Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15360 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37902-2019 R.G. proposto da:

P.P.G.F., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Salvatore RIJILI, ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ovidio, n. 32, presso lo

studio legale dell’avv. Bruno CHIARANTANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1519/05/2019 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA,

depositata il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di P.P.G.F., a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2011, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che nella specie si verteva in ipotesi di omessi o tardivi versamenti ai fini IRPEF che l’appellante non aveva dimostrato di aver effettuato, sicchè non era dovuta l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità ed era quindi legittimo l’operato dell’ufficio finanziario.

2. Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 22, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, sostenendo che la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, “siccome non notificato nei confronti dell’Agente della Riscossione quale legittimato passivo in via esclusiva”, “senza affrontare in alcun modo la specifica censura mossa alla decisione impugnata”, ovvero omettendo di statuire sullo specifico motivo di appello all’uopo proposto, confermando la sentenza della CTP “con argomentazioni del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum, assumendo che la decisione conteneva tutti gli elementi chiarificatrici della stessa”.

Il motivo è inammissibile ed infondato.

E’ inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata in quanto l’affermazione della CTR, secondo cui “la sentenza appellata contiene tutti gli elementi chiarificatrici della stessa”, è all’evidenza riferita al motivo di appello con cui il contribuente appellante aveva dedotto “che la sentenza emessa è immotivata” (sentenza CTR, pag. 1).

Inoltre il motivo in esame è inammissibile anche per l’erronea deduzione del vizio denunciato, in quanto il ricorrente, avendo dedotto che la CTR aveva pronunciato “senza affrontare in alcun modo la specifica censura mossa alla decisione impugnata”, avrebbe dovuto dedurre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello afferente alla dichiarazione dei giudici di primo grado di inammissibilità dell’originario ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, sostenendo che non si verteva in ipotesi di omesso o carente versamento dell’IRPEF, come sostenuto dai giudici di appello ma di “rettifica del credito esposto dal contribuente nel rigo RN 42 in Euro 15.661,00 e ridotto dall’Ufficio nel minore importo di Euro 437,00, con conseguente trasformazione di una voce di credito in una voce di debito pari ad Euro 15.224,00” (ricorso, pag. 5).

Il motivo è infondato in quanto la cartella risulta essere stata emessa per “omesso o carente versamento” dell’IRPEF dovuta dal contribuente per l’anno d’imposta 2011 e non risulta dal contenuto della stessa, fotograficamente riprodotta nel ricorso, alcuna riduzione o disconoscimento di crediti d’imposta che non sia conseguenza di errori nella compilazione della dichiarazione. Inoltre, il motivo è anche inammissibile in quanto il ricorrente neppure allega o chiarisce se e quando avrebbe maturato il credito che assume essergli stato ridotto, con conseguente difetto di specificità del motivo stesso e neppure allega o riproduce nel ricorso la dichiarazione dei redditi da cui risulterebbe una tale circostanza, sicchè il motivo è anche privo di autosufficienza.

Il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA