Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1536 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 25/01/2021), n.1536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19246-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

UGO FERI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2195/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con ricorso proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze B.A. impugnava l’atto di “rimborso e proposta di compensazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 28 ter”, notificato alla contribuente da Equitalia Centra spa (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate -Riscossioni), che faceva riferimento ad un credito della B. verso l’Amministrazione di Euro 271,63 e un controcredito dell’Ufficio di complessive Euro 37.595,70 portato in tre cartelle di pagamento sostenendo di avere avuto conoscenza delle stesse solo a seguito della notifica della proposta di compensazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul rilevo che la notifica della cartella esattoriale era avvenuta quando la contribuente si era trasferita all’estero.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agente di Riscossione e con appello incidentale dall’Agenzia delle Entrate per i tributi di propria competenza, la Commissione Regionale Tributaria della Toscana dichiarava inammissibile l’appello principale e quello incidentale rilevando: a) che l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate era tardivo mentre l’Agente di Riscossione, appellante principale, non era legittimato ad far valere vizi relativi agli atti prodromici alla cartella; b)che, ad abundantiam, la normativa richiamata dall’appellante, secondo la quale le variazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale non hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quelle dell’avvenuta variazione anagrafica, non erano ratione temporis applicabili al caso concreto.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi due motivi. Si è costituita la contribuente depositando controricorso mentre Agenzia delle Entrate è rimasta contumace.

La ricorrente e la contribuente hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione dell’art. 100 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 333 e 334 c.p.c., e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per avere la CTR nell’accertare il difetto di interesse ad appellare in capo all’agente di riscossione ha erroneamente ritenuto che il giudice di prime cure avesse annullato gli “atti impositivi” presupposti delle cartelle di pagamento.

1.2 Con il secondo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 5, e art. 60, comma 3, presi nel testo ratione temporis vigente, in combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); si sostiene che i giudici di seconde cure avrebbero omesso di applicare il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma5, a una fattispecie di mutamento del domicilio fiscale, con trasferimento all’estero della persona del contribuente.

2. Il primo motivo di impugnazione è fondato.

2.1 Va precisato che l’oggetto del contendere, a seguito degli sgravi e compensazioni effettuati dagli enti impositori, è costituito esclusivamente dalla cartella esattoriale concernente Ilor per l’anno di imposta 1987.

2.1 La CTR ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Agente di Riscossione sul presupposto che la sentenza di primo grado abbia accertato e dichiarato la nullità degli atti impositivi prodromici alle cartelle di pagamento.

2.2 Dal tale assunto è stato fatto discendere il difetto di interesse ad impugnare da parte di Equitalia Centro spa per difetto di legittimazione in ordine ai vizi della cartella impugnata che non avevano carattere proprio ma derivavano da nullità degli atti presupposti. Sempre secondo quanto si desume dall’impugnata sentenza l’inammissibilità dell’appello principale ha travolto, ex art. 334 c.p.c., comma 2, anche l’appello incidentale adesivo tardivamente proposto dall’Agenzia delle Entrate.

2.3 Nella motivazione della sentenza della Commissione Provinciale di Firenze, il cui testo è stato riprodotto nel ricorso, si legge quanto segue: “la ricorrente interpone ricorso avverso gli atti impositivi relativi ad imposte erariali e locali (Ici) emessi dall’Agenzia delle Entrate e Comune di (OMISSIS). Fa presente che le notifiche degli atti citati sono state effettuate in data 15/7/2004 mentre la ricorrente aveva trasferito la proprio residenza in Grecia a far data dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS). Assume di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e ribadisce di essersi trasferita in Grecia con residenza in (OMISSIS)….La Commissione preso atto di quanto precede, constatato il trasferimento del ricorrente in Grecia avvenuto in data (OMISSIS) e non contestato da parte resistente, accoglie il ricorso”.

2.4 Gli atti, di cui si fa espressa menzione nella motivazione della sentenza, notificati in data 15/7/2004, nel periodo nel quale la contribuente non era presente in Italia, si riferiscono non agli avvisi di accertamento emessi dagli enti impositori ma alle cartelle di pagamento richiamate dal successivo atto di rimborso e compensazione dei crediti e dei debiti fiscale.

2.5 Tale assunto trova conferma nella esposizione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo, il cui estratto è trascritto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dove si precisa che “1. La ricorrente ha appreso per la prima volta il 23/8/2012, a seguito di comunicazione postale ad iniziativa della Spa Equitalia Centro e sotto la specie di atto (…) di “notifica rimborso e proposta di compensazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 28-ter,” la notizia dell’esistenza di debiti vari fiscali per complessivi Euro 37.596,70 dei quali ben 31.384,66 (..) risulterebbero dagli atti sopra descritti sotto Bb) e Cb). 1. Suppone dunque l’atto Spa Equitalia Centro..che il 15//2004 sarebbero stati notificati alla ricorrente 2 cartelle di pagamento in esecuzione dei ruoli richiamati in epigrafe, fondati su atti di accertamento e/o liquidazione dell’Agenzia delle Entrate (..) riguardo ad Irpef e Ilor 1987, e ancora riguardo ad Ilor 1987″.

2.6 E’ quindi di tutta evidenza, alla luce delle suesposte emergenze, che l’espressione “atti impositivi” che si rinviene nel dispositivo della sentenza di primo grado si riferisca alle cartelle di pagamento, ritenute invalidamente notificate, e non ai sottesi atti di accertamento emessi dagli enti impositori che non sono stati minimamente valutati dalla CTP.

2.7 Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto esclusivamente la verifica della validità della notifica delle cartelle di primo grado; nè è una riprova l’atto di appello principale dell’Agente di Riscossione, riprodotto per estratto nel ricorso, con il quale si contesta la ritenuta irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento.

2.8 I giudici di seconde cure nel ritenere Equitalia spa sfornita di legittimazione ad impugnare la sentenza non ha applicato in maniera corretta l’art. 100 c.p.c., in quanto le attività di notifica degli atti esattivi rientrano nella piena competenza dell’agente di riscossione.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare il principio secondo cui secondo cui “la statuizione di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio spoglia il Giudice della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, sicchè eventuali improprie statuizioni della sentenza adottate “ad abundantiam” sul merito, debbono ritenersi “tamquam non essent” in quanto prive di efficacia nei confronti delle parti che non hanno l’onere, nè hanno interesse ad impugnarle, dovendo riconoscersi ammissibile esclusivamente la impugnazione proposta avverso la statuizione pregiudiziale” (cfr. Cass. S.U. n. 3840/2017, 27049/2014, 17004 2015 e 9319/2016).

3.2 Nel caso di specie manca una valida pronuncia sul rapporto tributario, essendo stata resa la – ultronea – decisione di rigetto della impugnazione proposta dall’Ufficio, espressamente “ad abundantiam”, dopo che il Giudice di merito aveva prospettato l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., e, quindi, rilevato che i motivi di gravame non potevano accedere all’esame del merito.

4 Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Toscana in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

 

 

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