Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15351 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14943-2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II

N. 13, presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA FELSANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ISIDE B. STORACE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 627/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/12/2013 R.G.N. 286/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Genova riformava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da R.A. diretta ad ottenere la condanna dell’INPS a riconoscere la rivalutazione dell’anzianità contributiva a causa dell’esposizione ad amianto nell’attività lavorativa svolta alle dipendenze di Ilva Spa dal 1/4/1980 al 31/7/1988 come operatore del treno a freddo presso il reparto TAF e poi fino al 31/12/1992 come addetto al laboratorio MTP, esposizione già riconosciuta con certificazione INAIL del 23/8/2005 successivamente revocata.

2. La Corte territoriale argomentava che in esito al rinnovo della CTU che era stato disposto in secondo grado era risultata fondata la doglianza dell’INPS che lamentava che il consulente di primo grado avesse sopravvalutato l’utilizzo giornaliero dei guanti in amianto, sicchè il ridimensionamento dello stesso in coerenza con le deposizioni dei testimoni determinava il mancato superamento della soglia delle 0,1 fibre per litro necessarie per l’ottenimento del beneficio richiesto.

3. Per la cassazione della sentenza R.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso.

4. La difesa del R. ha depositato memoria nella quale chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l’Inps riconosciuto l’esposizione per il periodo richiesto, in applicazione di quanto previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 112.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. l’intervenuto riconoscimento stragiudiziale da parte dell’Inps del diritto azionato in causa, con la correlata richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire: l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 21951 del 2013).

6. Le spese del giudizio vengono compensate, in considerazione della normativa sopravvenuta contenuta nella L. 23 dicembre 2014, n. 190, comma 112.

7. Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in quanto “la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)” (Cass. n. 19464 del 2014; Cass. n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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