Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15361 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 13/07/2011), n.15361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VIGNA DI MORENA 69 A, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA

ROSSI, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA – (OMISSIS);

– intimata –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo

legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio dell’avvocato IOVINO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAVIOLI GIANNI giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 38/2008 del TRIBUNALE di POTENZA, emessa il

16/1/2008, depositata il 17/01/2008 (1440/2006);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 gennaio 2008 il Tribunale di Potenza ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da A.F. avverso l’ordinanza del 3 maggio 2006, dichiarativa della nullità del pignoramento presso terzi – le Poste Italiane – poichè egli aveva notificato il titolo esecutivo – sentenza del 12 maggio 2005 – al debitore INPS presso la sede centrale di questo e non presso la sede periferica di residenza dei soggetti privati interessati, in violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis, convertito nella L. n. 30 del 1997, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147 e dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, norme emanate al fine di consentire l’efficace difesa dell’ente – rimasto contumace – e lo svolgimento della procedura volta a pagare i creditori, senza aggravio di spese e ancorchè la norma non menzioni anche il titolo esecutivo tra gli atti da notificare a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’ente pubblico, ove risiedono i privati interessati, ma soltanto il precetto, il pignoramento, il sequestro e gli atti di cognizione, tuttavia – secondo la sentenza impugnata – la ratio legis predetta induce a ritenere che se si consentisse di notificare il titolo esecutivo alla sede centrale dell’ente debitore, si incrementerebbe il ricorso all’esecuzione forzata che invece la norma vuole evitare, stante la difficoltà di comunicazione tra sede centrale e periferica per avviare la procedura di pagamento, e senza che ciò implichi interpretazione analogica, vietata per le norme eccezionali, bensì soltanto estensiva. Dunque poichè la notifica del titolo esecutivo era nulla ed inidonea a consentire la definizione entro centoventi giorni della procedura per il pagamento in via amministrativa dell’obbligazione derivante dal titolo, la nullità di detta notifica ha determinato quella del pignoramento presso terzi.

Ricorre per cassazione A.F.. L’Inps, in persona del suo presidente, ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato autenticata dal difensore, mentre le Poste Italiane s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come accennato in parte espositiva nella specie l’ A., in forza della sentenza n. 476 del 12 maggio 2005 della Corte di appello di Potenza, ha intrapreso nei confronti dell’Inps esecuzione forzata presso terzi (Poste Italiane s.p.a.), notificando il titolo esecutivo presso la sede legale dell’ente debitore.

Dichiarata, dal giudice dell’esecuzione, la nullità dell’atto di pignoramento presso terzi, lo stesso A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza.

Il tribunale di Potenza, con la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’opposizione.

Ha affermato quel giudice di volere aderire all’orientamento giurisprudenziale – dei giudici di merito – che interpreta il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis conv. con mod. nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, introdotto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, e così sostituito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b) conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel senso che anche il titolo esecutivo, benchè non espressamente richiamato dalla norma positiva, deve essere notificato presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, posto che se si consentisse la notifica del titolo esecutivo presso la sede centrale – con tutte le conseguenti difficoltà organizzative attinenti alla comunicazione tra la sede centrale e le sedi periferiche e all’inevitabile ritardo nell’avvio della procedura di pagamento – si finirebbe per incrementare il ricorso, ad opera del creditore procedente, all’esecuzione forzata che proprio la stessa norma è diretta a ridurre.

L’interprete – osserva la sentenza impugnata – non deve f arrestarsi al tenore letterale della norme di legge, ma de ve estendere la sua ricerca alla voluntas legis attraverso l’interpretazione logica, che presuppone il ricorso al criterio storico e a quello sistematico e che, in particolare, attraverso la individuazione della ratio legis, consente di evitare contraddizioni del sistema e di assicurare la coerenza del precetto normativo.

