Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1535 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1535 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

IRPEF e ILOR
omessa
dichiarazione

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è dardciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

ricorrente

contro
MICUCCI SAMANTHA,

rappresentata e difesa dall’avv. Francesco

Bresmes, presso il quale è elettivamente doniciliata in Rema alla
via Ufente n. 12;

controricorrente

avverso la sentenza della Oarrnissione tributaria regionale
del Lazio n. 10/34/08, depositata il 29 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella púbblica
udienza del 26 giugno 2013 dal Relatore Cdns. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Data pubblicazione: 27/01/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia dPlle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della
COmmissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo
l’appello di Samantha Micucci, nel giudizio introdotto con
l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e
dell’ILOR per l’anno 1996, emesso a seguito dell’omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi, e nel giudizio,
pagamento, ha ritenuto non legittimo il ricorso al metodo
induttivo, sul rilievo che l’ufficio non aveva fornito la prova
della pretesa, ed ha annullato la detta cartella.
Secondo il giudice d’appello, l’ufficio non aveva
dimostrato che la contribuente aveva occultato i redditi prodotti
care quantificati, “senza darsi carico di esplicare logiche
argarentazioni ed altri semplici ma necessari elementi presuntivi
o probatori, oppure dati desunti da indagini contabili, bancari o
documentali, per cui l’accertamento era del tutto carente”. Esso
era consistito nella mera ed acritica trasposizione di un calcolo
matematico, senza ulteriore ricerca probatoria dell’effettiva
capacità di reddito. Era pertanto “inefficace la ricostruzione
operata dall’ufficio che, insieme ai criteri seguiti, rendono
inattendibile sotto tutti gli aspetti la ricostruzione stessa”.
La contribuente resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 41 e 39, secondo camma, lettera d), del
d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod.
civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
l’ammànistrazione ricorrente deduce che il giudice d’appello,
senza considerare l’assenza della dichiarazione dei redditi per
l’anno 1996, avrebbe posto a carico dell’ufficio l’onere
probatorio in ordine all’effettiva capacità di reddito della
Micucci.
Il motivo è fondato alla luce del principio secondo cui “in
tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di
omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere
dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39, bensì

2

riunito, introdotto can l’impugnazione della relativa cartella di

dall’art. 41 del d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 600, ai sensi del
quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua ccnoscenza, l’Ufficio determina il reddito
ccrrplessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può
utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al
metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d.
supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza di cui all’art. 38, terzo camma, del d.P.R. n. 600
prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi
contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla
somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato
prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio”
(Càss. n. 20708 del 2007, n. 3115 del 2006, n. 19174 del 2003).
Con il secondo motivo si duole dell’insufficiente
motivazione della decisione in quanto, anche a fronte delle
articolate difese dell’ufficio, non avrebbe menzionato né le
deduzioni dell’ufficio circa il regime dell’art. 41 del d.P.R- n.
600 del 1973, né quali siano i documenti offerti dalla
contribuente a sostegno delle proprie ragioni.
La censura è inammissibile in ordine al regime dell’art. 41
del

d.P.R_ n_ 600 del 1973, in quanto il vizio di motivazione

denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc civ. può
concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei
fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, e non
l’interpretazione e l’applicazione di norme giuridiche.
Essa è invece fondata nel resto, ravvisandosi nel
ragionamento svolto dal giudice di merito nella sentenza una
obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla
formazione del convincimento in considerazione delle
arganentazioni sollevate dall’ufficio con riguardo alla
documentazione prodotta dalla contribuente ed all’antieconcmicità
della gestione.
Il ricorso va pertanto in tali termini accolto, la sentenza
impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad
altra sezione della Cannissione tributaria regionale del Lazio.
P .Q.M.

3

del 1973 -, le quali determinano un’inversione dell’onere della

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La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

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