Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15360 del 22/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15360 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

SENTENZA

a

all’immagine

sul ricorso proposto da
PONCI GREGORIO MARIA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via C.
Conti Rossini n. 26, presso l’avv. SABRINA METTA, unitamente all’avv. FABRIZIO ROCCHI del foro di Monza, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE

contro
R.T.I. – RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.. rappresentata dall’avv. Stefano
Longhini, in virtù di procura speciale per notaio Arrigo Roveda dell’8 gennaio
2004. rep. n. 28649, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Cavour n. 17,
presso l’avv. FABIO LEPRI, dal quale. unitamente al prof. Avv. GIUSEPPE
ROSSI ed all’avv. SALVATORE PINO del foro di Milano, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso

3‘3
zot9NRCi 27109-I I Ponci-RTI Spa Pag. I

Data pubblicazione: 22/07/2015

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2016/11. pubblicata il 30
giugno 2011.

2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Gregorio Maria Ponci convenne in giudizio la R.T.I. – Reti Televisive
Italiane S.p.a., per sentirla condannare al pagamento di un indennizzo ed al risarcimento dei danni derivanti dall’uso abusivo della sua immagine, posto in essere
nell’ambito di un servizio televisivo andato in onda il 4 dicembre 2004 nel corso
della trasmissione denominata «Striscia la notizia», in cui si mostravano alcuni
brani dei colloqui, svoltisi presso il suo ufficio e registrati a sua insaputa, da lui
intrattenuti con un inviato della predetta trasmissione. presentatosi nella finta veste di un cliente interessato alla sua attività di consulente aziendale.
1.1. — Con sentenza del 6 luglio 2007, il Tribunale di Milano accolse parzialmente la domanda, condannando la RTI al pagamento della somma di Euro
10.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e quella
di riconoscimento dell’indennizzo per lo sfruttamento economico dell’immagine.
2. — L’impugnazione proposta dalla RTI è stata accolta dalla Corte d’Appello
di Milano, che con sentenza del 30 giugno 2011 ha rigettato la domanda, dichiarando assorbito il gravame incidentale proposto dal Ponci.

NRG 27109-11 Ponci-R1’1 Spa – Pag. 2

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non condivisibile l’affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti nel servizio televisivo non assumeva alcun rilievo ai fini

te l’applicabilità della norma derogatoria di cui all’art. 97 della legge 22 aprile
1941, n. 633, che esclude la necessità del consenso dell’interessato quando la riproduzione dell’immagine è collegata a fatti d’interesse pubblico, la risoluzione
della controversia presupponeva proprio la verifica della natura della notizia, del
suo interesse per il pubblico e del collegamento dell’immagine al fatto.
Tanto premesso, ha ritenuto incontestabile l’interesse pubblico alla conoscenza della vicenda narrata nel servizio televisivo, in quanto riflettente la diffusa ed
attuale problematica relativa alla ricerca di occupazione, manifestatasi in concreto
attraverso la diffusione di un pubblico annuncio e concernente inganni od abusi
sul versante delle offerte di lavoro, dai quali il pubblico ha interesse ad essere
messo in guardia. Ha reputato ininfluente, a tal fine, la circostanza che l’immagine
fosse stata riprodotta nell’ambito di una trasmissione d’intrattenimento, anziché ad
opera di una testata giornalistica, non essendo il pubblico interesse della vicenda
correlato alla qualifica soggettiva di chi diffonde l’immagine, ed essendo d’altronde notorio che la trasmissione in questione era dedicata soprattutto all’informazione. Ha escluso che le inserzioni pubblicitarie comprese nella trasmissione, dalle
quali l’editrice traeva il proprio guadagno, consentissero di attribuire alla diffusione dell’immagine uno scopo di lucro, ed ha ritenuto che il collegamento di tale riproduzione al fatto di pubblico interesse riferito nel servizio fosse di per sé sufficiente a rendere applicabile l’art. 97 cit., il quale non esige la sussistenza di uno
specifico interesse alla conoscenza dell’immagine, ulteriore rispetto a quello ri-

NRG 27109-Il Ponci-RT1 Spa – Pag. 3

della liceità dell’utilizzazione dell’immagine, osservando che, in quanto riguardan-

guardante la conoscenza del fatto, dal momento che quest’ultimo interesse si estende all’identità dei protagonisti ed alla loro immagine.
3.

