Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15354 del 25/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15354
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L.F., L.L. e L.P.;
– Ricorrenti non costituiti –
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
Controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia n. 1855/24/14 depositata il
23/9/2015.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da L.F., L.L. e L.P., notificato il 27/10/2015 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 2/3/2016. Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi E. 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016