Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15355 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6583-2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARZIA SBRAGAGLIA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) (OMISSIS) SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

MARCONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DOMENICA PAOLA VALTANCOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31471/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F. propone ricorso per revocazione, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento Cooperativa (OMISSIS) s.c a r.l. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 31471/2018, con la quale è stato dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, il ricorso per cassazione proposto, con notifica in data 30/4/2014-6/5/2014, dal M., nei confronti del Fallimento, avverso il decreto emesso in data 30/10/2013 dal Tribunale di Ferrara, ai sensi dell’art. 99 L.F., di ammissione del suddetto M. al passivo del Fallimento della Cooperativa (OMISSIS) s.c a r.l. limitatamente all’importo di Euro 185.000,00 in chirografo (rispetto ad un’istanza di ammissione di un credito nella misura di Euro 8.000.000,00).

Questa Corte, a fronte dell’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dal Fallimento controricorrente, per notifica oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, documentata dalla “copia semplice della ricevuta telematica dei biglietti di cancelleria attestanti la data, il destinatario, l’identificativo del messaggio ed il relativo esito della comunicazione del decreto del Tribunale, effettuata ai sensi dell’art. 99 L.F.”, in data 30 ottobre 2013 (ai legali del M., Avv.ti Gloria Fini, domiciliatario, e Marone), in difetto di disconoscimento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 2005, art. 23, comma 2, della conformità all’originale dei messaggi di PEC inviati dalla cancelleria del Tribunale al difensore e prodotti nella copia analogica non autenticata, ha rilevato l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata con la connessa relata, cui la parte ricorrente era onerata “a prescindere dalla ritualità della comunicazione ricevuta”.

Il controricorrente Fallimento Cooperativa (OMISSIS) s.c a r.l. ha depositato istanza di urgente fissazione di udienza.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, premettendo di avere a suo tempo replicato, in memoria, all’eccezione del Fallimento controricorrente, rilevando che il proprio difensore dinanzi al Tribunale, indicato come unico domiciliatario digitale non aveva ricevuto alcuna comunicazione del decreto impugnato, cosicchè non poteva essergli imputato il mancato deposito di una comunicazione mai ricevuta, lamenta, con il primo motivo, l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte per avere ritenuto che i documenti 5 e 6 prodotti dal Fallimento controricorrente fossero copia di ricevute telematiche dei biglietti di cancelleria attestanti la comunicazione del decreto impugnato, laddove, invece, si tratterrebbe di semplici certificazioni effettuate dal cancelliere di tali ricevute (di spedizione del messaggio e di consegna dello stesso nella casella del destinatario), cosicchè non era possibile applicare il disposto del D.Lgs. n. 85 del 2005, art. 22, non esistendo un originale rispetto al quale potere eccepire la non conformità della copia prodotta. Con il secondo motivo, si lamenta poi ulteriore errore revocatorio, per non avere questa Corte considerato che la suddetta comunicazione di cancelleria non era stata comunque effettuata all’unico domicilio digitale eletto nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione al passivo, quello dell’Avv.to Mauro Morelli, il quale non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione. 2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.

Invero, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 27094/2011).

Pertanto, non integra errore di fatto rilevante per la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la “pretesa erroneità della persistente controvertibilità di una questione o della lettura di uno o più degli atti dei gradi di merito che siano state oggetto della sentenza di secondo grado e poi dei motivi di ricorso per cassazione, sia perchè in tal caso la questione è già stata oggetto di discussione tra le parti, sia perchè un eventuale errore di diritto o di fatto commesso in tesi dalla Corte di cassazione e diverso dalla mera svista su atti processuali del solo giudizio di legittimità non sarebbe suscettibile di emenda in base al vigente sistema processuale” (Cass.7795/2018; conf. Cass. 27622/2018).

Ora, nella specie, l’inammissibilità della revocazione proposta discende dalla circostanza che l’errore di fatto dedotto, vale a dire l’esistenza o meno di una rituale comunicazione del decreto impugnato del Tribunale nel procedimento di opposizione allo stato passivo, dal quale fare scattare l’obbligo ex art. 369 c.p.c. di produrre per il ricorrente in cassazione copia autentica della decisione impugnata corredata dalla relata di notifica della stessa, aveva costituito un punto controverso oggetto della decisione, essendo stata eccepita la tardività del ricorso dal controricorrente, avendo questa Corte redatto una prima proposta, ex art. 380 bis c.p.c., nel senso dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, cui il ricorrente aveva replicato con memoria, con successiva rimessione della causa alla pubblica udienza in Prima civile, espletata la quale, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata per revocazione.

Ne consegue che su detto fatto erano emerse posizioni contrapposte tra le parti che avevano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.

3. Peraltro, questa Corte non può dirsi che abbia trascurato di rilevare il dato della avvenuta comunicazione del decreto del Tribunale ad indirizzi PEC del domiciliatario fisico e del co-difensore, non eletti come domicilio digitale, avendo valutato l’ininfluenza della questione (“a prescindere dalla ritualità della comunicazione”).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%,

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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