Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15351 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. II, 25/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 25/06/2010), n.15351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7738-2005 proposto da:

SICILIANA UTENSILI SRL P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore P.P., elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege,

rappresentato e difeso dall’avvocato CASSANITI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

CORAL SPA P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE ope legis, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARONNA ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S., premesso di aver commissionato alla Siciliana Utensili srl alcuni macchinari nonchè la realizzazione di un impianto industriale e che il materiale in questione aveva presentato dei vizi, citava in giudizio la medesima con due distinti procedimenti -successivamente riuniti – chiedendone la condanna all’esatto adempimento coattivo della prestazione dovuta oltre che al risarcimento dei danni.

Successivamente, con atto in data 5.11.93 La Siciliana Utensili srl conveniva in giudizio la Coral spa, da cui asseriva di avere a sua volta acquistato i macchinari sopramenzionati, e, premesso che il C. aveva sospeso i pagamenti denunciando i vizi dei macchinari forniti, chiedeva giudizialmente affermarsi l’efficienza degli stessi, e che fosse ritenuta obbligata alla prestazione in parola la società convenuta, dalla quale pretendeva di essere garantita.

Si costituiva la Carol spa chiedendo in specie che l’attrice fosse dichiarata decaduta e la sua azione prescritta ai sensi degli artt. 1495 e 1667 c.c., nonchè in via riconvenzione la sua condanna ex. art. 96 c.p.c..

L’adito tribunale di Palermo, previa riunione dei suddetti procedimenti, espletate le prove, con sentenza depos. in data 5.08.2001, accoglieva in parte le domande proposte da C.S. contro la Siciliana Utensili e rigettava la domanda proposta da quest’ultima contro la spa Coral.

Avverso l’indicata decisione proponeva appello la soc. Siciliana Utensili nei confronti della sola Coral spa,chiedendo in particolare dichiararsi la tempestività della denunzia dei vizi del materiale acquistato nei confronti dell’appellata, con la conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni ed alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Compariva la spa Coral chiedendo il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Palermo con la pronuncia n. 670 del 6.05.2004 rigettava l’appello, ribadendo l’avvenuta decadenza dell’appellante dalla menzionata garanzia per vizi, condannando la medesima pagamento elle spese del grado.

Avverso la suddetta decisione la Siciliana Utensili srl propone ricorso per cassazione articolato sulla base di 2 mezzi; resiste con controricorso la Coral spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c.. Sostiene che la decadenza dalla garanzia per vizi in realtà era stato impedita dall’avvenuto riconoscimento dei vizi stessi da parte della società venditrice ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 2 in due particolari circostanze. Dalla CTU espletata e da una lettera della Coral si evincerebbe infatti che la stessa Coral avrebbe mandato sul posto un proprio tecnico di fiducia (tale geom. A.) per eliminare i difetti o per effettuare per le opportune riparazioni. Peraltro la stessa ditta Coral non aveva provato in giudizio che il termine era scaduto alla data della denuncia, mentre la medesima, con l’indicato riconoscimento, avrebbe determinato l’esonero dalla prova contraria a carico della ricorrente. La doglianza non ha pregio.

Si tratta intanto di questione nuova come tale inammissibile, che involge accertamenti di fatto mai in precedenza svolti, comunque oggetto di contestazione da parte della controricorrente. D’altra parte la Corte territoriale ha preso in esame la lettera della Coral del 22.3.90 per escluderne qualsiasi rilevanza ai fini in discorso, sottolineando che “nel corpo di detta lettera è dato solo evincersi che il titolare della Coral ed un suo tecnico avevano effettuato un sopralluogo in data (OMISSIS) (e quindi a distanza di oltre due mesi dall’atto introduttivo del giudizio) presso la ditta del C. trovando gli impianti perfettamente funzionanti”.

A questo proposito ha osservato questa S.C. che “Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore – che, ex art. 1495 c.c., secondo 2 esonera l’acquirente dall’onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d’ottemperanza a tale onere – può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte, che tacitamente per “facta concludentia”; in tale ultimo caso esso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un’inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un’altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti. Parimenti perchè sussista una valida rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione in materia è necessaria un’incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione”. Cass. n. 5597 del 17/04/2001; conf. Cass. N. 4219 del 1998; Cass. N. 4520 del 1998, Cass. N. 6089 del 2000). Per quanto riguarda la questione dell’onere della prova pure sollevata dalla ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte la decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta dev’essere ritualmente eccepita da chi vi abbia interesse, cioè soprattutto dal venditore. Peraltro, considerato che la denuncia dei vizi e la tempestività della stessa costituiscono condizioni dell’azione è sul compratore che grava l’onere di provare entrambe (Cass. n. 142 del 08/01/2002; Cass. n. 2394 del 12/03/1994; Cass. n. 1031 del 29/01/2000; Cass. n. 142 del 08/01/2002; Cass. n. 1440 del 30/01/2003).

Passando all’esame del 2^ motivo, con esso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 189 c.p.c.; deduce che la Corte territoriale non ha voluto riconoscere che essa ricorrente, con dichiarazione resa a verbale in quel giudizio, aveva inteso effettivamente rinunziare a tutte le domande proposte contro la spa Coral, tranne che a quella relativa alla condanna alle spese processuali liquidata dal tribunale; per cui la stessa Corte si era ugualmente ed indebitamente (?) pronunciata anche sulle domande “rinunciate”. Osserva il Collegio che non è dato cogliere il senso di tale censura, perchè, come ha osservato la controricorrente, se essa fosse fondata, ne deriverebbe che anche il 1^ motivo dell’attuale ricorso per cassazione sarebbe inammissibile riferendosi a domanda rinunciata dalla stessa società nel giudizio di 2^ grado.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

 

 

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