Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15351 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30946-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI AGRIGENTO IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE COPPELLE 35, presso lo

studio dell’Avvocato FILIPPO POLIZZI, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DANIELA CANNAROZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5080/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Agrigento in liquidazione gestione separata I.R.S.A.P. proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica per IVA anno 1986 per effetto dell’indebita detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati in quanto ritenuti non inerenti all’esercizio di impresa.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso ritenendo che il Consorzio fosse il soggetto legittimato al rimborso di imposta in quanto prestatore di attività commerciale gestita in proprio per conto di terzi; la sentenza veniva confermata dalla CTR e la Cassazione, con sentenza n. 20072/2009, annullava la decisione di secondo grado rilevando che sulla natura dei consorzi A.S.I. era intervenuta di recente la sentenza di questa sezione (n. 22685 del 9 settembre 2008) affermando che in tema di IVA, il consorzio per le aree di sviluppo industriale, ente pubblico economico ai sensi della L. n. 317 del 1991, non poteva come tale essere considerato una vera impresa assimilabile alle società di capitali e dunque con attività assoggettata alla predetta imposta, essendo necessario, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 4, accertare se l’ente ceda beni o presti servizi verso corrispettivi di natura privatistica.

3. In esito alla riassunzione del giudizio ad opera dell’Agenzia delle Entrate, la CTR accoglieva l’appello rilevando l’assenza di prova sul fatto che i crediti IVA reclamati da parte contribuente si riferissero ad attività imprenditoriali di diritto privato; questa Corte con ordinanza nr 5311/2015 ha accolto il terzo motivo proposto dalla contribuente sul presupposto della mancata pronuncia della CTR sulla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza.

4. La CTR, preso atto del passaggio in giudicato della questione della debenza del tributo Iva, annullava la sanzione con riferimento all’anno di imposta 1986 sul presupposto, per quanto di interesse in questa sede, della obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale sulla questione della natura giuridica dei Consorzi ai fini della detrazione dell’Iva.

4. Avverso la sentenza della CTR Agenzia delle Entrate spa ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con primo motivo denuncia l’Agenzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 48, comma 7, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, con riferimento all’anno di imposta 1986, vi era una giurisprudenza consolidata in materia di mancata attribuzione della natura commerciale ai Consorzi, e, di conseguenza, la CTR ha errato a disapplicare le sanzioni.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, nonchè dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la CTR, nel ritenere che il Consorzio aveva rinunciato all’utilizzazione dell’Iva detratta con conseguente mancata applicazione della sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 5, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2015, violato il giudicato interno formatosi sul punto.

1.2 Con il terzo motivo lamenta la ricorrente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 1997, art. 5, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2015; l’impugnata sentenza viene criticata in quanto il Consorzio come statuito con efficacia di giudicato dal Giudice di rinvio non ha mai rinunciato a far valere l’eccedenza IVA detraibile disconosciuta dall’amministrazione finanziaria.

2. Il primo motivo va rigettato con assorbimento degli altri due motivi.

2.1 Va rilevato come la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito l’ambito di applicazione della normativa sulla disapplicazione delle sanzioni prevista del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, precisando che ” per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione” (cfr. Cass. n. 13076 /2015; 4394 /2014; 3113 /2014; n. 24670 /2007).

2.2. Orbene va rilevato che al tempo della notifica dell’avviso di accertamento – marzo 1993- l’indirizzo giurisprudenziale segnalato dall’Agenzia delle Entrate nel ricorso formatosi negli anni ottanta secondo il quale ” I consorzi per le aree di sviluppo industriale, previsti dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 1968, art. 50 (che ha sostituito al D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, l’art. 144), ivi inclusi quelli della Regione Sicilia (anche prima della disciplina introdotta dalla L.R. 4 gennaio 1984, n. 1) hanno natura di enti pubblici non economici, in quanto, in via prevalente rispetto ad eventuali attività di tipo imprenditoriale contemplate dai singoli statuti, svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale con un’organizzazione che si inserisce nell’ambito della amministrazione centrale dello Stato, e poi di quella locale degli enti regionali, con i penetranti controlli ed i benefici finanziari connessi a tale inserimento” era stato superato dalla L. dello Stato 5 ottobre 1991, n. 317, che all’art. 36, comma 4 – in materia di consorzi di sviluppo industriale nel definire la natura nonchè le attività degli stessi, ha previsto: “I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici”; con il successivo comma 5, ha stabilito, inoltre, che “I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio… infrastrutture per l’industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.”.

2.3 Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, all’art. 2, comma 12, ha, poi, espressamente previsto che “Ai consorzi di cui al comma 11 (consorzi di sviluppo industriale) si applica la normativa generale in materia di società per azioni..”.

2.4 A seguito di tali chiarimenti normativi la giurisprudenza di questa Corte si è evoluta nel riconoscere la soggettività passiva IVA del Consorzio ed alla legittimità delle detrazioni dell’IVA sugli acquisti (cfr. Cass. S.U. 13854/2004 confermate anche dalle risoluzioni n. 124/E del 7 settembre 1998 e 133 del 24 settembre 2001.

2.5 L’impugnata sentenza nel dar conto dell’incertezza della giurisprudenza e della normativa tributaria ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte,

– rigetta il ricorso,

– condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi oltre ad Euro 200,00 per spese, rimborso forfettario e agli accessori di Legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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