Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1536 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1536 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
-ricorrente-

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contro
(3
GRE00 GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Rizzo ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Alfio Grasso in
via della Piramide Cestia n. 1;
– ccetronicorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 40/01/08, depositata il 22 luglio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la
ricorrente e l’avv. Giovanni Faria per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, Che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Data pubblicazione: 27/01/2014

IRPEF – fondo
previdenziale
integrativo
dirigenti ENEL

SVIDIWIMIODEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di quattro motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Sicilia Che, rigettandone
l’appello, ha riconosciuto a Giovanna Greco, quale vedova di
Antonino Graziano, già dirigente della Enel spa deceduto nel
1995, il diritto al rimborso della maggiore IRPEF, rispetto
all’aliquota del 12,5%, versata in relazione alla liquidazione
integrativa aziendale (PIA) spettante al coniuge.
Ciò in quanto, secondo il giudice d’appello, alla luce
dell’art. 5, coma 4, dell’accordo ENEL-FNEnI del 16 aprile 1986,
alle origini del fondo di previdenza integrativo dei dirigenti
ENEL, nella PIA permanevano gli elementi di natura assicurativa
propri della polizza prevista dall’art. 12 del c.c.n. dì lavoro.
Il regime fiscale applicabile sul capitale incassato in data 24
novembre 2000 a titolo di erogazione del 100% era dato
dall’imposizione del 12,5 per cento sulla differenza fra il
capitale corrisposto ed il 100% dei contributi versati.
La Greco resiste con controricorso.
MDTIVI DELIALDECISMORE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente,
denunciando la violazione delle regole di interpretazione dei
contratti, censura la decisione per aver qualificare il rapporto
posto in essere fra le parti in base al contenuto di una semplice
clausola accessoria Che prevedeva una facoltà alternativa di
adempimento dell’obbligazione, con scelta rimessa alla
discrezionalità del creditore.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge,
assume essere erronea la sentenza impugnata per aver
implicitamente ritenuto che la causa e l’oggetto dell’accordo
stipulato dalle parti sociali nell’aprile 1986 possano essere
desunti in via esclusiva dal contenuto di una clausola, rimasta
priva di attuazione, che prevedeva la potestà del creditore di
optare per l’adempimento di un’obbligazione alternativa.
Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine
alla detta clausola.

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sotto forma di capitale della rendita relativa alla pensione

Con il quarto motivo di ricorso l’amministrazione censura
la decisione, sotto il profilo della violazione di legge,
assumendo che nel sistema dei fondi pensione vigente prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 le somme
percepite in dipendenza di un rapporto di previdenza integrativa
aziendale sarebbero soggette alla tassazione prevista per le
indennità equivalenti al trattamento di fine rapporto, salvo il
solo caso in cui la forma di previdenza integrativa sia
sulla vita o di capitalizzazione; e che le somme percepite
rimarrebbero soggette al trattamento delle indennità assimilabili
al tfr anche in caso di qualificazione del rapporto come
assicurativo e di presenza di una causa assicurativa non
prevalente su quella previdenziale, ovvero, in subordine, che in
quest’ultima ipotesi occorrerebbe distinguere il rendimento di
polizza, soggetto all’aliquota del 12,50% prevista per i redditi
di capitale, da assoggettare al trattamento delle indennità di
fine rapporto.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
La questione del regime fiscale delle somme corrisposte a
titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FONDENEL/P.I.A. è stata recentemente affrontata dille sezioni
unite di questa Corte che, con la sentenza n. 13642 del 2011,
resa in controversia analoga, ha chiarito che, “in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma
capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad
un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione
di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette
al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime
di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma , lett. a), e
17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti
dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dall’art 6 della legge n. 482 del 1985; b) per

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realizzata mediante la stipula di contratti di assicurazione

gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica
interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt.
16, coma 1, lett. a), e 17 del TUIR”.
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo
di cui all’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del
12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto
e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno
successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti
da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del
1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in
capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale,
solo limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre
2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento
finanziario del capitale. Per tale va intenso, come espressamente
precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni
unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il
“rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, dé parte
del Fondo, del capitale accantonato”.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è in questi termini
fondato, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto
applicabile l’aliquota del 12,5% all’ intero importo percepito
dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale; mentre avrebbe
dovuto applicare tale aliquota solo al rendimento imputabile
alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale
accantonato, quantificando il relativo importo in base agli
investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato
finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via
applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati.
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione
tributaria regionale perché accerti se e quando, sulla base
delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti
dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul
mercato finanziario, quali siano stati i risultati
dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata
l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni
individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la

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al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A.

parte della somma complessivamente erogata al contribuente che
corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul
mercato finanziario del capitale accantonato nediante la
contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi,
calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente,
l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a
tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata
dall’articolo 6 della legge n. 482 del 1985; fermo restando, per
16, coma 1, lett. a) e 17 del tuir.
In conclusione, il ricorso va in tali termini accolto, la
sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le
spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Sicilia perché si pronunci sulla domanda restitutoria del
contribuente determinando l’imposta dovuta secondo i principi
enunciati.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt.

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