Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15359 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, (ud. 16/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15359

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5486/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T.

CAMPANELLA, 41/G, presso lo studio dell’avvocato LAILA PERCIBALLI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., N.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7110/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza n. 462/2011, il Tribunale di Tivoli, accogliendo la domanda proposta dai locatori T.G. e N.M., dichiarò risolto per inadempimento del conduttore P.M. nel pagamento dei canoni il contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione avente ad oggetto un immobile ubicato in (OMISSIS); dichiarò altresì inammissibile la domanda riconvenzionale della conduttrice per omessa formulazione dell’istanza di differimento della udienza prescritta dall’art. 418 c.p.c..

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7110/2014 pubblicata il 4 febbraio 2015, rigettava l’appello sollevato dalla conduttrice afferente ambedue le statuizioni.

Osservava, in particolare, la Corte capitolina come nelle locazioni ad uso non abitativo il canone, liberamente determinabile, possa essere concordato in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nel corso del rapporto, purchè ancorata ad elementi predeterminati o comunque determinabili, idonei a regolamentare l’equilibrio economico del rapporto; rilevava che la conduttrice aveva stipulato con i locatori un contratto ex novo così conformato circa l’entità del canone (non avendo dimostrato l’esistenza di un diritto al subentro nel contratto del pregresso conduttore) e che la pattuizione non costituiva un espediente per eludere i limiti quantitativi di incremento previsti dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, P.M..

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, per “violazione o falsa applicazione degli artt. 416 e 418 c.p.c.”, parte ricorrente impugna la declaratoria di inammissibilità – per omessa istanza di differimento dell’udienza di discussione – della domanda riconvenzionale (volta alla condanna alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte per effetto della nullità della clausola contrattuale di incremento del canone), in quanto pronunciata di ufficio, in difetto di eccezione ad hoc della controparte ed anzi nonostante l’accettazione del contraddittorio sulla stessa ad opera di quest’ultima; assume inoltre che la domanda, pur in ipotesi inammissibile, andava valutata alla stregua di eccezione di compensazione.

La doglianza è infondata.

A mente dell’art. 418 c.p.c., comma 1, “il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma dell’art. 416, comma 2, deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui dell’art. 415, comma 2, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza”.

La richiesta di differimento dell’udienza è dunque onere declinato dal legislatore, con chiarezza ed univocità, a pena di decadenza (di natura processuale e non sostanziale, come tale non impeditiva della riproposizione della domanda in altra sede): secondo il consolidato indirizzo euristico del giudice della nomofilachia – cui questa Corte intende dare continuità – siffatta decadenza, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche di ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del processo, e non suscettibile di sanatoria per effetto della emissione da parte del Giudice – in difetto della specifica istanza – del decreto di fissazione della nuova udienza o dell’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (ex plurimis, con diffusa argomentazione, Cass. 16/11/2007, n. 23815; conformi, Cass. 15/09/2016, n. 18125; Cass. 26/05/2014, n. 11679; Cass. 17/05/2005, n. 10335; Cass. 24/02/2003, n. 2777; Cass. 21/07/2001, n. 9965; Cass. 04/12/1987, n. 9021).

L’inammissibilità della domanda riconvenzionale per omessa formulazione dell’istanza di spostamento di udienza non esclude che il fatto posto a fondamento della stessa possa essere apprezzato come eccezione, cioè a dire ai soli fini di paralizzare l’accoglimento della domanda attore, qualora rispetto ad essa assuma il carattere di fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto fatto valere dalla parte attrice (sul punto, espressamente, la citata Cass. 11679/2014).

Nella specie, la Corte territoriale, enunciato detto principio, ne ha tuttavia escluso l’applicabilità al caso concreto sulla base dell’analisi del contenuto della memoria difensiva, precisando che l’attività difensiva del convenuto si estrinsecava in una richiesta di pronuncia di condanna e non poteva essere intesa come mera eccezione.

