Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15359 del 06/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/06/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 06/06/2019), n.15359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12194/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

TO.BIA’S GIOCHI Srl;

– intimato –

e nei confronti di

Equitalia Servizi di Riscossione Spa;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1314/04/16, depositata il 16 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a TO.BIA’S GIOCHI Srl in data 22 novembre 2012 atto di contestazione di sanzioni per l’importo di Euro 15.000,00 per la violazione del TULD, art. 303, comma 3.

La contribuente in data 21 gennaio 2013 disponeva a mezzo bonifico bancario il pagamento della somma di Euro 5.000,00, pari ad un terzo della sanzione, che veniva accreditata il successivo 23 gennaio, oltre il termine di 60 giorni previsto per la definizione agevolata, sicchè l’Ufficio iscriveva a ruolo l’importo residuo e notificava la relativa cartella, contro la quale TO.BIA’S GIOCHI Srl proponeva ricorso eccependo l’avvenuta definizione agevolata D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, comma 3.

L’impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione con un motivo. La contribuente ed Equitalia Servizi di Riscossione Spa sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, in combinato disposto con l’art. 1182 c.c., comma 3, e art. 1183 c.c., nonchè del TULD, art. 77, per aver la CTR ritenuto sufficiente, per la definizione agevolata, l’invio del bonifico.

1.1. Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, prevede che, in caso di irrogazione di sanzione, il contribuente può “definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata”, che deve essere effettuato “entro il termine previsto per la proposizione del ricorso”, ossia 60 giorni, indicazione che rende evidente sia il carattere perentorio del termine in questione (poichè assolve alla funzione di evitare l’instaurazione del giudizio), sia la necessità che il pagamento sia effettivo.

Nella vicenda in esame è incontroverso, dandone atto la stessa CTR, che il pagamento è stato effettuato l’ultimo giorno utile (il 21 gennaio 2013) a mezzo di bonifico bancario, ma che il relativo importo è stato accreditato solo il successivo giorno 23 gennaio, sicchè l’adempimento è stato tardivo.

E’ invece irrilevante che la contribuente avesse provveduto, il 21 stesso, ad inviare a mezzo fax copia della disposizione trattandosi di attività che, pur intesa a dimostrare l’intento di accedere alla definizione agevolata, non è esaustiva dell’obbligo di pagamento.

Occorre ricordare, sul punto, che secondo i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, in caso di bonifico bancario è necessario che il creditore entri nella materiale disponibilità del denaro (Cass. n. 149 del 10/01/2003; Cass. n. 18877 del 10/07/2008).

E, del resto, la disposizione bancaria è compiuta salvo buon fine ed è atto che può essere posto nel nulla se la revoca intervenga prima della sua esecuzione.

2. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato l’originario ricorso della contribuente.

Va disposta la compensazione delle spese dell’intero giudizio tenuto conto della condotta – processuale e preprocessuale – del contribuente e dell’esito dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2019

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