Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15355 del 25/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.A.M., D.G.A. e M.C.;
– Ricorrenti non costituiti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 6012/2014/40 depositata il 9/10/2014.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da M.A.M., D.G.A. e M.C., notificato l’11/11/2015, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 14/3/2016. Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre speso prenotate a debite.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016