Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15350 del 25/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4676-2014 proposto da:

POLARIS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA MISSONI, ENZO

BARAZZA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 54/08/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 11/06/2013, depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Trieste ha accolto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 70/01/2011 della CTP di Pordenone che aveva accolto il ricorso della “Polaris srl” (in liquidazione) contro avvisi di accertamenti, adottato (per IRES-IRAP relative agli anni 2006-2007) sulla scorta della ritenuta applicazione della disciplina delle “società non operative” (L. n. 724 del 1994, ex art. 30) e sulla premessa che fosse già stata data risposta negativa all’interpello dalla ridetta società proposto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis ai fini di ottenere la disapplicazione della menzionata norma “antielusiva”.

La predetta CTR – dato atto che dovesse farsi applicazione della disciplina della L. n. 724 del 1994 per cui le società sono considerate “di comodo” se non superano il test di operatività, con conseguente determinazione di un reddito minimo secondo i parametri determinati dall’art. 30 stessa legge, salva la facoltà per la parte contribuente di richiedere la disapplicazione delle disposizioni “antielusive”, a mente della previsione del comma 4-bis del predetto art. 30 – ha motivato la decisione evidenziando che risultava che la contribuente aveva presentato istanza di disapplicazione nell’anno 2006 (restando detta istanza respinta), sicchè il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato avanti alla Commissione Tributaria. Quanto al successivo esercizio, non risultava che la contribuente avesse presentato la relativa istanza di disapplicazione, sicchè la stessa avrebbe dovuto “dichiarare il reddito figurato dalla citata norma”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (centrato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente si duole che il giudicante – esuberando rispetto agli specifici motivi di censura della decisione di primo grado proposti dalla appellante Agenzia – abbia violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il motivo appare fondato e deve essere accolto.

Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha correttamente evidenziato, trascrivendone in atto i passi salienti (in ossequio al canone di autosufficienza del ricorso per cassazione), che l’Agenzia – nel proprio atto di costituzione di primo grado – aveva espressamente eccepito l’inammissibilità del ricorso con riferimento all’avviso di accertamento afferente al periodo di imposta 2007, sull’espresso presupposto che dovesse considerarsi esclusa la facoltà del contribuente di autonomamente provvedere alla disapplicazione della norma antielusiva supponendo di versare in periodo di non normale svolgimento dell’attività produttiva, ed inoltre ha evidenziato che detta eccezione di inammissibilità non è stata riformulata (con valenza di censura rispetto all’espressa adozione di una specifica pronuncia sul punto da parte della Commissione Provinciale) nell’atto di appello, alla stessa stregua di come non è stata formulata in appello (come non era stata formulata neanche nella costituzione di primo grado, sotto forma di eccezione) alcuna censura di inammissibilità dell’impugnazione relativa all’avviso di accertamento anno 2006 per non essere stato preliminarmente impugnato il provvedimento di esito negativo dell’istanza di interpello.

Attesi detti pacifici presupposti, non è chi non veda che la pronuncia del giudice di appello deve ritenersi adottata con violazione del divieto di ultrapetizione rispetto alla materia devoluta con l’atto di appello, materia nella quale la parte appellante non ha inteso ricomprendere nessuna delle due (autonome) eccezioni che il giudicante ha invece valorizzato ai fini dell’accoglimento del gravame.

E, in specie, il giudicante ha implicitamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento relativo al periodo di imposta 2006 (pur senza mai pronunciarne espressamente la formula, ma determinandone di fatto gli effetti sostanziali) nel momento in cui ha rilevato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione “avrebbe dovuto essere impugnato avanti alla Commissione Tributaria”.

