Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15354 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. II, 25/06/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 25/06/2010), n.15354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.S., per legge domiciliato presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

avverso sentenza del Giudice di pace di Brescia;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, con possibilità di rimessione in

termini.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che Z.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza del Giudice di pace che ha rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso verbale di accertamento di violazione del codice della strada del (OMISSIS).

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto non notificato ad alcuno e proposto dalla parte personalmente nei confronti di sentenza avverso la quale è esperibile – a seguito delle innovazioni apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – l’appello e non il ricorso per cassazione per saltum;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

 

 

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