Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15355 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.A.M., D.G.A. e M.C.;

– Ricorrenti non costituiti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 6012/2014/40 depositata il 9/10/2014.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da M.A.M., D.G.A. e M.C., notificato l’11/11/2015, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 14/3/2016. Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre speso prenotate a debite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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