Alla stessa stregua il giudice di appello si è pure comportato a riguardo dell’impugnazione del provvedimento impositivo relativo al periodo di imposta 2007 allorchè ha rilevato che “non risulta che la società abbia presentato istanza di disapplicazione….”, così implicitamente ritenendo che il contribuente non avesse facoltà di provvedere alla “autonoma disapplicazione della norma antielusiva”, come appunto era stato sostenuto dalla parte resistente in primo grado, e perciò non avesse la facoltà di fare impugnazione del provvedimento impositivo sul punto della legittimità dell’applicazione della disciplina antielusiva. E d’altronde, se il giudicante non avesse ritenuto di accogliere un’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento non si sarebbe neppure limitato alle considerazioni di genere preliminare a cui si è di fatto limitato ma avrebbe inevitabilmente esaminato le espresse censure di parte appellante che erano rivolte a contestare l’accoglimento da parte del giudice di primo grado delle questioni “di merito” sollevate dalla parte ricorrente (in specie, l’appellante Agenzia si era doluta del fatto che la CTP non si fosse avveduta che la cessazione dell’attività di verniciatura era stata autonomamente decisa dalla contribuente e non integrava una situazione di oggettiva impossibilità).

Senonchè, siffatta tesi di parte resistente di primo grado -implicitamente disattesa dal giudice di primo grado, che non ha adottato sul punto alcuna pronuncia, per quanto ne fosse preliminare l’esame rispetto all’accoglimento delle questioni che la parte ricorrente aveva proposto a riguardo della fondatezza dell’accertamento riferito all’anno 2006 – non avrebbe potuto costituire oggetto di esame ex officio da parte del giudice di appello, non almeno per provvedere alla riforma della pronuncia di primo grado, in difetto della esplicita riproposizione dell’assunto da parte dell’Agenzia appellante, ovvero in assenza della formulazione da parte di quest’ultima della espressa censura di omessa adozione di un provvedimento decisorio sulla eccezione, siccome preliminare in senso logico rispetto alle questioni esaminate ed accolte.

Appunto perchè preliminare in senso logico rispetto a quelle positivamente esaminate ed accolte, la questione della inammissibilità dell’autonoma disapplicazione delle norme antielusive non potrebbe considerarsi semplicemente “assorbita” (sul punto si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013) e quindi non potrebbe applicarsi ad essa l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale:” In tema di processo tributario, la regola stabilita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, deve essere coordinata col principio regolatore di detto processo, che è – almeno per quanto riguarda la sua introduzione – un processo d’impugnazione degli atti autoritativi dell’amministrazione finanziaria indicati nell’art. 19 del citato d.lgs. Ne consegue che le ragioni poste a base dell’atto impositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza che l’amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l’onere di riproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall’amministrazione stessa. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si denunciava l’inammissibilità dell’appello dell’ufficio, per non avere lo stesso riproposto le ragioni poste a base della pretesa fiscale, rilevando come, nella specie, l’ufficio avesse comunque espressamente ribadito la richiesta di conferma dell’atto impugnato)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16049 del 29/07/2005).

Rispetto all’indirizzo or ora richiamato, che non si attaglia alla specie qui in considerazione, deve invece qui avere seguito e convalidazione il principio secondo cui: “Soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta e nelle successive difese, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; la parte che sia rimasta soccombente su di una questione preliminare – qual è la qualificazione giuridica di un contratto rispetto all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di adempiere, quando tale qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito – ha invece l’onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi sulla questione preliminare del giudicato (cosiddetto giudicato implicito), che concerne anche gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico – giuridico della decisione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19126 del 23/09/2004, coerentemente anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013; Cass..Sez. 3, Sentenza n. 18540 del 20/08/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17219 del 09/10/2012) In definitiva, la pronuncia impugnata merita quindi di essere cassata in accoglimento del primo motivo di impugnazione con rimessione della lite al giudice del merito affinchè ne rinnovi l’esame, nel rispetto del principio del limite devolutivo dell’appello.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 luglio 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto con riguardo al primo motivo, assorbiti gli altri cinque (mentre nella relazione si dice di due motivi soltanto, per mero lapsus calami);

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Friuli che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA