Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15350 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. II, 25/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 25/06/2010), n.15350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7314-2005 proposto da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato GRECO

VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONE

RICCIOTTI GIAMMARIA;

– ricorrente –

contro

LANNY BEACH SAS P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. C.R., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio

dell’avvocato LUCCHESI ANTONIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PECCI MARZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2004 della CORTE D’APPELLO da BOLOGNA,

depositata il 03/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato MANCINI Gianluca con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LUCCHESI Antonio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo emesso il 15-6-1992 su ricorso della s.a.s.

Lanny Beach il Presidente del Tribunale di Rimini intimava ad A.E.E. il pagamento immediato della somma di L. 122.411.011 a titolo di corrispettivo preteso dalla società ricorrente per la prestazione di servizi alberghieri, nel periodo dal 2-9-1991 al 19-3-1992, in favore della A. e dell’intero suo nucleo familiare; il decreto ingiuntivo, munito della formula esecutiva, veniva notificato in data 11/13-7-1992 agli eredi della A., collettivamente ed impersonalmente, a (OMISSIS) quale ultima sua residenza, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., essendo la debitrice deceduta a (OMISSIS).

Con atto di citazione notificato il 7-1-1993 M.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la s.a.s. Lanny Beach chiedendo la revoca del decreto suddetto ai sensi degli artt. 404 e 615 c.p.c., o in subordine la sua declaratoria di inefficacia.

L’attrice, premesso di aver ricevuto in donazione dalla A. con atto pubblico del (OMISSIS) una piccola casa di abitazione con un appezzamento di terreno in (OMISSIS), e di essere recentemente venuta a conoscenza del predetto decreto ingiuntivo, di cui il proprio legale era riuscito ad ottenere una copia soltanto in data (OMISSIS), rilevando così che esso era stato notificato a (OMISSIS), quale ultima residenza della defunta, deduceva che tale notificazione era stata preordinata al fine di rendere impossibile agli eredi, dai quali infatti il decreto non era stato opposto, la conoscenza dell’atto medesimo e dei termini per l’opposizione, onde avvalersi del titolo così ottenuto per promuovere nei confronti dell’esponente, come in effetti era accaduto, la revoca della donazione; eccepiva per tale ragione la nullità della notificazione e deduceva inoltre l’inefficacia del decreto ingiuntivo stesso a causa dell’avvenuto decesso della A. prima della notifica, o per vano decorso del termine di quaranta giorni dalla sua emissione; contestava altresì nel merito la sussistenza dell’obbligazione in capo alla A..

Si costituiva in giudizio la s.a.s. Lanny Beach eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.

Con sentenza del 19-11-1999 il Tribunale di Rimini dichiarava l’inefficacia del decreto ingiuntivo e del conseguente precetto nei confronti della M. per inesistenza del titolo esecutivo in quanto non notificato all’intimata – deceduta prima del decorso del termine per l’opposizione – e non rinnovato nei confronti degli eredi, e rigettava ogni altra domanda attrice.

Proposta impugnazione da parte della società Lanny Beach cui resisteva la M. la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 3-2-2004, in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla M. con l’atto di citazione notificato il 7-1-1993; il giudice di appello, premesso che tale domanda doveva essere qualificata come una opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2 osservava che, secondo la stessa prospettazione della M., la controparte aveva posto in essere un comportamento doloso per aver notificato il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell’ A. dopo la sua morte impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi nell’ultima sua residenza anagrafica al preciso scopo di rendere impossibile agli eredi stessi la conoscenza dell’atto e di impedirne quindi l’opposizione; pertanto, poichè dell’esistenza del suddetto titolo la M. era venuta sicuramente a conoscenza quando le era stato notificato in data 29-9-1992 l’atto di citazione per revocatoria della suddetta donazione, la domanda di opposizione di terzo proposta con l’atto di citazione notificato il 7-1-1993 doveva ritenersi tardiva ai sensi dell’art. 326 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza la M. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui la s.a.s. Lanny Beach di Ciapparelli Roberto & C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione o errata applicazione degli artt. 647 e 656 c.p.c. conseguente a violazione dell’art. 477 c.p.c. censura la sentenza impugnata per aver inquadrato l’opposizione proposta dall’esponente nell’ambito dell’art. 404 secondo comma c.p.c, non considerando che l’art. 656 c.p.c. subordina l’opposizione di terzo revocatoria al fatto che il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo a norma dell’art. 647 c.p.c., ovvero qualora non sia stata fatta opposizione ad esso nei termini di legge; nella fattispecie, invece, l’esecutività del decreto ingiuntivo sopra richiamato era preclusa dalla morte del soggetto al riguardo legittimato dopo l’emissione del decreto stesso, e dalla avvenuta notifica del provvedimento monitorio impersonalmente agli eredi in luogo diverso dall’ultimo domicilio della defunta – conosciuto dalla creditrice – in (OMISSIS), presso l’ospedale (OMISSIS).

Con il secondo motivo la M., deducendo violazione od errata applicazione dell’art. 404 c.p.c., comma 2, afferma la sua legittimazione ad opporsi ad un decreto ingiuntivo mai divenuto definitivo per il decesso del soggetto legittimato alla opposizione prima della relativa notifica; assume inoltre che erroneamente il giudice di appello ha qualificato l’esponente quale avente causa della A. in quanto proprietaria di un immobile ricevuto in donazione da parte di quest’ultima, posto che tale diritto di proprietà non aveva alcun rapporto con il debito che la controparte intendeva imputare alla A., trattandosi di diritto distinto ed autonomo, come tale idoneo a legittimare l’opposizione ordinaria di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1; era pertanto irrilevante accertare il giorno in cui la M., per sua cura esclusiva, era pervenuta alla conoscenza effettiva del contenuto del decreto ingiuntivo predetto.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

E’ infatti decisivo osservare rilevare un via pregiudiziale che la M. nega l’esecutività del decreto ingiuntivo suddetto per le ragioni sopra esposte, e che pertanto tale assunto comporta l’inapplicabilità nella fattispecie dell’art. 656 c.p.c., che invero subordina tra l’altro l’opposizione di terzo (ma soltanto quella revocatoria ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2 e non quella ordinaria prevista dal primo comma di tale norma ed invocata dalla ricorrente) alla avvenuta esecutività del decreto d’ingiunzione ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ovvero per opposizione tardiva o mancata costituzione dell’opponente, trattandosi di una impugnazione che presuppone l’incontrovertibilità del diritto oggetto del provvedimento monitorio.

Pertanto la stessa prospettazione resa dalla ricorrente delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia conduce a ritenere l’inammissibilità in radice della invocata applicabilità nella specie dell’opposizione di terzo, e tantomeno di quella ordinaria prevista dall’art. 404 c.p.c..

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

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