Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15358 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20984/2013 proposto da:

S.P.I., (OMISSIS), S.P.B.,

SU.PE.IR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CARONCINI 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, rappresentati e

difesi dagli avvocati ATTILIO DORIA, VINCENZO METAFORA, PAOLOANDREA

MONTICELLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore,

avv. M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO CIMADOMO giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.P.I. (OMISSIS), S.P.B.,

SU.PE.IR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CARONCINI 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, rappresentati e

difesi dagli avvocati ATTILIO DORIA, VINCENZO METAFORA, PAOLOANDREA

MONTICELLI giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2252/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ATTILIO DORIA;

udito l’Avvocato BRUNO CIMADOMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 18 giugno 1997 il condominio del fabbricato sito in (OMISSIS) denunciava danno temuto al Pretore di Napoli per smottamenti da un sovrastante costone di proprietà di Su.Ir., S.B. e S.I.. Questi si costituivano, adducendo che ciò derivava dalla condotta della dante causa del condominio, la Cooperativa Sogno Sperato, che aveva violato il contratto di compravendita stipulato col suo dante causa A.d.A.; adducevano inoltre che il pericolo sarebbe derivato dalla naturale conformazione dei luoghi, conseguentemente eccependo la improponibilità della azione di denuncia di danno temuto, e sostenendo altresì che non sarebbe stato possibile chiedere interventi straordinari. Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Pretore, con ordinanza del 19 marzo 1998, accoglieva l’istanza cautelare.

Il condominio, con atto di citazione notificato il 21 aprile 1998, instaurava quindi il giudizio di merito davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo di accertare che non vi erano state nella costruzione dell’edificio violazioni del contratto di compravendita e chiedendo altresì che controparte fosse dichiarata responsabile per la situazione di pericolo del costone, con conseguente sua condanna a eseguire gli interventi indicati dal c.t.u. in una delle quattro soluzioni proposte. I convenuti si costituivano, resistendo; veniva disposta un’ulteiriore consulenza tecnica d’ufficio. Con sentenza dell’11 aprile 2005 il Tribunale di Napoli accoglieva le domande attoree.

Avendo i S. proposto appello contro tale sentenza e avendo il condominio proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20 giugno 2012 rigettava i gravami, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando i S. a rifondere le spese a controparte.

Hanno presentato ricorso i S., articolandolo in tre motivi: il primo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 1172, 1306 e 2051 c.c., artt. 102 e 354 c.p.c.; il secondo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 871, 872, 873, 1172, 1362 e segg., artt. 1965, 2051, 2727 e segg., artt. 2735 e 2697 c.c. e artt. 115, 116, 191 c.p.c. e segg., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso; il terzo, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicative degli artt. 1172, 2051 e 2697 c.c., artt. 115, 116, 191 ss. c.p.c., nonchè vizio motivazionale su fatto controverso e decisivo.

Il condominio si è difeso con controricorso, nel quale ha versato pure ricorso incidentale, articolato su tre motivi: il primo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione degli artt. 112, 115, 116 e 184 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3; il secondo, subordinato al precedente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. e del principio del contraddittorio; il terzo, in subordine ai motivi precedenti, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo.

Entrambe le parti hanno poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale è infondato.

3.1 Il primo motivo, rubricato come si è appena visto, in sostanza lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto sussistere legittimazione passiva in capo agli attuali ricorrenti come custodi del costone ex art. 2051 c.c.. I ricorrenti manifestano acquiescenza al capo della sentenza che ha disatteso i primi cinque motivi d’appello, i quali riguardavano proprio la loro qualità di proprietari dell’area del costone interessata, che avevano negato dopo gli esiti della c.t.u. disposta dal Tribunale: esiti che il giudice d’appello aveva esaminato e confutato per completezza, ritenendo sufficiente per creare legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2051 c.c., la qualità di custode, attribuibile agli attuali ricorrenti per avere questi la disponibilità dell’intero costone. Ma il motivo adduce, poi, che il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare la necessità di integrare il contraddittorio con A.d.A., che sarebbe risultata comproprietaria del costone con i S.: e quindi la corte territoriale avrebbe dovuto, ex art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice.

Il motivo tenta di aggirare quel che, all’incipit della sua illustrazione, è implicitamente riconosciuto dai ricorrenti stessi, perchè discende dalla autonomia delle rationes decidendi presenti nella sentenza impugnata, che vertono l’una sulla qualità di custode del costone dei S. e l’altra – in realtà, posta dal giudice di merito ad abundantiam – sulla loro qualità di proprietari del medesimo costone. Autonomia che i ricorrenti hanno in sostanza riconosciuto, appunto, nel momento in cui hanno manifestato acquiescenza nei confronti del capo della sentenza che ha disatteso i motivi d’appello relativi al titolo di proprietà.

La proprietà del bene, infatti, ai fini della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. non coincide necessariamente con la funzione di custodia, che può non esservi inclusa (e infatti la norma attribuisce la responsabilità, letteralmente, non al proprietario, bensì a chi “ha in custodia” le cose che cagionano il danno), a seconda della concreta situazione di esercizio del relativo potere di fatto sulla cosa (ex multis, Cass. sez. 3, 19 febbraio 2008 n. 4279: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositarlo, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta”; su ipotesi di scissione tra il diritto di proprietà e il potere di controllo sul bene con conseguente responsabilità custodiale di chi non è proprietario v. p.es. Cass. sez. 3, 1 aprile 2010 n. 8006, Cass. sez. 3, 18 settembre 2014 n. 19657 e Cass. sez. 3, 22 gennaio 2015 n. 1146).

Poichè, dunque, il giudice di merito ha fondato la responsabilità dei S. sulla loro qualità di custode, scindendola dalla loro titolo di proprietà, sul quale si è pronunciato, come espressamente rimarca, “solo per completezza”, inserendo comunque un’ulteriore ratio decidendi rispetto alla quale il ricorrente hanno manifestato acquiescenza, non si vede quale interesse supporti il presente motivo, che risulta pertanto inammissibile.

3.2 II secondo motivo, rubricato assai ampiamente come sopra si è riportato, lamenta in sintesi che il giudice d’appello avrebbe dovuto accogliere il sesto motivo del gravame, con cui si censurava il giudice di prime cure per non aver adeguatamente valutato che gli smottamenti sarebbero derivati dal taglio del costone operato dalla Cooperativa Sogno Sperato mediante i suoi lavori di sbancamento: in tal modo erroneamente si sarebbero imposte le opere di salvaguardia a soggetti – gli attuali ricorrenti – diversi da chi effettuò lo sbancamento.

Il motivo è sorretto da una estesa esposizione fattuale, diretta a dimostrare un esito probatorio diverso da quello adottato dai giudici di merito, e conclude proprio chiedendo una decisione di fatto ex art. 384 c.p.c..

La conformazione del motivo, argomentato appunto a livello direttamente fattuale (per questo è significativo che sia sfociato nella richiesta di una decisione di fatto), ne manifesta ictu oculi l’inammissibilità. Invero, la corte territoriale aveva respinto il sesto motivo d’appello ritenendo che la costruzione dell’edificio condominiale risultasse conforme al contratto di compravendita del terreno e che comunque dalle consulenze tecniche d’ufficio espletate emergesse che lo sbancamento della cooperativa dante causa del condominio fosse una mera concausa dello smottamento successivo, la quale non avrebbe potuto integrare il caso fortuito liberatorio ex art. 2051 c.c.. Adducendo che la corte non ha ben accertato alla luce degli esiti probatori a sua disposizione, al giudice di legittimità i ricorrenti vengono a chiedere una revisione proprio del risultato del compendio probatorio per ottenere una valutazione sulle cause dello smottamento alternativa a quella fatta propria dal giudice d’appello. E’ evidente il perseguimento di un terzo grado di merito, con inammissibile travalicamento dei limiti della cognizione giurisdizionale di legittimità.

3.3 Il terzo motivo, come violazione di legge e vizio motivazionale, lamenta che la corte territoriale ha respinto il settimo motivo d’appello, nonostante che in un luogo ad avviso dei ricorrenti pericoloso per natura non sia proponibile la denuncia di danno temuto, e nonostante altresì che il custode sia tenuto solo a eseguire le opere ordinarie e di manutenzione. La corte avrebbe mal motivato, e comunque dalle consulenze tecniche d’ufficio espletate sarebbe emersa la natura straordinaria delle opere di radicale bonifica la cui esecuzione è stata imposta ai S. in quanto custodi del costone.

Anche questo motivo non merita accoglimento.

In primo luogo, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha affermato che le opere imposte ai S. in quanto custodi non comportano la trasformazione del costone e non esigono costi eccessivi, considerata la pregiata zona in cui devono eseguirsi. E’ evidente che in tal modo il giudice ha operato una valutazione di merito, che non è d’altronde supportata da un apparato motivazionale che presenti mende di illogicità o di insufficienza.

In secondo luogo, a proposito del fatto che i problemi di smottamento del costone sarebbero di origine naturale (si nota per inciso che chi incorre in contraddittorietà qui sono i ricorrenti, che avevano nel motivo precedente sostenuto che lo smottamento derivava dai lavori di sbancamento attuati dalla cooperativa dante causa del condominio, così implicitamente escludendo che la sua causa fosse la conformazione naturale del terreno, o quantomeno minimizzandola), gli stessi ricorrenti hanno dato atto (ricorso, pagina 5) che, come appellanti, avevano in sostanza riconosciuto l’obbligo di eseguire, in quanto custodi, opere sul costone, ovvero “le opere necessarie a far sì che questo non costituisca fonte di pericolo”, rimarcando unicamente – e su ciò fondando il gravame di merito – che queste opere devono essere “proporzionali per entità ed oneri di spesa al valore ed al possibile godimento del terreno”, su ciò dovendosi stimare “inattendibile la valutazione” compiuta dai periti (motivazione, ibidem). E nel motivo in esame i ricorrenti seguono infine la stessa linea, richiamando quella giurisprudenza per cui in un terreno pericoloso per cause naturali il custode è obbligato a eseguire a proprie spese opere dirette a controllare le situazioni di pericolo e perfino ad eliminarla se questa sia contenibile o reversibile con l’impiego di mezzi tecnici ed economici ordinari in relazione all’estensione e alla destinazione del terreno, dovendosi invece escludere che il custode sia obbligato a eseguire a proprie spese opere che implicherebbero la trasformazione o la bonifica del terreno in estensione apprezzabile o comunque non trascurabile, e dovendosi altresì escludere l’obbligo all’utilizzo di mezzi straordinari in relazione alla natura, al valore e alla destinazione economica del terreno.

