Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15353 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, (ud. 03/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 335/2015 proposto da:

T.R., L.A., L.G., L.M.T.,

tutti in qualità di eredi di L.R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO GIUGNI, rappresentati e difesi dall’avvocato

MAURO SERRA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. in qualità di

cessionaria del portafoglio assicurativo della DUOMO UNI ONE

ASSICURAZIONI SPA in persona del suo Procuratore Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA già CENTRO LEASING SPA in persona del

Direttore Generale H.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. FRIGGERI, 172, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

PROSPERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO CIUCHI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

LO.LO.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 281/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il (OMISSIS) L.R. rimase vittima d’un sinistro stradale, causato da un veicolo condotto da Lo.Lo., di proprietà della SIL s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale, per effetto di fusione per incorporazione, in Mediocredito Italiano s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Mediocredito”), e assicurato dalla Cattolica.

2. Nel 1992 L.C.R. convenne dinanzi al Tribunale di Potenza i tre soggetti appena indicati, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto sinistro stradale.

3. Il Tribunale di Potenza con sentenza 4.4.2006 n. 10138 dichiarò prescritto il diritto.

La Corte d’appello di Potenza, adita dal soccombente, rigettò l’appello con sentenza 19.9.2014 n. 281.

Ritenne la Corte d’appello che al caso di specie dovesse applicarsi il termine di prescrizione biennale, di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, in quanto:

(a) l’illecito costituiva reato;

(b) il reato si era estinto per amnistia;

(c) essendo pacifico che il reato rientrava tra quelli per cui era stata concessa l’amnistia, senza bisogno di valutare nè aggravanti, nè attenuanti, la prescrizione decorreva dalla data di entrata in vigore del decreto di amnistia.

Poichè il decreto di amnistia era entrato in vigore il 12.4.1990, e la citazione era stata notificata il 18.11.1992, il credito fu dunque dichiarato prescritto.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da T.R., L.M.T., L.A., L.G., tutti eredi di L.R., deceduto nelle more del giudizio di appello.

Le società Cattolica e Mediocredito hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene che la sentenza d’appello sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostengono i ricorrenti che la corte d’appello avrebbe violato l’art. 2947 c.c., per aver fatto decorrere la prescrizione dall’entrata in vigore del decreto di amnistia.

Nell’illustrazione del motivo i ricorrenti sostengono, in estrema sintesi, la seguente tesi: poichè al diritto al risarcimento del danno si applica il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato anche quando l’azione penale è improcedibile per mancanza di querela, allo stesso modo si dovrebbe applicare il più lungo termine previsto per il reato anche quando il procedimento penale “sia stato instaurato, ma sia stato definito con il sopraggiungere dell’amnistia” (così il ricorso, pagina nove, secondo capoverso).

1.2. Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del consolidato principio secondo cui “qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per amnistia, il termine di prescrizione è biennale, ex art. 2947 c.c., comma 3 e decorre dalla data di entrata in vigore del decreto concessivo di amnistia e non dal provvedimento del giudice che la dichiara, ancorchè trattisi di amnistia rinunciabile (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 24808 del 24/11/2005).

Nè tale principio appare messo in crisi dalla giurisprudenza richiamata dai ricorrenti: quella giurisprudenza riguardava, infatti, l’ipotesi non prevista dalla legge in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato per il quale l’azione sia improcedibile. Il presente giudizio, invece, ha ad oggetto il ben differente caso in cui il reato causativo del danno sia estinto per amnistia: ipotesi espressamente prevista dalla legge (art. 2947 c.c., comma 3), e per la quale non sussiste dunque alcun dubbio interpretativo.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna T.R., L.M.T., L.A., L.G., in solido, alla rifusione in favore di Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna T.R., L.M.T., L.A., L.G., in solido, alla rifusione in favore di Mediocredito Italiano s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.R., L.M.T., L.A., L.G., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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