Orbene, la descritta argomentazione non è stata specificamente censurata da parte ricorrente, la quale si è limitata a esporre considerazioni giuridiche di carattere astratto e generale, senza nemmeno – in spregio al principio di autosufficienza – riprodurre (mediante la trascrizione nel corpo del ricorso dei passaggi fondamentali dei relativi atti di causa) la domanda come formulata nella memoria difensiva, al fine di avallare una differente lettura esegetica della stessa e la sua apprezzabilità come eccezione di compensazione (avente oltremodo carattere di eccezione in senso stretto, sollevabile soltanto dalla parte).

2. Con il secondo motivo, “per violazione ed erronea applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79”, parte ricorrente, premesso che la pattuizione di un canone variabile (cd. “a scaletta”) è legittima allorchè intervenga in sede di conclusione del contratto e non per effetto di nuovi accordi stipulati nel corso del rapporto, denuncia la irragionevolezza e la non corrispondenza al vero della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la stipulazione ex novo di un contratto di locazione tra le parti in lite ed esclude il diritto della conduttrice al subentro nel rapporto in corso con altro conduttore.

Asserisce, più in dettaglio, di avere detenuto l’immobile (adibito a studio per l’esercizio della professione medica) sin da epoca anteriore alla stipulazione del contratto con la controparte, in forza di regolare sublocazione concessa dal precedente conduttore, tale G.G., e di avere pertanto titolo, in conseguenza del recesso di quest’ultimo, a succedere nel rapporto locatizio.

La censura è inammissibile.

Attraverso il richiamo a varia documentazione (della quale si omette l’indicazione della sede processuale di produzione, in palmare inosservanza del principio di autosufficienza sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: Cass. 18/05/2015, n. 10118; Cass. 03/04/2015, n. 6823), la ricorrente, senza contestare in alcun modo le argomentazioni spese dalla Corte territoriale in punto di legittimità del canone variabile nelle locazioni ad uso diverso, prospetta una differente ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella operata nel provvedimento gravato, in forza di una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite nei precedenti gradi.

In tal guisa, però, la doglianza finisce con l’attingere tipiche di valutazioni di merito (quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti) e si concreta in una inaccettabile istanza di revisione di tali apprezzamenti finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (tra le molte, Cass., 03/06/2014, n. 12391; Cass., 14/05/2013, n. 11549; Cass., 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434; Cass., 10/08/2004, n. 15434; Cass., 14/07/2003, n. 11007).

3. Per ragioni analoghe a quelle esposte nel paragrafo che precede si appalesa la inammissibilità del terzo motivo di ricorso (rubricato “omesso o insufficiente esame delle risultanze istruttorie e conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c.”), teso ad una nuova valutazione sulla idoneità asseverativa di determinati documenti (di cui è del pari omessa la indicazione della sede processuale di produzione) allo scopo di dimostrare una differente entità del canone corrisposto dalla conduttrice in corso di rapporto rispetto a quello accertato in sentenza: anche qui si impinge in tipici apprezzamenti di merito, sui quali il sindacato di legittimità può esercitarsi unicamente nei circoscritti limiti dei vizi motivazionali rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso nemmeno predicati.

4. Con la quarta doglianza, sub specie di “omesso o insufficiente esame di fatti principali o sostanziali e conseguente violazione art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.”, la ricorrente si duole del carattere meramente apparente della pronuncia della Corte di Appello e dell’omesso esame (ad opera dei giudici dei due gradi di merito) di un (non meglio precisato) fatto deciso e controverso.

Il motivo è inammissibile: per un verso, la sentenza della Corte di Appello è diffusamente argomentata con esaustiva replica a tutti i motivi di gravame ivi sollevati; d’altro canto, la ricorrente omette persino di individuare il fatto deciso e controverso la cui valutazione sarebbe stata completamente ignorata nella sentenza qui impugnata.

5. Disatteso il ricorso, attesa la mancata esplicazione di attività difensiva delle parti intimate, vanno dichiarate non ripetibili le spese processuali sostenute dal ricorrente.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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