Avverso la predetta sentenza il Ponci propone ricorso per cassazione.

memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 10 cod. civ. e dell’art. 96 della legge n. 633 del 1941. nonché la falsa
applicazione dell’art. 97 della medesima legge, censurando la sentenza impugnata
nella parte in cui ha attribuito una portata eccessivamente ampia alla deroga prevista da quest’ultima disposizione, che avrebbe dovuto essere invece interpretata in
senso restrittivo, trattandosi di una norma eccezionale, in quanto incidente su un
diritto inviolabile della persona. Afferma che la pertinenza della vicenda non giustificava in alcun modo l’utilizzazione della sua immagine con le modalità adottate
nella trasmissione in questione, in quanto l’interesse generale alla conoscenza del
fatto non si estendeva fino a ricomprendere l’identità di esso ricorrente, essendo
circoscritto alla natura dell’attività da lui svolta, alle modalità di promozione pubblicitaria da lui adottate ed ai profili economici dei servizi prestati. La trattazione
di una problematica socialmente rilevante, quale quella concernente le modalità di
ricerca di un’occupazione, non implicava necessariamente la diffusione d’immagini riprese clandestinamente nel corso di un colloquio privato svoltosi nel domicilio di esso ricorrente, né di quelle riprese con modalità particolarmente invasive
nell’androne del medesimo edificio, la cui divulgazione doveva ritenersi esclusa
dall’ambito applicativo dell’art. 97. in quanto lesiva del decoro e della reputazione
della persona ritratta.

NRG 27109-11 Ponci-RT1 Spa – Pag. 4

articolato in due motivi. La RTI resiste con controricorso, illustrato anche con

1.1. — Il motivo è fondato.
Ai fini del riconoscimento della legittimità dell’utilizzazione dell’immagine,
la sentenza impugnata ha posto in risalto da un lato la mancata lesione dell’onore,

tra la riproduzione delle sue fattezze e la vicenda narrata nel servizio televisivo
contestato, affermando che l’interesse pubblico alla conoscenza di tale vicenda,
indicativa degl’inganni o degli abusi cui è esposto chi è in cerca di occupazione, si
estendeva all’identità delle persone coinvolte, e quindi alla loro immagine, contigurabili come elementi del fatto e non già come dettagli informativi superflui. La
Corte di merito ha ritenuto superfluo l’accertamento di uno specifico interesse
pubblico alla conoscenza dell’immagine, ulteriore rispetto a quello riguardante la
conoscenza della notizia. affermando che in presenza di quest’ultimo il legislatore
presume la sussistenza anche del primo. ed ha conseguentemente escluso la necessità del consenso della persona ritratta ai fini della liceità della diffusione.
La coincidenza in tal modo ravvisata tra le condizioni che legittimano la pubblicazione di notizie eventualmente lesive della reputazione o quanto meno della
riservatezza delle persone interessate e quelle che consentono la diffusione della
immagine delle stesse in assenza del loro consenso non può peraltro essere condivisa.
In ordine alla prima problematica. com’è noto. questa Corte ha da tempo individuato le condizioni necessarie per la configurabilità di un legittimo esercizio
del diritto di cronaca nella verità oggettiva (o, in taluni casi, anche solo putativa)
della notizia e nel rispetto dei principi di pertinenza e continenza dell’informazione, i quali esigono la sussistenza di un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e l’adozione di modalità espressive adeguate allo scopo informa-

NRG 27109-Il Ponci-REI Spa – Pag. 5

del decoro o della reputazione del ricorrente, dall’altro il collegamento esistente

tivo (cfr. ex plurimis, Cass.. Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 690; 20 ottobre 2009, n.
22190; 6 agosto 2007, n. 17172). Tali presupposti, in presenza dei quali il bilanciamento tra l’interesse individuale alla tutela di diritti della personalità quali l’o-

bera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di quest’ultimo. avuto
riguardo al prevalente diritto dell’opinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo. possono risultare idonei a giustificare la propalazione di informazioni in contrasto
con i predetti diritti, ma non sono sufficienti a legittimare anche la diffusione della
immagine della persona interessata, la quale trova un’autonoma e più rigorosa disciplina nell’art. 10 cod. civ. e nell’art. 97 della legge n. 633 del 1941. La prima di
queste disposizioni subordina l’esposizione e la pubblicazione dell’immagine altrui
alla condizione che la stessa non rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione
dell’interessato, facendo tuttavia salve le ipotesi in cui le predette forme di utilizzazione siano consentite dalla legge. Tali ipotesi sono previste dalla seconda disposizione, la quale, nel richiedere in via generale il consenso della persona ritratta, ne esclude la necessità quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da
scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
La predetta disciplina costituisce espressione di un principio fondamentale, il
quale non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti
dalla legge: il principio secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà. Tale principio trova giustificazione nella natura stessa dell’immagine, che, in quanto rappre-

NR6 27109-11 Ponci-RT1 Spa – Pag. 6

nore, la reputazione e la riservatezza e quello, costituzionalmente protetto, alla li-

sentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della
persona, configurandosi come una proiezione concreta (forse la più immediata)
della personalità nei rapporti con l’esterno. Il relativo diritto, concretandosi nella

bertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando
si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla
legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’interessato. Sotto quest’ultimo profilo, esso è
accostabile alla riservatezza. dalla quale si distingue però per la circostanza di non
avere ad oggetto le vicende private del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte all’apprezzamento del pubblico, ma un dato attinente all’identità personale, la cui fruibilità da parte dei terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta dell’interessato. Ciò giustifica il particolare rigore con
cui devono essere applicate le limitazioni previste dall’art. 97 della legge n. 633
del 1941, le quali, avendo carattere eccezionale, vanno interpretate in senso restrittivo, tenendo conto che il diritto all’immagine può essere sacrificato solo se ed
in quanto ricorrano effettivamente ed attualmente le esigenze di carattere pubblico
e sociale che la legge ritiene prevalenti rispetto all’interesse del singolo, e che comunque tale sacrificio non può eccedere la misura strettamente necessaria per la
realizzazione dell’interesse pubblico. In quest’ottica. la mera circostanza che l’immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto
alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non
può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione fornita.

