Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15358 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36786-2019 R.G. proposto da:

S.N., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli avv.ti Armando MONTORSOLO e Bianca MAGARO’,

ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via San Tommaso D’Aquino,

n. 116, presso lo studio legale dei predetti difensori;

– ricorrente –

contro

COMUNE di GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco in carica;

– intimata –

e contro

TRE ESSE ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2654/01/2019 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, e letta la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue.

In controversi avente ad oggetto un avviso di accertamento di accertamento ICI per l’anno 2011, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo sull’appello proposto da S.N. avverso la statuizione di compensazione delle spese processuali adottata dai giudici di primo grado, che avevano accolto il ricorso da quella proposto ed annullato l’avviso di accertamento, la CTR del Lazio, sul rilievo che il valore della causa ammontava a 38,00 Euro, liquidava le spese in favore dell’appellante l’importo complessivo di 100,00 Euro per entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la citata sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui non replicano gli intimati, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15,dell’artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. Giustizia n. 55 del 2014 e dell’art. 2233 c.c., lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese processuali.

Il motivo di ricorso è fondato e va accolto, avendo la CTR liquidato per spese processuali per il doppio grado del giudizio di merito l’importo genericamente e complessivamente quantificato in soli 100,00 Euro.

Invero, premesso che “In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018, Rv. 650096 – 01), la CTR ha liquidato a titolo di spese processuali un importo determinato complessivamente per entrambi i gradi di giudizio ed in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense (applicabile nel caso di specie in quanto la contribuente era difesa in giudizio dall’avv. Marco Ramazzotti), peraltro senza adottare alcuna motivazione sull’applicabilità di disposizioni che consentissero la riduzione delle tariffe, ponendosi così in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dalla L. n. 794 del 1942, art. 24 (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 – 01) ed errando sulla quantificazione del valore della causa che va individuato ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 4.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa, la causa va rinviata alla competente CTR che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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