Nel censurare una tale conclusione il ricorrente deduce:

da un lato, “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 e comma 1 bis, convertito nella L. n. 30 del 1997 e sue modificazioni – L. 23 dicembre 2000, n. 388 e D.L. n. 269 del 2003 – e del suo combinato disposto nonchè dell’art. 479 c.p.c., e del combinato disposto degli artt. 292 e 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Conclude il motivo il seguente quesito di diritto: “dica la Corte che, come nel caso in esame, non è affetta da nullità la notifica del titolo esecutivo effettuata ai sensi dell’art. 479 c.p.c., comma 2, presso la sede centrale e legale dell’ente pubblico e non nelle sue sedi periferiche anche in vigenza del D.L. n. 669 del 2006, art. 14, comma 1 bis, conv. nella L. n. 30 del 1997, come modificato dalla L. n. 330 del 2000, art. 147 recte 388/2000 e D.L. n. 269 del 2003, art. 44” (primo motivo);

– dall’altro, “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 e comma 1 bis, convertito nella L. n. 30 del 1997, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147 e D.L. n. 269 del 2003, art. 44, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Conclude il motivo il seguente quesito di diritto:” dica la Corte se, come nel caso in esame, essendo r valida la notifica del titolo esecutivo effettuata presso, la sede centrale dell’ente pubblico debitore e decorrendo dalla data di detta notifica il termine di 120 giorni concesso all’Ente per completare le procedure per il pagamento, non è affetto da nullità l’atto di pignoramento presso terzi fondato sul detto titolo esecutivo in tal modo notificato ed in mancanza di contestazione, anche officiosa, sulla previa notifica del precetto di pagamento e sull’avvenuto decorso del termine sopraddetto prima della notifica del precetto e dell’inizio dell’esecuzione” (secondo motivo).

Il ricorso è fondato, alla luce delle considerazioni che seguono.

Giusta la regola, generale, in tema di notificazione alle persone giuridiche posta dall’art. 145 c.p.c., comma 1, prima parte, la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa …

Diversamente, a mente della testuale previsione di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, conv. con mod. nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, introdotto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, e così sostituito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b) conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, per quanto rilevante al fine del decidere: gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio …

E’ di palmare evidenza – pertanto – che la norma, da ultimo riferita, deroga, in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni (cfr. la rubrica dell’art. 14), quanto alla notificazione di alcuni atti, al principio esposto all’inizio (contenuto nel codice di rito).

Si è chiaramente – quindi – in presenza di una legge speciale che fa eccezione a regole generali, legge speciale pertanto – che, giusta la non equivoca formulazione dell’art. 14 preleggi, non può applicarsi oltre i casi e tempi in essa considerati.

In particolare precisando, espressamente, la norma di cui all’art. 14, comma 1 bis, unicamente: a) gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, b) gli atti di precetto nonchè c) gli atti di pignoramento e d) sequestro è palese che la lettura di tale norma nei termini suggeriti dalla sentenza impugnata ben lungi dal porsi quale una interpretazione estensiva della previsione in esame come del tutto apoditticamente si assume in sentenza realizza una vietata applicazione analogica di una norma eccezionale, al fine di disciplinare una ipotesi non contemplata da questa ultima.

Conducono a una tale conclusione, a parere del Collegio, i seguenti, concorrenti, rilievi.

Come assolutamente pacifico la notifica del titolo esecutivo non solo ha funzioni diverse rispetto alla notifica dell’atto di precetto (e degli altri atti indicati nella norma in esame), ma è totalmente autonoma, rispetto a tali atti.

E’ palese – quindi – che allorchè si pretende di leggere l’art. 14, comma 1 bis riferito anche alla notifica del titolo esecutivo si crea una nuova norma, in deroga oltre che all’art. 149 c.p.c. sopra richiamato, ma anche all’art. 479 c.p.c., comma 2, (la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta ala parte personalmente a norma degli artt. 137 e segg.) assolutamente preclusa dalla non e- quivoca formulazione letterale del più volte richiamato art. 14, comma I-bis, sopra trascritto.

Il criterio storico invocato dalla sentenza impugnata, ben lungi dal giustificare la lettura data da tale sentenza della disposizione in esame conduce – senza ombra di equivoci – alla conclusione opposta.