NRG 27109-11 Ponci-RT1 Spa – Pag. 7

facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della li-

In tal senso depone d’altronde anche l’art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale, nel
sottrarre al consenso dell’interessato il trattamento di dati personali effettuato

relative finalità (comma secondo), prevede che in caso di diffusione e comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui
all’art. 2, tra i quali è compreso il diritto all’identità personale. e, in particolare, il
limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma terzo). Tali limiti devono
essere integrati con quelli previsti dal Codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nelle sedute del 26 e 27 marzo 1998, al
quale questa Corte ha già avuto modo di riconoscere valore di fonte normativa, in
quanto richiamato dal d.lgs. n. 196 cit. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal
cui rispetto gli iscritti all’Ordine non possono quindi prescindere, perché la relativa violazione non solo li esporrebbe all’applicazione di sanzioni disciplinari da
parte del Consiglio dell’Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l’autore che per la sua testata (cfr. Cass.. Sez. III. 12 ottobre 2012, n. 17408; Cass. pen., Sez. III. 5 marzo 2008. n. 16145). Orbene. in
tema di tutela della dignità della persona l’art. 8 del Codice deontologico dedica
una particolare attenzione alla pubblicazione dell’immagine delle persone, a) subordinando proprio alla essenzialità dell’informazione la pubblicazione di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della
persona, h) condizionando alla sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico
o comprovati fini di giustizia e polizia la ripresa e la produzione d’immagini e foto
di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato, c) escludendo

NRG 27109-11 Ponci-RT1 Spa – Pag. 8

nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle

41A,
01*
%nìsv,f-;-916P

comunque la possibilità di presentare le persone con ferri o manette ai polsi, salvo
che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Alla luce di queste ultime disposizioni, e con riferimento alla pubblicazione

della libertà personale, questa Corte ha già avuto modo di affermare, d’altronde,
che l’accertamento della legittimità della pubblicazione dell’immagine di una persona senza o contro il consenso dell’interessato è un’indagine che va condotta caso
per caso, nel rispetto sia dei parametri del diritto di cronaca e dell’essenzialità della diffusione della notizia, sia dei parametri specifici fissati dall’art. 8 cit. a presidio della tutela della dignità umana. La più accentuata potenzialità lesiva e la
maggiore diffusività dell’immagine comportano inoltre che la relativa valutazione
debba essere compiuta con maggior rigore rispetto a quella concernente la semplice pubblicazione della notizia, occorrendo verificare se la pubblicazione delle
immagini fosse essenziale ai fini dell’informazione e inoltre considerare se tali
immagini, per le loro caratteristiche intrinseche, fossero da considerare lesive della dignità della persona, in considerazione della particolare potenzialità offensiva
connessa all’enfatizzazione tipica dello stesso strumento visivo (ed all’idoneità
dell’immagine, una volta pubblicata, ad essere riprodotta anche a distanza di tempo sui più svariati mezzi di comunicazione, scissa dall’articolo di cronaca che ne
poteva giustificare in origine la pubblicazione e sottratta al controllo del soggetto
ritratto), il cui uso nell’attività giornalistica è per questo circondato da particolari
cautele (cfr. Cass., Sez. III, 6 giugno 2014. n. 12834).
A conclusioni non diverse deve pervenirsi in riferimento alla fattispecie in
esame, nella quale il profilo dell’essenzialità della diffusione dell’immagine ai tini
dell’informazione fornita con il servizio televisivo è stato completamente trascura-

NRG 27109-11 Ponci-RTI Spa – Pag. 9

su un quotidiano della foto tessera di una persona sottoposta a misura restrittiva

to, in virtù della ritenuta sufficienza dell’interesse pubblico alla conoscenza dei
fatti riferiti, con la conseguente pretermissione di ogni accertamento anche in ordine alla specifica riferibilità dell’informazione all’attività svolta dal ricorrente,

necessità della rivelazione della sua identità ai fini della completezza della notizia.
2. — Il ricorso va pertanto accolto. restando assorbito il secondo motivo, con
cui il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. nella parte in cui
ha ritenuto sussistente un pubblico interesse alla trasmissione del servizio televisivo ed ha escluso che la riproduzione dell’immagine avesse avuto luogo per fini
commerciali o di lucro.
3. — La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della
causa alla Corte d’Appello di Milano. che provvederà, in diversa composizione.
anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. cassa
la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile

piuttosto che alla problematica di carattere generale trattata, ed alla conseguente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA