Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15353 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15451-2017 proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.B., G.P., D.A.,

R.R., B.F., C.L., S.S., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio

degli avvocati MAURIZIO RIOMMI, SILVIA CLARICE FABBRONI, (Studio

Avvocato DANIELE VERDUCHI) che li rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3672/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2016 R.G.N. 781/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza in data 22 giugno-8 luglio 2016 n. 3672 la Corte d’appello di Roma, riuniti i procedimenti, riformava le sentenze del Tribunale di CIVITAVECCHIA e, per l’effetto, condannava il COMUNE DI CIVITAVECCHIA a risarcire agli appellanti P.B., B.F., C.L., D.A., G.P., R.R., S.S. il danno conseguente alla illegittima stipulazione di contratti a termine, che liquidava per ciascun lavoratore in misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale esponeva che gli appellanti avevano lavorato come agenti di polizia municipale dal 2006 al 2008, in forza di un contratto a termine più volte rinnovato; la sentenza di primo grado aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per la mancata allegazione di un danno risarcibile.

3. Osservava che le assunzioni a termine erano illegittime per mancanza del contratto scritto, non avendo il Comune neppure contestato il dato documentale, da cui risultava che la sottoscrizione dei contratti era avvenuta successivamente all’inizio delle prestazioni; per di più si era in presenza di plurime proroghe del primo ed originario contratto, in contrasto con la disposizione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, che ammetteva una sola proroga, in presenza di ragioni oggettive.

4. Doveva essere risarcito il danno, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, secondo il criterio di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 5072/2016.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il COMUNE DI CIVITAVECCHIA, articolato in tre motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.

6. Sono in atti la dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti di D.A. e la accettazione della rinuncia.

7. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. In via preliminare deve essere dichiarata la estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., per la posizione di D.A., stante la rinuncia del difensore munito di mandato speciale.

2. Le spese del giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale tra il ricorrente e il controricorrente D., si compensano tra le parti, stante la accettazione della rinuncia.

3. Restano in discussione le posizioni degli altri controricorrenti.

4. Con il primo motivo il COMUNE DI CIVITAVECCHIA ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, assumendo la erroneità della lettura della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5072/2016 operata dal giudice dell’appello. Ha dedotto che il dipendente pubblico non beneficia, nelle ipotesi di abuso del contratto di lavoro a termine, di una presunzione assoluta di danno ma di una mera agevolazione probatoria e, dunque, di una presunzione di carattere relativo. Nella fattispecie di causa era provata l’assenza di danno, in quanto:

– i contratti a termine erano stati stipulati in un periodo di blocco ex lege delle assunzioni – ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 53, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 95 e 98 – sicchè il lavoratore a termine non avrebbe avuto chance di essere immesso in ruolo;

– i rapporti a termine avevano offerto, piuttosto, una chance di assunzione, in quanto tutti i lavoratori successivamente erano risultati vincitori di concorsi per la assunzione a tempo indeterminato, sia in ragione dei criteri di stabilizzazione che per l’esperienza maturata.

5. Il motivo è infondato.

6. Giova evidenziare che la presunzione di danno enunciata dalle Sezioni Unite nel citato arresto n. 5072/2016 copre la perdita di chance subita dal lavoratore non solo rispetto al superamento di un eventuale concorso bandito dalla pubblica amministrazione per la assunzione a tempo indeterminato ma anche rispetto alla liberazione delle energie lavorative verso un altro possibile ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato (punto 13 della sentenza citata). Ne deriva che il dedotto blocco ex lege delle assunzioni presso la pubblica amministrazione non sarebbe rilevante a superare la presunzione.

7. Nel resto, il COMUNE deduce genericamente che la successiva immissione in ruolo degli odierni controricorrenti sarebbe stata “agevolata” dalla pregressa assunzione a termine.

