Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15359 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 08/03/2010, dep. 28/06/2010), n.15359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2691-2006 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MACRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETROFORTE GINO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato NANNA VITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SPAGNOLO VINCENZO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1241/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 1/12/2004, depositata il 23/12/2004,

R.G.N. 1340/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/03/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione notificato il 06.06.1992, S.L. proponeva opposizione avverso i decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo – emesso dal Presidente del Tribunale di Bari il 17.04.1992, su istanza di B.M., con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 11.150.000 oltre le spese per le pigioni maturate e non versate dal 28.02.1991 al 31.01.1992 in relazione alla locazione ad uso commerciale, dell’immobile sito in (OMISSIS) ((OMISSIS)) al piano terra di Via (OMISSIS). Sosteneva l’opponente che nulla era da lui dovuto a tale titolo, perchè il contratto, stipulato in data (OMISSIS), si era risolto di fatto e di diritto in data 01.08.1990 a causa di un incendio doloso ad opera di ignoti, per effetto del quale i locali erano divenuti inagibili e pericolanti, rendendo così impossibile il godimento dell’immobile e lo svolgimento di una qualsiasi attività.

Pertanto il S. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, il B. per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accogliere la riconvenzionale spiegata per conseguire la risoluzione del contratto al (OMISSIS) o alla data ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva il B. che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, pur non opponendosi alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del S. (mancato pagamento dei canoni); in particolare il convenuto opposto eccepiva che, dopo l’incendio, egli aveva ottenuto tre decreti ingiuntivi contro il S. per le pigioni scadute sino al (OMISSIS), decreto non opposti dal destinatario, con conseguente formazione del giudicato sugli stessi; aggiungeva poi che la domanda dell’opponente era inammissibile anche in forza delle clausole contenute nel contrailo di locazione.

La causa, documentalmente istruita, veniva decisa con sentenza del 08/11.09.2000 che revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava risolto il contratto di locuzione in oggetto alla detta del (OMISSIS) e condannava l’opposto al rimborso delle spese sostenute dall’opponente.

Avverso detta sentenza proponeva impugnazione il B. con atto di citazione notificato il 14.08.2001, con cui, esposti i motivi che saranno più manti esaminati, chiedeva all’adita Corte di riformare la decisione e quindi rigettare l’opposizione unitamente alla spiegata domanda riconvenzionale, confermando il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.

La causa, all’udienza collegiale del 03.11.2004, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate”.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza 1 – 23 dicembre 2004, definitivamente pronunziando, così provvedeva:

“1) rigetta l’appello;

2) per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza e condanna B.M. a rifondere a S.L. le spese del presente grado che liquida in Euro 1.830,00 (Euro 300,00 per borsuali, Euro 730,00 per diritti, Euro 800,00 per onorari) oltre accessori come per legge.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione B.M..

Ha resistito con controricorso S.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo B.M. denuncia “VIOLAZIONE artt. 1587, 1588 e 2697 c.c. IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA” esponendo doglianze da riassumere come segue. In caso di incendio della cosa locata, il conduttore, per liberarsi da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e canone – responsabilità che si presume secondo le previsioni di cui agli artt. 1588 e 2051 c.c. – deve dimostrare non solo di aver osservato nella custodia dei locali la diligenza del buon padre di famiglia ma anche che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile, non essendo peraltro sufficiente che il medesimo conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, dato che ciò non comporta di per sè l’identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitatole al conduttore. Ciò illegittimamente non è stato condiviso dalla Corte di Bari con motivazione che non è però tale apparendo evidente che l’archiviazione dell’inchiesta penale non comporta di per sè l’identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitatole al conduttore. I locali condotti in locazione dal S. erano stracolmi di merce infiammabile per cui l’attuale resistente avrebbe dovuto fornire i medesimi locali di sistema antincendio. Il S. non ha nemmeno chiesto di provare l’esistenza di sistema antincendio e che i presunti ignoti lo avrebbero messo fuori uso.

Il motivo non può essere accolto in quanto l’impugnata decisione si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare il Giudice del gravame, con motivazione solo parzialmente implicita, ha ritenuto che un obbligo di installazione di un impianto antincendio non era nella specie configurabile e che comunque un eventuale impianto di tal genere avrebbe potuto essere efficace con riferimento ad un incendio dovuto a fatto fortuito od a colpa ma non con riferimento ad un incendio doloso (evidentemente dando per scontato che chi appicca volontariamente un incendio lo fa in modo tale da annullare l’efficacia di un eventuale impianto antincendio).

Tale (parzialmente implicita) motivazione (ineccepibile anche nel punto in cui ha ritenuto provato trattarsi di incendio doloso provocato da terzi rimasti ignoti; va rilevato a tal proposito che la Corte non ha dato rilievo al mero fatto che vi era stata detta archiviazione, ma a risultanze processuali precedenti, cosa certamente consentita) non è stata oggetto di rituali e convincenti doglianze.

