Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1536 del 22/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1536 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 10536-2013 proposto da:
GUERRA GIUSEPPE interdetto e per esso il suo tutore
GUERRA BEATRICE, GUERRA LORENZO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI CORRIDORI 48, presso lo
studio dell’avvocato ISIDORO TOSCANO, rappresentati e
difesi dagli avvocati VINCENZO GIANNANDREA, ROBERTO
MOSCHETTI;
– ricorrenti contro

INTERESSE

MELCHIORRE,

INTERESSE

ANNAMARIA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BERTOLONI
N.41,

presso

lo

studio dell’avvocato MARIA PIA

Data pubblicazione: 22/01/2018

GARZILLO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE
MARTUCCI ZECCA;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 230/2012 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 01/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato TOSCANO Isidoro, con delega orale,
difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito l’Avvocato MARTUCCI ZECCA Gaetano con delega
depositata in udienza dell’Avvocato MARTUCCI ZECCA
Giuseppe, difensore dei resistenti che ha chiesto il
rigetto del ricorso.

udienza del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO

FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 9.6.1997 Palmieri Maria, Guerra Beatrice,
Giuseppe e Lorenzo esposero che nel 1954 Baldoni Iolanda,
unitamente alla madre ed al marito, nel frattempo deceduti,

Bari già di loro proprietà, successivamente ceduto in permuta al
costruttore Pietro Gaggiano, che vi aveva edificato un immobile.
Convennero Baldoni per il trasferimento del suolo e dell’immobile
costruito ed i danni in lire 6.000.000.000
La convenuta si oppose invocando l’usucapione ed il Tribunale
rigettò la domanda.
Proposto appello dai Guerra ed incidentale dalla Baldoni che
ripropose l’eccezione di usucapione, si costituirono gli eredi della
Baldoni Anna Maria e Melchiorre Interesse.
La Corte di appello di Bari, con sentenza 1.3.2012, rigettò l’appello
dei Guerra ) confermando la sentenza di primo grado ) sul
presupposto che le condotte truffaldine dedotte non erano state
provate ed era impossibile accedere alla richiesta di sospensione
del processo per una querela proposta nel 2011 per la pretesa
truffa del 1954-1955 nei confronti degli eredi della Baldoni / che
all’epoca erano rispettivamente minorenne e non imputabile.
In ogni caso/ era ostativa l’eccezione di usucapione ed i rilievi alla
ctu eventualmente deponevano per un errore sulla portata del
negozio stipulato nel 1947.

avevano loro sottratto / con artifici e raggiri / un suolo edificabile in

Ricorrono i Guerra con quattro motivi, resistono le controparti, che
hanno anche presentato memoria.
I ricorrenti denunziano, col primo motivo , violazione degli artt.
2697, 2907 cc, 99, 112 , 163 e ss, 329, 342 cpc perché il primo

richiedendo la prova della proprietà e la sentenza era stata
impugnata con una serie di motivi.
Col secondo motivo lamentano omessa, apodittica, insufficiente
motivazione su punto decisivo in relazione alle circostanze emerse
in sede di ctu ed alla ricostruzione a ritroso della successione dei
proprietari del suolo.
Col terzo motivo denunziano violazione dell’art. 2697 e vizi di
motivazione in ordine alla ratio decidendi della eccezione di
usucapione.
Col quarto motivo lamentano violazione degli artt. 91, 92 cpc,
2907, 2697 cc, 342, 349 vizi di motivazione in relazione al valore
della causa ed alla richiesta di danni di sei miliardi.
Premesso che il ricorso presenta una sovrabbondante esposizione
dei fatti che riporta pedissequamente scritti difensivi ed anche
l’esposizione dei motivi si sottrae alla necessaria specificità delle
doglianze i riportando gran parte degli atti di merito con evidente
richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di riesame del
merito inammissibile in questa sede, si osserva:

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giudice aveva qualificato la domanda come rivendicazione

L’appello dei Guerra è stato rigettato con conferma della sentenza
di primo grado sul presupposto che le condotte truffaldine dedotte
non erano state provate ed era impossibile accedere alla richiesta
di sospensione del processo per una querela proposta nel 2011 per

Baldoni che all’epoca erano rispettivamente minorenne e non
/
imputabile.
In ogni caso era ostativa l’eccezione di usucapione ed i rilievi alla
ctu eventualmente deponevano per un errore sulla portata del
negozio stipulato nel 1947.
Le prime tre censure, non risolutive, non meritano accoglimento
limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni
contenute nella sentenza.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria
la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto,
inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il
tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a
quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex
plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di
possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali
da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria
sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (

la pretesa truffa del 1954-1955 nei confronti degli eredi della

Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996
n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del
giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla

meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre
all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e
giuridicamente corretta ( Cass. n. 356/2017).
Il sindacato di legittimità sulla motivazione presuppone una
violazione dell’art. 132 cpc , ipotesi rinvenibile quando la sentenza
è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter
logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme
sui requisiti minimi della decisione.
L’eccezione di usucapione è stata correttamente accolta perché
sono stati dimostrati l’inizio del possesso ed il suo ininterrotto
esercizio sulla scorta delle stesse dichiarazioni degli attori che
hanno iniziato un giudizio nel 1997 adducendo una iniziativa
truffaldina posta in essere nel 1954 dalla Baldoni che aveva la
libera disponibilità del terreno tanto da cederlo in permuta al
costruttore senza indicazione di atti di opposizione di sorta.
Né si impugna la complessiva ratio decidendi o si dà spiegazione
del mutamento di rotta posto in essere in appello con la richiesta
di sospensione del processo per una querela del 2011 contro gli

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parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o

eredi per fatti del 1954-1955, comunque confermativi di un
possesso risalente.
Quanto al resto il ricorrente che proponga la violazione dell’art.
112 cpc, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per

deduzione della questione innanzi al giudice di merito ma anche di
indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo
abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare
“ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel
merito la questione stessa ( Cass. nn. 8206/2016 e 25546/2006).
In particolare il primo motivo è apodittico e non specifico
limitandosi a riportare i motivi di appello e non indicando se vi è un
documento decisivo trascurato, donde l’inammissibilità ( Cass. n.
10420/2005).
Peraltro non coglie la ratio decidendi della mancata prova di artifici
e raggiri ed i giudici , sulla base della ctu, hanno accertato che il
fondo dove si è edificato corrisponde a quello acquistato dalla
dante causa dei convenuti, accertamento congruamente motivato,
donde l’inammissibilità della censura ( Cass. n. 26992/2013).
Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi ed il diniego di
rinnovazione della ctu è insindacabile (Cass. n. 10849/2007, Cass.
n. 305/2012).
Il terzo motivo è inammissibile, trattandosi di ratio decidendi
autonoma ad abundantiam.

novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta

Il quarto motivo sulle spese è infondato contestandosi
genericamente il valore della causa ma non dimostrando il
superamento dei massimi tabellari ( Cass. n. 18190/2015).
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con condanna alle

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese,
liquidate in euro 10.200, di cui 200 per spese vive oltre accessori e
spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti
ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo
unificato .
Roma, 22 novembre 2017.

spese.

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