
disattivazione dell’impianto di Valcava o la cessazione delle emissioni radiofoniche dallo stesso provenienti, ma si era limitata a chiedere l’inibizione dell’uso della
frequenza 100.300 Mhz «alle attuali condizioni tecniche», facendo in tal modo riferimento a precedenti condizioni, da essa non specificate e non indicate neppure
dalla sentenza impugnata.
5.1. — Il motivo è infondato.
Nella parte in cui inibisce alla RCS «l’uso della frequenza 100.300 [Mhz] di

Valcava da cui provengono le interferenze con la frequenza 100.-100 [Mhz] in uso

NRG 6256-12 RCS Srl-GRT Sul e Publieitiè Ciblè 13.4 Sani – l’ag. 16

della concessione non attinge infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata,

a GRT», il dispositivo della sentenza impugnata, apparentemente esorbitante dai
limiti della domanda riconvenzionale originariamente proposta dalla Radio Studio
5, dev’essere infatti interpretato alla luce delle argomentazioni svolte in motiva-

provocate dall’esercizio dell’impianto di Valeava in conformità delle caratteristiche risultanti dal censimento compiuto ai sensi della legge n. 223 del 1990, ma dal
potenziamento della sua capacità di trasmissione determinato dalle modifiche apportate in epoca successiva, che, consentendo al segnale di raggiungere il bacino
d’utenza della Radio Studio 5, arrecava disturbo alla corretta ricezione del segnale
di quest’ultima. Poiché la causa così individuata coincideva con quella indicata
dalla convenuta, la quale non aveva contestato in alcun modo il diritto dell’attrice
di esercitare l’attività di radiodiffusione in conformità della concessione, deve
quindi ritenersi che, attraverso la formula adottata nel dispositivo. la Corte di merito abbia inteso in realtà vietare lo svolgimento della predetta attività sulla frequenza indicata nel provvedimento, nei soli limiti in cui tale esercizio si traduceva
in una turbativa dell’attività legittimamente svolta dalla convenuta.
6. — Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la falsa rappresentazione e
l’errata valutazione di un dato tecnico esattamente accertato in giudizio, sostenendo che, nel ricondurre le interferenze al potenziamento dell’impianto da essa gestito, la sentenza impugnata è incorsa in un macroscopico errore di lettura o di apprezzamento, avendo affermato che la potenza del segnale aveva subito un incremento di 44,5 dB, laddove il c.t.u. aveva riferito che l’incremento era stato pari a
4,5 dB e vi aveva ricollegato soltanto un miglioramento della ricevibilità del segnale, e non anche un ampliamento dell’area di ricezione.
6.1. — Il motivo è inammissibile.

NRG 6256-12 RCS Srl-GRT San t e Publieite Ciblè 134 Sarl l’au. 17

zione, da cui si evince che le interferenze lamentate dalla convenuta non erano

Nella parte in cui denuncia un’inesatta percezione del contenuto della relazione del c.t.u., posta a base del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata la
censura riflette un errore di fatto, che, in quanto asseritamente emergente dagli atti

scludere la necessità di un controllo in ordine alla valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte di merito, non è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., potendo semmai essere fatto valere come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc.
civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 20 aprile 2015, n. 7941; Cass., Sez. 1.26 settembre 2013,
n. 22080; Cass., Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10066).
Nella parte in cui contesta le conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale,
in riferimento all’individuazione della causa delle interferenze lamentate dalla Radio Studio 5, la censura mira invece a sollecitare un nuovo apprezzamento delle
risultanze istruttorie, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il potere
di riesaminare il merito della controversia, ma soltanto quello di controllare la
correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, al quale è affidato in via esclusiva il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e
scegliere, tra le complessive risultanze processuali, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass.,
Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197;
Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288).
7. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della GRT. che si liquidano
come dal dispositivo. La mancata costituzione della Publicitè Ciblè esclude invece

NRG 6256-12 RCS Srl-GRT Sali e Publieitè Ciblè B1 Sani – Iag. 18

con carattere di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità, nonché tale da e-

la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti tra
la stessa e la ricorrente.

P.Q.M.

pagamento delle spese processuali in favore della Gestioni Radiotelevisive S. a
r.1., che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per
compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Radio Communication Services S.r.l. al

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