Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15356 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 26/07/2016), n.15356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26109/2014 proposto da:

S.V., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO ALEO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P., B.R., considerati domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARIO MANGIAPANE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 185/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 02/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Enna, con sentenza del 15 gennaio 2008, rigettò la domanda di riscatto agrario proposta da S.V., nella qualità di coltivatore diretto proprietario di fondo confinante, nei confronti degli acquirenti A.P. e B.R..

Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 2 settembre 2013, ha confermato la pronuncia impugnata e condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

Riteneva la Corte che gli elementi acquisiti al processo – inerenti la limitata possibilità di lavoro del retraente in ragione della sua età, l’apporto lavorativo abituale ma non del tutto autonomo di uno dei figli e l’apporto occasionale di altra figlia – portavano ad escludere la sussistenza della forza lavorativa richiesta dalla legge per l’esercizio del diritto di riscatto agrario.

Contro la suddetta sentenza S.V. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

Resistono con controricorso A.P. e B.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso S.V. denuncia la violazione del combinato disposto della L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce il ricorrente che la corte territoriale aveva disatteso il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in forza del quale i requisiti per l’esercizio del diritto di prelazione agraria e, segnatamente, della capacità lavorativa prevista dalla legge, dovevano sussistere al momento della vendita del fondo ovvero al momento della proposizione dell’azione di riscatto, restando irrilevanti le successive variazioni.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello di Caltanissetta ha rilevato, in riferimento al requisito della capacità lavorativa del retraente previsto dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, che “l’età di 86 anni di S.V. non può non avere rilevanza nella valutazione dell’entità complessiva della forza lavoro richiesta dalla norma stessa” (pag. 5) e che “i dati acquisiti segnalano la limitata possibilità di lavoro per l’appellante in ragione della sua età” (pag. 6).

Tali argomentazioni si pongono in aperto contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte che ha affermato che le condizioni per l’esercizio della facoltà di riscatto agrario devono essere riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà col compimento dell’atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione sino al momento della emanazione della sentenza (ex multis, Cass., sez. 3, 08-07-2005, n. 14448).

La corte di merito ha invece erroneamente preso in considerazione, ai fini della valutazione del requisito della capacità lavorativa, l’età del retraente al momento della decisione della sentenza (2013), anzichè come sarebbe stato corretto – l’età dello stesso al momento della stipula dell’atto di vendita (1996) o della citazione di primo grado (1997).

2. Anche il secondo motivo di ricorso – con il quale si deduce la falsa applicazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – è fondato, avendo la corte territoriale, in contrasto con il richiamato principio secondo cui le condizioni dell’azione di riscatto vanno valutate al momento dell’atto di vendita del fondo o della proposizione della domanda giudiziale, dato rilievo – seppure a fini interpretativi – ad una normativa entrata in vigore dopo l’esercizio del diritto di riscatto.

3. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso inerenti l’individuazione della superficie cui parametrare la forza lavoro, la mancata applicazione delle tabelle relative al calcolo delle giornate lavorative, la dedotta nullità della sentenza per irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili e per motivazione apparente, l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la condanna alle spese di primo grado, l’omesso esame di risultanze istruttorie (documenti e prove testimoniali).

4. In conclusione, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi espressi in motivazione.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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