Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15358 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS) G.O.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo

studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO, rappresentati e difesi

dagli avvocati BARBERA ANTONIO, BARBERA SALVATORE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CICALA CURZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MORRESI RENZO MARIA, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 554/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

2 0.2.09, depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Antonio Barbera che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Renzo Maria Morresi che si

riporta agli scritti e deposita inoltre nota spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 14 ottobre 2009 C.S. e G.O. hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 30 giugno 2009, depositata in data 24 aprile 2009 dalla Corte d’Appello di Bologna che, in riforma della sentenza non definitiva e di quella definitiva del Tribunale, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti per l’incendio della propria autovettura, che attribuivano alla non corretta revisione eseguita poco prima dalla Automobili Lamborghini S.p.A. La società intimata ha resistito con controricorso.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio anche in relazione all’art. 116 c.p.c. La censura attiene all’individuazione della causa dell’incendio, da stabilire utilizzando il criterio delle presunzioni.

Il vizio denunciato (motivazione insufficiente) è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Le argomentazioni a sostegno della censura non dimostrano il vizio lamentato, ma postulano una diversa decisione di merito, in esito ad apprezzamenti necessariamente fattuali, tra l’altro con riferimento ad una C.T.U. nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6, (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008). Manca il quesito di diritto fondato sull’art. 116 c.p.c., mentre il momento di sintesi non presenta i requisiti superiormente enunciati.

Il secondo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio con la immotivata ed errata supervalutazione dei rilievi del consulente di fiducia di Lamborghini S.p.A. Quanto argomentato in risposta al primo motivo sul vizio di motivazione si attaglia anche alla censura in esame. Rientra nel potere – dovere del giudice di merito scegliere, tra le risultanze processuali, quelle che ritiene più attendibili e rilevanti ai fini della decisione. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni del proprio convincimento. Già la rubrica del motivo è sufficiente per rilevare che si postula un diverso apprezzamento degli elementi probatori a disposizione del giudice di merito. Anche in questo caso il momento di sintesi finale non da ragione del vizio lamentato. Il terzo motivo ipotizza violazione o falsa applicazione (non specificate come se fossero sinonimi) dell’art. 116 c.p.c.. La censura manca persino di specifiche argomentazioni di censura. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata, ma chiede una valutazione del contenuto decisorio della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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