Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15360 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3137/2013 proposto da:

ICOM DI N.D.B. & C. SAS, (OMISSIS), in persona

del socio accomandatario Sig. B.N.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio

dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO NOLA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 906/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato MAURO MEZZETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.R. ha acquistato dal fallimento della Ro.Li.Ma. S.r.l. sia l’immobile che l’azienda ivi allestita, destinata ad attività alberghiera, già oggetto di contratto di locazione stipulato nel 1995 (e rinnovato nel 1997, con durata novennale) tra la società fallita e la I.COM. di N.D.B. & C. S.a.s..

2. Alla scadenza del primo novennio (2006), ha svolto azione della L. n. 392 del 1978, ex artt. 28 e 29, invocando il proprio diritto al diniego alla rinnovazione tacita del contratto; l’azione venne respinta e la decisione passò in giudicato.

3. Con l’azione svolta nel presente processo ha invocato l’art. 2923, comma 3, asserendo che il prezzo del canone corrente era inferiore di oltre un terzo a quello giusto. L’azione è stata accolta in primo grado, con la condanna della convenuta non solo al rilascio, ma anche al pagamento della differenza tra il canone convenzionale e quello corretto per il periodo successivo all’acquisto dell’immobile da parte del P.; la Corte d’appello ha confermato la decisione.

4. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la I.COM. di N.D.B. & C. S.a.s., affidandolo a tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 51 c.p.c., prospettando questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice che abbia fatto parte del collegio in cui è venuto a conoscenza del petitum e della causa pretendi nello stesso grado del giudizio, abbia poi deciso la stessa causa come giudice unico, invece di astenersi.

2. Il motivo è manifestamente infondato e la questione di legittimità costituzionale proposta è inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. Come già osservato correttamente dal giudice di appello, la cui motivazione non viene specificamente attaccata dal ricorso – il quale si limita ad affermare che la Corte d’appello ha utilizzato una motivazione da “burocrate”, senza spiegare perchè tale motivazione sia caratterizzata da un’erronea applicazione di norme di diritto – la questione relativa all’astensione del giudice non può più essere proposta in questa sede, non essendovi stata tempestiva ricusazione nel giudizio di primo grado. Sul punto non è il caso di spendere molte parole, essendovi una giurisprudenza assolutamente conforme: “Non costituisce causa di nullità il compimento, da parte di un componente del collegio giudicante, di atti istruttori in un diverso grado del giudizio, costituendo semmai tale circostanza elemento di valutazione ai fini della astensione da parte del giudice o della sua ricusazione ad opera delle parti. In mancanza della prima, le parti devono procedere alla ricusazione, non potendo, di converso, dolersi in seguito della partecipazione del giudice alla decisione” (Sez. 2, Sentenza n. 5030 del 05/03/2007, Rv. 595647). “La partecipazione al collegio giudicante di componenti che abbiano conosciuto della controversia in precedenti fasi o gradi del giudizio e motivo di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c., n. 4; onde la violazione di tale obbligo da parte del giudice, ove sia mancata la ricusazione ad istanza di parte, non può essere fatta valere in via di impugnazione” (Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 25/07/1972, Rv. 360046). “La circostanza che uno o più componenti il collegio giudicante, ancorchè costituenti la maggioranza, abbiano gia in precedenza conosciuto della causa come magistrati, non può determinare nullità della sentenza per vizio attinente alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.), ma può configurare solo ipotesi di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, la quale non incide sulla validitàdella sentenza medesima, ove non dedotta dalla parte interessata con tempestiva istanza di ricusazione, a norma dell’art. 52 c.p.c. (v. 4539/76, mass. n. 383261; (v. 4320/76, mass. n. 383028)” (Sez. 1, Sentenza n. 1335 del 17/03/1978, Rv. 390699). La violazione dell’obbligo di astensione da parte del magistrato che ha conosciuto della causa in un precedente grado del processo non può essere dedotta come causa di nullità della sentenza, poichè alla parte e dato il solo rimedio della ricusazione per ottenere che lo stesso giudice non partecipi alla decisione in più gradi dello stesso processo (Sez. 1, Sentenza n. 1940 del 04/04/1979; conf. 4539/76, mass. n. 383261; conf. 3775/76, mass. n. 382480; conf. 1716/74, mass. n. 369889).

