Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15352 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. II, 25/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 25/06/2010), n.15352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8106-2005 proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA B CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato CONTE

Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIESI

GIANPAOLO;

– ricorrente –

e contro

E.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 524/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato CONTE Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12-11-1997 E.L., premesso di aver pagato i compensi dovuti al professionista (il geometra B.) ed all’impresa edile (la ditta Pasquale Forciniti) che avevano diretto ed eseguito i lavori di consolidamento di un solaio che fungeva da soffitto per l’appartamento dell’esponente e da pavimento per l’abitazione di C.L., e di aver incaricato di comune accordo con quest’ultimo il professionista e l’impresa suddetti della esecuzione di tali lavori, chiedeva al Pretore di Firenze emettersi nei confronti del C. un decreto ingiuntivo per il pagamento della metà della somma sborsata, ovvero L. 6.264.450.

Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla E. proponeva opposizione il C. deducendo che i lavori erano stati eseguiti, a seguito di un suo incarico e previo accordo con la E., da un professionista di sua fiducia (il geometra Ba.), che gli aveva emesso regolare fattura, mentre nei confronti dell’impresa edile egli vantava un credito a seguito dei danni subiti per la cattiva esecuzione delle opere; assumeva che in ogni caso non vi era prova del fatto che la E. avesse pagato il corrispettivo dovuto alla ditta Pasquale Forciniti.

Il Tribunale di Firenze (subentrato al Pretore di Firenze) con sentenza del 27-7-2001 accoglieva l’opposizione proposta dal Caruso e rigettava la domanda della E..

Proposto gravame da parte della E., nella contumacia del Caruso, la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 30-3-2004, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il C. al pagamento in favore della appellante della somma di Euro 2.672,90 oltre interessi legali dal 10-12-1997 ed al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio; il giudice di appello, premesso che le circostanze desumibili dal contesto delle difese e dal tenore della convenzione intervenuta tra le parti il (OMISSIS) inducevano a ritenere che l’incarico alla ditta Forciniti di esecuzione dei lavori suddetti era stato conferito nell’interesse di entrambe le parti stesse, e che la E. aveva provato di aver pagato l’importo della fattura a lei indirizzata, ha rilevato che da tali circostanze discendeva ex art. 1203 c.c., n. 3, la surrogazione legale dell’appellante per quella parte del corrispettivo che aveva versato nell’interesse del C..

Per la cassazione di tale sentenza P.S. asserendo la sua qualità erede del C. nel frattempo deceduto ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi illustrato successivamente da una memoria; la E. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio deve rilevare preliminarmente che il ricorso in esame è stato proposto da P.S. nella asserita qualità di erede accettante con beneficio di inventano l’eredità del marito C. L., deceduto il (OMISSIS) (come risulta dal certificato di morte prodotto), senza peraltro allegare alcuna prova della suddetta qualità.

In proposito occorre osservare che, essendo legittimati all’impugnazione i soli soggetti già partecipi del precedente grado di giudizio in cui essi siano rimasti soccombenti, ove un soggetto, il quale in tale grado non sia stato parte, intenda proporre impugnazione avverso la sentenza adottata all’esito di tale giudizio, egli non solo deve dedurre d’avere acquistato la legittimazione all’impugnazione in ragione d’una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla, ma è altresì gravato dall’onere di fornire la prova della situazione stessa; pertanto colui che propone ricorso per cassazione nell’asserita qualità di erede della persona che aveva partecipato al giudizio di merito, deve provare tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., pena l’inammissibiltà del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria sia l’asserita sua qualità di erede di questa parte, con la specificazione che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, come tale, alla regolare insaturazione del contraddittorio (Cass. 21-3-2000 n. 3299; Cass. 13-6-2006 n. diverso assunto espresso dal difensore della ricorrente nelle osservazioni scritte presentate in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, laddove ha affermato che la suddetta prova, attenendo alla effettiva titolarità del rapporto giuridico, riguarda il merito della controversia, e dunque il suo difetto non è rilevabile d’ufficio; in realtà la titolarità ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione da parte di chi agisce o di chi contraddice, nell’ambito di una preliminare valutazione formale sulla ipotetica accoglibilità della domanda, e si distingue quindi dall’accertamento della effettiva titolarità del rapporto controverso, riguardante il merito della causa (Cass. 6-3-2008 n. 6132).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio, atteso che il soggetto intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

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