Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15357 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15357
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ROMANA DEMOLIZIONI SRL ((OMISSIS)) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
NUNZIATA SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INA ASSITALIA SPA in virtù di atto di fusione per incorporazione di
Ina Vita Spa e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia Spa nella Fata
Assicurazioni Spa che ha assunto la nuova denominazione INA ASSITALIA
SPA in persona del procuratore speciale dell’amministratore delegato
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI,
35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1004/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’11/02/09, depositata il 05/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l’Avvocato Vincenti Marco difensore della controricorrente che
si riporta ai motivi; è presente il P.G. in persona del Dott.
COSTANTINO FUCCI che aderisce alla relazione.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati;
osserva:
1. Romana Demolizioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione notificato a s.p.a. Assitalia Assicurazioni avverso la sentenza della corte di appello di Roma n. 1004 depositata il 5.3.2009.
L’intimata resiste con controricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1904, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1904 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancato rispetto del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente ali.’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formuiati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto. li profilo di doglianza, qualificato come vizio motivazionale, poichè non attiene alla ricostruzione fattuale ma alla pretesa non corretta applicazione delle predette norme, in effetti si risolve in un vizio della motivazione giudica della sentenza, e quindi rientrante nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e non n. 5”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
che la ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente.
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 1000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011