Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15352 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31497-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

E.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROSA PERSICO, FERDINANDO

PINTO, GIULIO RENDITISO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5860/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. E.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di accertamento, notificato in data 15 settembre 2014, avente ad oggetto il recupero della maggiore Irpef per l’anno di imposta 2009 in relazione alla mancata dichiarazione di redditi provenienti da un contratto di locazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale della Campania accoglieva l’appello rilevando che il contribuente non aveva percepito i canoni di locazione nel periodo compreso da luglio a dicembre 2009 in conseguenza della risoluzione consensuale del contratto di locazione.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. E.A. si è costituita depositando controricorso.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente depositava memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 2702 e 2704 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che erroneamente l’impugnata sentenza abbia fondato la propria decisione sulla asserita risoluzione del contratto documentata da una lettera di recesso del conduttore dell’immobile priva di data certa e quindi non opponibile all’Amministrazione Finanziaria.

1.1 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 26, per avere la CTR erroneamente fatto riferimento a tale norma parificando la convalida di sfratto con la risoluzione del contratto non provata.

2. I due motivi da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione sono fondati.

2.1 Il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità del conduttore costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto (Sez. 6 – 5, n. 19240 del 28/09/2016) 2.2 La contribuente, nel contestare la pretesa impositiva dell’Ufficio che ha richiesto le maggiori imposte relativa ai redditi per l’anno 2009 derivanti dal contratto di locazione ad uso non abitativo, ha dedotto la risoluzione del contratto di locazione registrato in data 21.10.2005 n. 6700 mod. 69, serie 3 in data 30.6.2005.

2.3 E’ pacifico che la parte privata abbia dato prova dell’asserito scioglimento anticipato del effetti del rapporto locativo mediante la produzione di una raccomandata a mano, sottoscritta dal liquidatore della società conduttrice e controfirmata da uno dei locatori, di immediato recesso dal rapporto contrattuale di locazione commerciale.

2.4 Orbene anche a voler attribuire al documento il significato di un atto di risoluzione contrattuale è incontrovertibile che tale atto andava registrato come previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28.

2.5 La mancata esecuzione di tale formalità rende tale atto, con specifico riferimento alla presunta data della risoluzione del contratto, inopponibile all’Amministrazione Finanziaria. Non rileva, ai fini della tassabilità dei redditi dell’anno 2009, la circostanza dedotta dalla contribuente della successiva registrazione dell’atto di risoluzione, in ravvedimento operoso, avvenuta nel gennaio del 2010.

2.6 Ai sensi dell’art. 2704 c.c. infatti ” la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.

2.7 Si deve ritenere, sulla base della normativa tributaria vigente, che il legislatore ha inteso ricomprendere nella nozione di “terzo” cui fa riferimento l’art. 2704 c.c., anche l’Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione in qualche misura collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (ad es. con fittizie retrodatazioni).(cfr. Cass. 2402/2000, 36360/2006 e 29451/2008).

2.8 La CTR nel ritenere dimostrata la risoluzione consensuale del contratto a partire dal 1 luglio 2009 sulla scorta di una raccomandata a mano sottoscritta ma non registrata (documento che per gli stessi giudici di secondo grado assurge a “principio di prova”) non ha fatto corretto uso delle disposizioni di cui agli artt. 2697 e 2704 cc.

3 II ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania per un nuovo accertamento sulla natura di risoluzione del contratto di locazione del recesso e sulla sua opponibilità all’Amministrazione Finanziaria e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte,

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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