La giurisprudenza invocata dai ricorrenti (Cass. sez. 2, 7 novembre 1968 n. 3688) si inserisce effettivamente in un orientamento per cui non rientra nell’obbligo di custodia l’esecuzione di opere implicanti l’utilizzazione di mezzi straordinari (Cass. sez. 2, 15 dicembre 1975 n. 4124) e comunque di opere che comporterebbero la trasformazione o la bonifica di un terreno di estensione apprezzabile o quantomeno di una sua parte non trascurabile (oltre alla giurisprudenza già citata v. in tal senso Cass. sez. 3, 5 luglio 1991 n. 7411 e Cass. sez. 3, 4 giugno 2004 n. 10649).

Peraltro, la corte territoriale non ha assunto una posizione confliggente con tale giurisprudenza, e anzi richiama espressamente quella invocata dai ricorrenti. Nega infatti la corte, come già si è visto, che le opere imposte ai custodi comportassero una trasformazione del costone e fossero di costo sproporzionato al valore del terreno, situato nella pregiata zona di Posillipo (che la corte definisce “uno dei posti più apprezzati dal punto di vista paesaggistico della città di Napoli”), concludendo sulla base di quella che è evidentemente una valutazione fattuale relativa all’incidenza delle opere sulla globalità del fondo e al loro costo – valutazione fattuale che, per tale sua natura, non può essere ovviamente oggetto di revisione da parte del giudice di legittimità – nel senso che le suddette opere non possono definirsi faraoniche o stratosferiche come prospettato dagli appellanti (motivazione, pagina 21).

Anche questo motivo, dunque, è infondato.

In conclusione, il ricorso principale merita il rigetto.

4. Deve essere ora esaminato il ricorso incidentale proposto dal condominio controricorrente, come si è visto articolato su tre motivi.

Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale per avere la corte territoriale, laddove si è pronunciata sui primi cinque motivi d’appello, esaminato documenti tardivi, pur restando ferma “la correttezza della decisione finale”.

Così conformato, il motivo manifesta chiaramente l’assenza di alcun interesse processuale che possa sostenerlo, dal momento che i primi cinque motivi d’appello per la cui decisione, secondo il ricorrente, la corte si sarebbe avvalsa di documenti inutilizzabili per tardività sono stati rigettati con una decisione, appunto, che lo stesso ricorrente definisce corretta, e che è stata comunque a suo favore, e in ordine alla quale, infine – non lasciando spazio ad alcuna censura condizionata della controparte -, i S. nel ricorso principale hanno dichiarato acquiescenza. Da ciò deriva l’inammissibilità della censura, che ne assorbe ogni altro profilo.

Il secondo motivo, proposto in via gradata rispetto al motivo precedente, lamenta che il giudice d’appello, dopo avere rilevato d’ufficio sulla base di documenti tardivamente prodotti in secondo grado l’asserita comproprietà del costone in capo ad Adriana Acquaviva d’Aragona, non ha rimesso la causa sul ruolo per consentire il contraddittorio delle parti al riguardo, ex art. 101 c.p.c., comma 2, così commettendo error in procedendo.

Come il precedente, anche questo motivo è palesemente inammissibile per mancanza di interesse: ancora si tratta, infatti, di questione attinente ai primi cinque motivi d’appello che – ad avviso dello stesso ricorrente – sono stati correttamente decisi (a suo favore) e ai quali, d’altronde, sopprimendo ogni interesse del condominio a correggere il percorso che ha condotto il giudice a tale decisione, i ricorrenti principali hanno dichiarato acquiescenza.

Infine, il terzo motivo, in via ulteriormente gradata, denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consisterebbe nell’appartenenza in comproprietà anche ad A.d.A. della porzione di costone per cui è causa. Quanto sopra si è osservato a proposito dei due precedenti motivi è sufficiente per evidenziare che tale comproprietà non è affatto qualificabile come fatto decisivo, bensì, al contrario, elemento di assoluta irrilevanza, e che quindi, a tacer d’altro, anche questo motivo non gode di alcun interesse che ne giustifichi la proposizione, con conseguente inammissibilità.

Il ricorso incidentale, pertanto, risulta del tutto inammissibile.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile. Alla reciproca soccombenza delle parti consegue la compensazione delle spese processuali del grado.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale compensando tra le parti le spese processuali del grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA