Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15356 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18160/2006 proposto da:

AMARNA SRL (OMISSIS) in persona del suo Amministratore Unico Sig.

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE Di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIRICO FILADELFO con delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

TADA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 349/2005 del GIUDICE DI PACE di LODI,

depositata il 12/04/2005; R.G.N. 378/2002;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

AURELIO Golia che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 23 maggio 2002 la società Trada srl conveniva in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Lodi la srl Amarna, per sentirla condannare al pagamento di L. 4.160.000 a titolo di penale, per recesso anticipato dal contratto stipulato in data 17 maggio 2000 in assenza di rituale disdetta.

Si costituiva in giudizio la convenuta ed eccepiva la incompetenza territoriale e deduceva in via riconvenzionale la vessatorietà della clausola penale e la exceptio inadimpleti contractus per il mancato funzionamento del distributore ritirato il 15 marzo 2001. Sosteneva di aver comunicato disdetta il 5 febbraio 2001 e chiedeva a sua volta la risoluzione del contratto.

2. Il giudice di pace,con sentenza del 12 aprile del 2005, accertava la propria competenza territoriale sulla base di clausola convenzionale espressamente sottoscritta e che il contratto era stato sottoscritto dalle parti. Nel merito accoglieva la domanda attrice sul rilievo che la clausola penale doveva ritenersi operante nel caso di recesso anticipato, ma che andava ridotta nella misura di L. 1.500.000, rigettava la riconvenzionale proposta dalla convenuta, non essendo provata la difettosità del funzionamento del distributore di vivande, ed essendo valide le clausole contrattuali.

Contro la decisione la Amarna ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, in cui si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c.. Non ha svolto difese la controparte.

Il Procuratore generale ha concluso per lo accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dal ricorso della ricorrente, che riproduce in esteso il proprio atto di costituzione in giudizio, la situazione processuale considerata dal giudice di pace riguarda un cumulo di domande in rapporto di connessione, di cui una rientra nella sfera della equità e la seconda, di risoluzione per inadempimento, risulta di valore indeterminato. Conseguentemente la decisione su tutta la controversia appare avvenuta secondo diritto, come dai recenti arresti di questa Corte, nelle sentenze 2007 n. 19291 e 2006 n. 8040.

Il ricorso risulta inammissibile, atteso che avverso la decisione di diritto la sentenza doveva essere appellata.

Nulla per le spese, non avendo resistito la controparte.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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