Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15355 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sul ricorso proposto da:

B.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della corte di Cassazione

ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del legale

rappresentante, domiciliato in Napoli, Piazza Matteotti n. 1, presso

l’Avvocatura Provinciale di Napoli;

– intimata –

e contro

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI s.p.a., in persona del legale

rappresentante, domiciliato in Napoli, Via Toledo n. 177 – 178;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12263/05 in data 17

dicembre 2005, pubblicata in data 23 dicembre 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. LECCISI Giampaolo che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 dicembre 2005 il Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi proposta da B.R. nei confronti di Provincia di Napoli e di Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a.

e annullava l’ordinanza resa dal Giudice dell’esecuzione pubblicata il 5 aprile 2004, mediante la quale il G.E. a fronte della dichiarazione di quantità positiva resa dal terzo, rilevato che la Provincia aveva notificato il provvedimento con il quale erano state individuate le somme non soggette ad esecuzione forzata perchè destinate al pagamento di servizi pubblici essenziali (come da pronunzia della Corte Costituzionale 20 marzo 1998 n. 69) aveva dichiarato la nullità del pignoramento e l’improcedibilità dell’esecuzione disponendo l’estinzione della procedura.

Ricorre per cassazione B.R. con tre motivi.

Gli intimati Provincia di Napoli e Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a.

non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia con il primo motivo il travisamento dei fatti e delle risultanze processuali; la violazione di norme di diritto (artt. 99 e 112 c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omessa pronunzia; nullità della sentenza: il ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo o del maggior obbligo del terzo soltanto in via subordinata e condizionatamente alla statuizione negativa sulle pignorabilità delle somme indicate.

Con il secondo motivo si denuncia t’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omessa motivazione e omessa pronunzia su fatti e questioni decisivi; nullità della sentenza, violazione di legge. Il ricorrente censura la pronunzia secondo cui sarebbe stata logicamente preliminare la valutazione della fondatezza della questione dell’ accertamento dell’obbligo del terzo.

Con il terzo motivo si denuncia l’omessa pronunzia, l’omessa e contraddittoria motivazione; la violazione di norme di legge; la nullità della sentenza. La sentenza impugnata aveva infatti omesso di pronunziarsi su tutti i punti dell’ opposizione, ad eccezione del settimo.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse; si tratta infatti di impugnazione di una sentenza che ha accolto la domanda del ricorrente e cioè di annullamento dell’ ordinanza del giudice dell’esecuzione. L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (Cass. 28 novembre 2008 n. 28405). In particolare, il processo non può essere utilizzato in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che sia precisato il risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c.;

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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