Infatti:

– nella sua formulazione originaria il D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 1, (conv. in L. n. 30 del 1997) pur prevedendo un termine entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, precisando che prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, nè possono essere posti in essere atti esecutivi, nulla prevedevano – in deroga alle disposizioni codicistiche – quanto al luogo ove dove dovessero essere notificati gli atti che danno inizio alla procedura esecutiva;

– unicamente con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, comma 1, lett. b) è stato introdotto il comma 1 bis (dell’art. 14 sopra ricordato) secondo cui, in particolare gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale e il domicilio. L’ente comunque risponde con tutto il patrimonio;

– il legislatore del 2003, peraltro, non ha ritenuto sufficiente tale previsione è, pertanto, come già riferito sopra, con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b), conv. con mod.

nella L. 24 novembre 2003, n. 326, sostituendo con una nuova formulazione l’art. 44, comma 1 bis ha previsto che gli atti introdottivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

Non potendosi dubitare della natura innovativa (e non di interpretazione autentica) delle disposizioni sopra ricordate è palese che – fermo il divieto di iniziare l’azione esecutiva prima della scadenza di un certo termine – quanto al luogo di notificazione degli atti della procedura:

– sino all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, trovava applicazione la normativa generale del codice di rito (in alcun modo derogata con riguardo alle esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni);

– successivamente all’entrata in vigore di tale legge e sino all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 326 del 2003, mentre gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, rimangono applicabili le disposizioni del codice di rito, con riguardo alla notifica degli altri atti (senza che possa invocarsi che, stante la ratio legis della normativa, la disciplina della L. n. 388 trova applicazione anche con riguardo a altri atti non espressamente menzionati);

– unicamente successivamente alle modifiche introdotte con la conversione nella L. n. 326 del 2003 del D.L. n. 269 del 2003 devono notificarsi presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, non solo gli atti di pignoramento e di sequestro, ma anche gli atti introduttivi del giudizio di cognizione e gli atti di precetto.

Non controverso quanto precede è palese che proprio il criterio storico mentre giustifica la lettura che si è sopra offerta delle varie norme susseguitesi nel tempo si oppone alla interpretazione offerta dalla sentenza impugnata.

In altri termini il legislatore ha tenuto – costantemente – ben distinta la autonomia dei vari atti da notificare al debitore prevedendo di volta in volta una deroga (ex art. 14 preleggi) alla disciplina generale.

Deve concludersi, pertanto – nulla avendo mai disposto, espressamente, il legislatore con riguardo all’art. 479 c.p.c., comma 2- che anche nel vigore dell’art. 14, comma 1 bis nella formulazione vigente per effetto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b) conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326 non sussiste la nullità della notifica del titolo esecutivo effettuata, ai sensi dell’art. 479, comma 2, presso la sede centrale e legale dell’ente pubblico debitore, anzichè nelle sua sedi periferiche.

Non essendosi il giudice a quo attenuto al sopra trascritto principio di diritto la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Al riguardo si osserva:

– da un lato, che giusta la testuale previsione di cui all’art. 479 c.p.c., comma 2, la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e segg., dall’altro che a norma del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1825, art. 1, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155, l’Istituto nazionale della previdenza sociale è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma. L’Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma;

– da ultimo, che a mente della non equivoca previsione contenuta nell’art. 145 c.p.c., comma 1, la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede.

Non controversi i principi di diritto sopra riferiti e pacifico, altresì, che nella specie il titolo esecutivo è stato notificato al debitore Inps presso la sua sede legale in Roma, è evidente che deve dichiararsi valida la notifica del titolo eseguita nei confronti dell’Inps.

Premesso che la procura rilasciata dall’intimato INPS e in calce al ricorso notificato ed autenticata dal difensore non è valida, dovendosi ritenere il potere certificativo e del difensore limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, sì che resta preclusa alì INPS la partecipazione alla discussione orale del ricorso (Cass. 22928/2008) si compensano le spese dell’intero giudizio stante la peculiarità della questione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara valida la notifica del titolo esecutivo nei confronti dell’Inps;

compensa le spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’INPS e delle Poste Italiane s.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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