Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15350 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30751-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

RU.DE.VE. SAS DI R.G. & C;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1891/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Rudeva sas di R.G. e C. e i soci R.G., D.F.S. e V.G. impugnavano l’avviso di accertamento con la quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava per l’anno 2007 il maggiore reddito di impresa di Euro 144.834,00 recuperando la maggiore imposta Iva e Irap, derivante dalla omessa contabilizzazione di ricavi per lavori extracapitolato eseguiti nei confronti dei soci assegnatari di alloggi costruiti e venduti dalla società in parola.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta accoglieva il ricorso sul rilievo che i lavori extracapitolato erano stati contabilizzati dalla società con l’emissione di una unica fattura e pertanto nessuna violazione sostanziale era stata posta dalla società ricorrente.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello rilevando che, a prescindere dai profili di inammissibilità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, era stata fornita la prova della emissione della fattura e l’Amministrazione Finanziaria limitandosi ad utilizzare espressioni dubitative non aveva fornito la prova della fondatezza dell’accertamento.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo. L’intimata non si è costituita.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 2927 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che i giudici di seconde cure abbiano errato nel ritenere l’inammissibilità dell’appello avendo l’appellante riproposto le argomentazioni già esposte nei propri scritti difensivi prodotti nel giudizio di primo grado senza esporre quali fossero gli eventuali vizi riscontrabili nell’iter logico giuridico seguito dal primo giudice. La pronuncia della CTR viene inoltre criticata laddove ha ritenuto che l’Ufficio non aveva adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti per procedere alla ripresa fiscale avendo l’Agenzia delle Entrate dedotto gli elementi sui quali poggiava l’avviso di accertamento, costituiti dalla esecuzione di opere extracapitolato non contabilizzate, e successivamente contestato che la emissione della fattura, avvenuta tardivamente in occasione della verifica fiscale, per le prestazioni extracapitolato, fosse idonea a sanare l’irregolarità fiscale.

2. In via pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza e questione, va esaminata la questione, rilevabile anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, della nullità del giudizio di secondo grado per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati nel giudizio di secondo grado i soci della contribuente che avevano insieme alla società in accomandita semplice impugnato l’avviso di accertamento.

2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. 5, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. 6-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).

2.2 Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29; in ogni caso, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. 5, nn. 26071/15,7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12)”

2.3 Nel caso in esame risulta, dalla lettura dello svolgimento del processo della sentenza di secondo grado, che l’atto impositivo è stato impugnato dalla società e dai soci R.G., D.F.S. e V.G. soggetti incisi dall’accertamento unitario.

Il processo di secondo grado, come si evince dall’intestazione della sentenza, si è svolto solo nei confronti della società e non dei soci litisconsorti sostanziali e processuali.

3. Conseguentemente, in difformità della proposta del relatore, senza necessità di esaminare il motivo di ricorso, la sentenza impugnata, dev’essere cassata, il giudizio di secondo grado va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione.

PQM

La Corte,

dichiara la nullità del giudizio di secondo grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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