I motivi secondo e terzo vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “VIOLAZIONE artt. 1362 e segg. c.c., IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, SU PUNTO ANCORA DECISIVO DELLA CONTROVERSIA VIOLAZIONE L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c., IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente Sub 10) de precitato contratto di locazione (OMISSIS), specificatamente approvato dal S. ex art. 1341 c.c., comma 2, si legge testualmente: “Sono a carico della conduttrice tutte le spese di ordinaria e straordinaria, manutenzione nonchè le riparazioni di cui all’art. 1609 c.c., anche se riguardanti gli impianti ivi comprese quelle cagionate da vetusta, caso fortuito, forza maggiore, etc. La conduttrice esonera inoltre da ogni responsabilità la locatrice per i danni diretti o indiretti che possono pervenirle per fatto doloso o colposo di terzi”. I canoni in questione rientrano nei danni “diretti o indiretti” di cui innanzi. Ma la Corte di Bari ha disatteso tale tesi senza considerare che il mancato pagamento dei canoni per assoluta inagibilità dei locali condotti in locazione costituisce, per il locatore, un danno indiretto connesso all’incendio appiccato da terzi; apparendo peraltro ulteriormente evidente, che se non fosse stato appiccato detto incendio, i canoni sarebbero stati ritualmente corrisposti, quale corrispettivo della medesima locazione. Nè a quanto innanzi può ostare la L. n. 392 del 1978, art. 79. Infatti il S. solo con citazione notificata il 6/6/92 ha chiesto, in via riconvenzionale al predetto decreto d’ingiunzione 17/4/92 del Tribunale di Bari, la risoluzione del contratto di locazione in parola per la completa inagibilità dei correlativi locali; risoluzione peraltro che può, nella migliore delle ipotesi, essere considerata preavviso di recesso, in assenza peraltro di pregressa raccomandata (v. L. n. 392 del 1978, art. 27).

Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia “VIOLAZIONE art. 324 c.p.c., IN RELAZIONE all’art 360 c.p.c., nn. 3 e 5” esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. E’ pacifico che il B., a seguito di ricorsi 18/9/90, 3/11/90 e 3 1/1/91, ha conseguito dalla Pretura Circondariale di Bari decreti d’ingiunzione nei confronti del Sig. S.L. per L. 2.000.000, L. 2.000.000 e L. 3.000.000, rispettivamente, per saldo pigioni inevase scadute dal 31/7 al 31/8/90, dal 30/9 al 31/10/90 e dal 30/11/90 al 31/1/91. Detti decreti sono stati forniti di clausola a seguito della mancata opposizione del S.; ed hanno acquistato efficacia di cosa giudicata. Quindi non può porsi in dubbio l’ormai consacrato diritto del Sig. B. a percepire il canone di locazione anche per il periodo successivo all’1/8/90, data questa, in cui divampò l’incendio che ci occupa, con la conseguenza che andava confermato l’opposto Decreto 17 aprile 1992 del Tribunale di Bari che ingiungeva al S. il pagamento delle precitate L. 11.150.000 anche per saldo canoni maturati dal (OMISSIS) al (OMISSIS). E’ “sfuggito” alla Corte di Bari che anche il contenuto delle conclusioni dell’atto di appello 22/8/01 avverso la sentenza n, 650/00 del Tribunale di Bari. Nè ha giuridico pregio l’ulteriore tesi della Corte secondo cui, “essendo il contratto di locazione ad esecuzione continuata, l’operatività del giudicato è destinata a cessare nei tempo”. Infatti detta tesi può valere solo come richiesta di (non accettabile) “emendamento” all’art. 324 c.p.c.. Lo stesso dicasi per l’ulteriore tesi seguita dalla Corte di Bari secondo cui detti giudicati “non possono spiegare nessun effetto per il periodo successivo, in relazione alla datazione della dichiarata risoluzione del contratto risalente al (OMISSIS)”. Infatti “sfugge” altresì alla Corte di Bari la illegittimità di detta risoluzione alla precitata data per quanto meglio evidenziato sub 2) di cui innanzi (violazione L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c.).

I motivi secondo e terzo sono privi di pregio in quanto la motivazione esposta dalla Corte è sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare: – A) appare impeccabile l’interpretazione del contratto de quo – B) parimenti immune dai vizi denunciati appare quanto esposto in sentenza in ordine alla circostanze che i precedenti decreti ingiuntivi non potevano avere efficacia di giudicato nella presente causa con riferimento al periodo successivo a quello oggetto di detti decreti.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro 800,00 (ottocento Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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