8. Questa Corte ha già riconosciuto che la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno derivante dalli abuso del contratto a termine; tale principio è stato enunciato tanto nell’esaminare la speciale disciplina dei contratti a termine nel settore della scuola- (secondo una costante giurisprudenza, che ha preso avvio dalle sentenze dalla n. 22552 alla n. 22557/2016 ed è stata da ultimo ribadita da Cass. 12/02/2020, n. 3472) – che più, in generale, nella ipotesi di intervenuta stabilizzazione ex lege del personale precario (Cass. 03/07/2017, n. 16336, relativa alla stabilizzazione L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 519, cui aveva dato corso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA).

9. Le fattispecie esaminate sono, tuttavia, accomunate dall’operare della successione dei contratti a termine come condicio sine qua non della successiva immissione in ruolo, o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o, comunque, in ragione dell’esistenza (nell’ordinamento del settore scolastico) di meccanismi di avanzamento nelle graduatorie permanenti, utilizzate per l’immissione in ruolo, legati all’impiego a termine.

10. In sostanza, l’immissione in ruolo può qualificarsi come misura idonea e reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso del contratto a termine soltanto se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa – effetto.

11. Alla luce del principio qui ribadito emerge il difetto di decisività delle deduzioni del COMUNE. L’ente ha genericamente esposto che la immissione in ruolo era stata “agevolata” dalle precedenti assunzioni a termine – in quanto gli odierni controricorrenti erano risultati vincitori dei concorsi banditi anche in ragione della esperienza acquisita – senza allegare specificamente, con riferimento alle singole posizioni, che la immissione in ruolo era stata “determinata” dal precedente impiego a termine, in ragione dell’operare di meccanismi di stabilizzazione o di percorsi riservati.

12. Con il secondo motivo il COMUNE ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

13. Ha censurato la sentenza per avere dichiarato la illegittimità del termine per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, laddove, come allegato nella memoria di costituzione in appello e documentato dall’intervallo temporale esistente tra i contratti, per ciascun controricorrente vi era stata un’unica proroga, seguita da rinnovi.

14. Il motivo è inammissibile.

15. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda o su una eccezione di merito autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile (per tutte: Cass., 26/09/2019, n. 24098; Cassazione civile, sez. IL 16/02/2018, n. 3845) e non già in ragione dell’omesso esame di un fatto storico.

16. Tanto precisato, la censura è comunque priva di decisività, non essendo stata impugnata la autonoma ratio decidendi su cui è fondata la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al primo contratto di lavoro ovvero il difetto di forma scritta (per essere avvenuta la stipula del contratto in epoca successiva all’inizio del rapporto).

17. Con il terzo motivo il COMUNE DI CIVITAVECCHIA ha denunciato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, assumendo che il giudice dell’appello, ove avesse esaminato le deduzioni del Comune sulle proroghe ed i rinnovi, non avrebbe potuto applicare la presunzione di danno individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n.5072/2016, relativa ai soli casi di abuso dei contratti a termine e, pertanto, ai soli casi di violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 ovvero dell’art. 5.

18. Il motivo è infondato.

19. Va in limine evidenziato che, come già chiarito da questa Corte (Cass. 10 febbraio 2020 n. 3064; Cass. sez. VI n. 23945/2018; Cass. 13 marzo 2017, n. 6413; Cass. 28 febbraio 2017 n. 5229) il lavoratore a termine è assistito dalla presunzione di danno codificata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per il lavoro privato, secondo il principio enunciato da Cass. SU n. 5072/2016, anche nel caso in cui il termine apposto illegittimamente all’unico contratto di lavoro concluso con la pubblica amministrazione venga prorogato.

20. Si è infatti evidenziato che la illegittimità del termine originario determina ex se, indipendentemente da ulteriori accertamenti, la illegittimità della proroga, in questo essa trova la sua causa nella attribuzione di ulteriori effetti nel tempo ad un termine invalido. La proroga costituisce, dunque, una condotta successiva che reitera la illegittimità della iniziale apposizione del termine.

21. Nella fattispecie di causa è lo stesso Comune ad affermare che vi era stata almeno una prima proroga del termine originario, circostanza di per sè sufficiente a determinare la applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

22. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

23. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

24. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo limitatamente alla posizione di D.A., con spese compensate.

Rigetta il ricorso nei confronti degli altri controricorrenti. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti, ad eccezione di D.A., che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 6.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione ai difensori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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