Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15361 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15361

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18837/2015 proposto da:

N.L., M.M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA ROSSI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del Dott.

N.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso

lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2015 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 07/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento limitatamente

ai motivi 1 e 4;

udito l’Avvocato ANDREA ROSSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Banca di Roma (il cui credito, per effetto di successive cessioni, perverrà alla doBank s.p.a., nuova ragione sociale della Unicredit Credit Management s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “a Banca”) nel 1995 concesse un mutuo alla società Autocentro Monte Mario s.r.l..

Il mutuo fu garantito da N.D. (che in seguito decederà, e la cui posizione processuale fu assunta dagli eredi M.M.A. e N.L.), con ipoteca su un proprio immobile.

Il mutuo non fu pagato e la Banca pignorò l’immobile.

2. La debitrice M.A. (erede del terzo datore d’ipoteca) chiese la conversione del pignoramento.

Il 2.2.2006 il giudice dell’esecuzione con ordinanza di conversione determinò in 92.000 Euro la somma dovuta e ne ordinò il deposito.

All’udienza del 7.11.2006 la debitrice depositò la somma fissata dal giudice, ma nello stesso tempo contestò la misura degli interessi richiesti dalla banca, proponendo in udienza opposizione (da lei qualificata come) all’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione con ordinanza 9.1.2007 ritenne proposta una opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c.; nominò un CTU ed istruì il giudizio in merito al quantum debeatur.

All’esito della CTU il giudice dell’esecuzione concluse il giudizio di opposizione ex 512 con ordinanza di assegnazione 19-25.5.2010, con cui assegnò 60.000 Euro alla banca e 40.000 alla debitrice.

3. Tutte e due le parti proposero opposizione ex 617 c.p.c., all’ordinanza di assegnazione del 25.5.2010.

A questo punto il giudice dell’esecuzione dispose un supplemento di CTU; e con ordinanza 31.1.2013, rilevato che non c’erano state istanze cautelari sulla sospensione dell’ordinanza di assegnazione del 25.5.2010, dichiarò estinta la procedura esecutiva e fissò il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

4. Introdotto il giudizio di merito, con sentenza 30.1.2015 n. 99 il Tribunale di Civitavecchia revocò l’ordinanza di assegnazione del 1925.5.2010, ed assegnò alla banca l’importo di 78.000 Euro, disponendo la restituzione alla debitrice della somma residua giacente sul libretto.

Il Tribunale, per quanto ancora rileva, ritenne che:

(a) l’opposizione proposta all’udienza del 7.11.2006 da parte di M.A. fosse un’opposizione composita, in parte ex art. 615 e in parte ex art. 617 c.p.c.;

(b) l’opposizione ex 615 c.p.c. “non fosse stata coltivata”;

(c) l’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione del 2.2.2006 fosse stata tardivamente proposta all’udienza del 7.11.2006.

5. La sentenza del Tribunale di Civitavecchia è stata impugnata per cassazione da M.A. e da N.L., con ricorso fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso la Banca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso.

1.1. L’unico motivo di ricorso, seppur formalmente unitario, contiene in realtà plurime censure, così riassumibili:

(a) il tribunale ha errato nel ritenere che l’opposizione ex art. 615 c.p.c., non fosse stata “coltivata”; in realtà non c’era da coltivare alcuna opposizione ex art. 615 c.p.c., perchè fu il giudice dell’esecuzione a qualificare l’opposizione proposta in udienza da M.A. come controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. e quella controversia fu debitamente coltivata, tanto è vero che l’esecutata propose istanze, osservazioni, partecipò alla c.t.u., nominò c.t.p., ecc.;

(b) non si può opporre alla esecutata di non avere proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di conversione, perchè all’epoca dei fatti (2002) era pacifico in giurisprudenza che avverso la suddetta ordinanza fosse proponibile l’opposizione ex art. 512 c.p.c.;

(c) la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all’ordinanza di assegnazione ha confermato l’ordinanza di conversione (sommaria), senza entrare nel merito e senza accertare l’effettiva misura del debito;

(d) in sostanza il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, dovendo sindacare se l’ordinanza di assegnazione fosse corretta, l’ha ritenuta scorretta sol perchè l’ordinanza di conversione non era stata tempestivamente opposta, senza accertare in concreto le ragioni di dare ed avere;

(e) la sentenza è comunque nulla ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perchè il Tribunale non ha indicato alcuna ragione per la quale dovesse ritenersi corretta la determinazione del quantum contenuta nell’ordinanza (sommaria) di conversione.

1.2. Le censure indicate con le lettere (a), (c), (d), (e) sono fondate.

1.3. E’ fondata la censura sub (a), perchè il Tribunale ha in primo luogo errato nel ritenere che M.A. avesse proposto una opposizione ex art. 615 c.p.c. e non l’avesse “coltivata”.

M.A., infatti, con la sua opposizione non contestò la misura stabilita nell’ordinanza di conversione, ma contestò il quantum della pretesa creditoria della banca.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che:

(a) la contestazione del quantum oggetto dell’ordinanza di conversione del pignoramento va proposta con l’opposizione agli atti (Sez. 3, Sentenza n. 20733 del 28/09/2009);

(b) la contestazione del quantum del credito preteso con titolo stragiudiziale va proposta:

(b1) prima della distribuzione, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;

(b2) in fase di distribuzione, con l’opposizione ex art. 512 c.p.c.. Nel nostro caso la contestazione avvenne dopo il deposito della somma disposta con l’ordinanza di conversione, e quindi quando si era passati alla fase distributiva.

Ne consegue che:

– correttamente il giudice dell’esecuzione qualificò come opposizione ex art. 512 c.p.c., la contestazione del quantum fatta da M.A.;

– erroneamente il Tribunale ha ritenuto “non coltivata” l’opposizione.

1.4. Sono, altresì, fondate le censure indicate sopra, con le lettere (c), (d), (e).

La Banca, infatti, aveva proposto un’opposizione all’ordinanza di assegnazione.

Il Tribunale, sul presupposto che l’ordinanza di conversione non fosse stata validamente opposta, ha revocato l’ordinanza di assegnazione e determinato l’importo dovuto alla banca facendo riferimento alla somma indicata nell’ordinanza di conversione.

Ma l’importo indicato nell’ordinanza di conversione è una determinazione solo provvisoria, e comunque l’ordinanza di conversione non ha lo scopo di determinare il credito dovuto dal debitore esecutato, ma solo quello di ammettere il beneficio della conversione, e non vincola il giudice che deve emettere il provvedimento di assegnazione.

1.5. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia che, in persona di altro magistrato, provvederà, alla luce delle prove raccolte, a decidere sull’opposizione proposta da M.A. ex art. 512 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione.

2. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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