Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15354 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22310-2016 proposto da:

R.C., R.E.C., R.R. e R.C.M.,

tutti nella qualità di eredi di R.N., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

CLAUDIO ORLANDO;

– ricorrenti –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI

55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZO CROCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/06/2016, R.G.N. 2014/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 10 giugno 2016, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Monza rigettava l’opposizione proposta da C., R., E.C., C.M. e R.R., nella qualità di eredi della Sig.ra R.N. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da F.L. con riferimento al credito vantato a titolo di TFR, 13″ mensilità e differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro subordinato dallo stesso intrattenuto con la ditta individuale intestata al de cuius;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto rilevante l’accertamento in sede penale dell’inesistenza di artifizi e raggiri che il F. era stato incolpato di aver posto in essere per farsi consegnare dalla Sig.ra R.N., di cui era stato escluso lo stato di incapacità psichica, assegni, poi risultati tutti firmati ed anche interamente compilati dalla medesima e non contraffatti ai fini della prova dell’inconfigurabilità nella specie del medesimo comportamento truffaldino, irrilevante viceversa la mancata formalizzazione della donazione al fine di escludere la ricorrenza della causa dell’attribuzione patrimoniale di Euro 50.000,00 da parte della stessa R. in favore del F. potendo la stessa trovare varie giustificazioni senza necessariamente essere ricondotta ad una condotta fraudolenta del F.;

– che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi R., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il F., che ha poi presentato memoria con la quale eccepiva l’improcedibilità del ricorso per essere stato questo iscritto decorso il termine di 20 giorni dalla notifica;

– che il Pubblico Ministero ha trasmesso la sua requisitoria, all’esito della quale concludeva per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso risultando questo, notificato in data 13.9.2016, depositato il successivo 3.10.2016 e dunque nel termine previsto;

che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 782 c.c., lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine all’irrilevanza del requisito della forma scritta prevista a pena di nullità per la donazione, istituto cui andava ricondotta l’attribuzione patrimoniale di Euro 50.000,00 da parte della Sig.ra R. a favore del F.;

che nel secondo motivo la medesima censura è prospettata sotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

che entrambi gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendo ritenersi plausibile sul piano logico e giuridico l’assunto da cui la Corte territoriale, pienamente consapevole della riconducibilità dell’attribuzione patrimoniale in questione all’istituto della donazione e del requisito formale che connota l’istituto medesimo, muove per fondare il suo pronunciamento, quello per il quale l’attribuzione patrimoniale in favore del F. non rinviene in via esclusiva la sua causa in una donazione, sicchè la mancanza della forma scritta, prevista ad substantiam per tale istituto, rifletterebbe l’assenza di causa dell’attribuzione medesima e così la nullità del relativo negozio, ben potendo la stessa attribuzione giustificarsi altrimenti, senza necessariamente porsi all’opposto come effetto di un comportamento fraudolento del beneficiato; che il ricorso va, dunque, rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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