Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15359 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37551-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4587/04/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata il

17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.S., quale soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all’amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, il rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.

2. La CTP di Siracusa con sentenza n. 4253/05/2017, notificata all’Agenzia delle entrate in data 12/06/2018, accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell’importo di 9.103,64 Euro, oltre interessi come per legge.

3. In difetto di adempimento spontaneo dell’amministrazione finanziaria il contribuente, ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69 e art. 70, comma 7, proponeva dinanzi alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, dinanzi al quale pendeva il giudizio di appello avverso la predetta sentenza della CTP di Siracusa, giudizio per l’ottemperanza alla sopra indicata sentenza della CTP.

4. Con la sentenza impugnata la CTR, preso atto dell’intervenuto rimborso al contribuente dell’importo di 3.988,35 Euro, inferiore a quello riconosciuto dalla CTP, accoglieva il ricorso nominando un commissario ad acta perchè desse esecuzione al rimborso in favore del ricorrente dell’importo residuo.

5. Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l’intimato.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo l’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali al ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni e non spettavano gli interessi moratori bensì quelli legali.

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui appresso.

3. Il D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, introdotto della L. di conversione n. 123 del 2017, prevede, per la parte qui di interesse, che “In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi”.

4. E’ indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie.

5. Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. n. 32758/2018, Cass. n. 28172/2018, Cass. n. 25268/2018, Cass. n. 17565/2018, Cass. n. 29900/2017).

6. Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza.

7. A tale accertamento la CTR si è ingiustificatamente sottratta, avendo accolto il ricorso del contribuente omettendo di verificare se l’ammontare delle istanze di rimborso presentate nell’anno eccedesse o meno le complessive risorse stanziate e, quindi, provvedere di conseguenza.

8. In estrema sintesi, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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