3. Un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 2923, comma 3, con riferimento alla sentenza relativa al procedimento della L. n. 392 del 1978, ex artt. 28 e 29; secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe prorogato il contratto di locazione fino al 2015 e quindi sarebbe in relazione di incompatibilità con la richiesta attuale di risoluzione immediata del rapporto. Si contesta, poi, la sproporzione tra il canone contrattuale ed il giusto prezzo e infine si contesta che l’art. 2923, sia applicabile anche ai contratti di locazione immobiliare acquistati in sede di fallimento.

4. Con riferimento alla prima questione, occorre premettere che la sentenza invocata dalla ricorrente non ha, per quanto è dato comprendere sul punto dalle generiche allegazioni del ricorso, prorogato il contratto fino al 2015, ma ha solo accertato che non esistevano le condizioni per il diniego della rinnovazione tacita dello stesso alla prima scadenza. Ciò non esclude, peraltro, che vi possano essere altre ragioni di risoluzione del rapporto, che il locatore può far valere in sede diversa, ove il relativo diritto non sia già stato esercitato. Nel caso di specie, l’azione ex art. 2923, è totalmente diversa e per nulla incompatibile con quella svolta in precedenza, la quale, peraltro, manifestava inequivocabilmente la volontà del locatore di tornare in possesso dell’immobile; ciò si evidenzia al fine di rilevare la infondatezza anche delle considerazioni di parte ricorrente, secondo cui, subentrando nel contratto di locazione in corso ed esercitando le facoltà di cui della L. n. 392 del 1978, artt. 28 e 29, il locatore aveva accettato le condizioni contrattuali.

5. All’acquirente di un bene immobile in sede di esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 2923 c.c., comma 3, non è opponibile la preesistente locazione, qualora il canone locativo sia inferiore di oltre un terzo al giusto prezzo, o a quello risultante da precedenti locazioni, a nulla rilevando che il rapporto sia in corso al momento del pignoramento e la locazione sia stata stipulata dal dante causa del debitore espropriato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 16718 del 01/10/2012, Rv. 624069).

6. D’altronde, il formale subentro nel contratto di locazione non fu una scelta libera del locatore, ma una conseguenza automatica del suo acquisto immobiliare in corso di rapporto. Corretta, pertanto, appare la decisione della Corte d’appello sul punto.

7. Le contestazioni sulla congruità del canone sono generiche e comunque valutative di merito e dunque inammissibili in sede di legittimità, tanto più ove, come nel caso di specie, adeguatamente argomentate.

8. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 2923, agli acquisti in sede fallimentare, la questione è collegata alla equivalenza tra il pignoramento e la sentenza di fallimento, su cui la Corte ha motivato in modo specifico alla pagina 8 della sentenza; ebbene, su tali aspetti occorre preliminarmente rilevare come il ricorso non proceda ad una critica specifica delle considerazioni della Corte in ordine alla equiparazione tra il fallimento e l’espropriazione, omettendo di spiegare perchè tali considerazioni sarebbero erronee. Il ricorso afferma (sbagliando) la non pertinenza della giurisprudenza richiamata nella sentenza di appello, ma omette del tutto di spiegare perchè il fallimento non sarebbe assimilabile al pignoramento, ai fini della norma richiamata. Il motivo, dunque, è generico perchè deduce una violazione di legge senza minimamente argomentare in merito, ed è pure manifestamente infondato; sulla questione dell’applicabilità dell’art. 2923, in caso di fallimento, infatti, si sono pronunciate le sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 459 del 20/01/1994, Rv. 485038: “… il contratto locativo di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento (è) disciplinato dall’art. 2923 c.c….”), con pronuncia che questo collegio condivide e richiama.

9. Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.p., affermando che il P. aveva chiesto la condanna della I.COM. al pagamento dei canoni dovuti dalla data di acquisto dell’immobile, ma non il risarcimento dei danni o l’indennità per l’occupazione abusiva dell’immobile. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile sia per la sua estrema genericità, sia perchè privo di autosufficienza, non essendo richiamate o trascritte le conclusioni di merito svolte dall’attore in primo grado. Il motivo, inoltre, è pure inammissibile nella parte in cui contesta le valutazioni in ordine alla congruità del canone, sia per mancata indicazione del relativo motivo di appello, sia perchè non censura in modo specifico le considerazioni espresse dalla Corte alle pagine 8 e 9 (in particolare al secondo capoverso della pagina 9). Le contestazioni contenute nel presente ricorso, a fronte della specifica e congrua motivazione adottata dalla Corte, si manifestano del tutto generiche, ripetitive e come tali inammissibili.

10. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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