Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15356 del 21/06/2017
Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, (ud. 03/03/2017, dep.21/06/2017), n. 15356
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24476/2015 proposto da:
D.L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LATTANZIO, 66, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRIPODI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FUSCA’ giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
nonchè da:
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Rag. G.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO NOBILONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTO BARTOLOZZI giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
D.L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LATTANZIO, 66, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRIPODI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FUSCA’ giusta procura
speciale a margine del ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 346/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 10/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. D.L.V. stipulò con la società Reale Mutua un contratto di assicurazione contro il rischio di furto di un natante, del quale era comodatario.
Il natante venne rubato il (OMISSIS), allorchè si trovava in secca, su un carrello con le ruote sgonfie e il freno chiuso da catena, in un’area all’aperto attigua ad un complesso immobiliare abitato solo d’estate.
Con atto notificato il 4.9.2009 D.L.V. convenne dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia l’assicuratore Reale Mutua, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo.
L’assicuratore costituendosi eccepì, per quanto qui ancora rileva, che l’attore non aveva diritto all’indennizzo perchè non era il proprietario del natante; e che comunque il contratto non garantiva la copertura nel caso in cui il natante fosse stato insufficientemente custodito, come era avvenuto nel caso di specie.
2. Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza 12.3.2014 n. 132, rigettò la domanda.
La sentenza fu appellata sia dall’assicurato, che chiese la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo; sia dall’assicuratore, che – ai soli fini delle spese – si dolse del rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione (sostanziale) dell’attore.
3. Con sentenza 10.3.2015 n. 346 la Corte d’appello di Catanzaro rigettò il gravame principale e l’incidentale.
Ritenne che:
– il natante non fosse stato adeguatamente custodito, avuto riguardo alla condizione dei luoghi e delle misure protettive adottate dall’attore;
– il diritto all’indennizzo spetti non solo al proprietario, ma anche a qualunque soggetto sopporti un pregiudizio per effetto del rischio avveratosi, e quindi anche al comodatario.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via principale da D.L.V., con ricorso fondato su un motivo, ed in via incidentale dalla Reale Mutua, con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.
D.L.V. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale.
1.1. Con l’unico motivo il ricorrente principale lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato gli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto “insufficienti” le misure protettive da lui adottate a salvaguardia del natante.
Spiega che il giudice di merito, malamente interpretando l’art. 11 delle condizioni di contratto (che escludeva la copertura per i danni causati da “insufficienza dei sistemi di protezione del natante in acqua o a terra”), aveva finito per porre a carico dell’assicurato un vero e proprio dovere di “salvaguardia dell’imbarcazione” non previsto dal contratto.
1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è inammissibile. Esso censura infatti due tipici apprezzamenti di fatto, sottratti al vaglio di questa Corte, ovvero:
(a) come andasse interpretato il contratto;
(b) se le misure di salvaguardia del natante durante la stagione invernale adottate dall’attore fossero stato o no adeguate nel caso concreto.
1.3. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo e controverso il motivo è inammissibile.
Nella illustrazione del motivo, infatti, non si fa cenno alcuno all’omesso esame di fatti: il ricorrente anche sotto questo aspetto si duole unicamente della valutazione di “sufficienza” delle misure di protezione del natante, che è un tipico accertamento di merito.
Nè può essere qui sindacato il vizio di “erronea, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, pure prospettato dal ricorrente (p. 6 del ricorso, terzo capoverso), in quanto come noto la possibilità di denunciare tale vizio in sede di legittimità è stata abrogata a far data dall’11.9.2012.
2. Il ricorso incidentale.
2.1. Col ricorso incidentale la Reale Mutua lamenta il vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene che l’attore non era il proprietario del natante che si assume rubato, nè ha mai provato di esserne il comodatario. Pertanto egli non era il titolare dell’interesse assicurato, ex art. 1904 c.c., e non aveva titolo per pretendere l’indennizzo.
2.2. Il ricorso incidentale è tardivo: la sentenza d’appello è stata infatti depositata il 10.3.2015; il giudizio iniziò in primo grado dopo il 4.7.2009, quindi il termine “lungo” ex art. 327 c.p.c., è di sei mesi, ed è scaduto il l’11.10.2015 (calcolando la sospensione feriale di 31 giorni); il controricorso con ricorso incidentale è stato passato per la notifica il 16.11.2015.
Pertanto, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso principale, quello incidentale va dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c..
3. Le spese.
3.2. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso principale;
(-) dichiara inefficace il ricorso incidentale;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.L.V. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017