Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1535 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 25/01/2021), n.1535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19241-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8736/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. S.G., esercente l’attività di promotore finanziario, impugnava, con ricorso proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dei versamenti IRAP relativi agli anni 2006-2010.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo il rimborso limitatamente alle annualità 2007-2010.

3. Sull’impugnazione proposta dalla Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello sul rilievo che il contribuente svolgeva la propria professione di promotore finanziario con l’esclusivo apporto del proprio impegno senza l’ausilio di rilevanti mezzi specifici.

5 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata valorizzazione da parte della CTR della disponibilità di ingenti beni strumentali, di due sedi operative e di un collaboratore partecipante all’impresa familiare.

1.1. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), e art. 49, avendo il Giudice di appello fornito una motivazione apparente in punto di prova circa la sussistenza o meno di una autonoma organizzazione.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Le ragioni poste a sostegno dell’impugnata sentenza sono le seguenti: “nel caso di specie, risulta che il contribuente, esercente attività di promotore finanziario, svolge la propria professione con l’esclusivo apporto del proprio impegno, senza l’ausilio di rilevanti mezzi specifici, non potendosi ritenere che l’elenco dei beni strumentali, inserito nel libro dei cespiti, sia tale da costituire un valore aggiunto per l’attività suddetta, tale da poterne accrescere in capacità contributiva e non sia piuttosto una serie di beni di entità e valore minimo assolutamente indispensabili per l’esercizio della attività in questione”.

2.2 Orbene risulta accertato attraverso la lettura della stessa pronuncia della CTR oltre che da quella di primo grado e dall’esame delle controdeduzioni dell’Agenzia versate agli atti, che l’Agenzia delle Entrate abbia prospettato l’esistenza nella gestione dell’attività professionale di promotore finanziario di una impresa familiare che si avvaleva della collaborazione del figlio del contribuente. Risulta, inoltre, sempre dagli atti di causa, che l’Agenzia delle Entrate, quale elemento sintomatico dell’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, abbia dedotto che il ricorrente svolgesse la propria attività in due distinti luoghi di esercizio: in (OMISSIS) e, sempre in (OMISSIS).

2.3 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l’autonoma organizzazione ricorre non solo quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod prelumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione ma anche quando si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (cfr. Cass. S.U. 9451/2016).

2.4 Con particolare riferimento all’impresa familiare si è precisato che ” tutti i soggetti che producono reddito di impresa commerciale ed agricola sono tenuti al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il D.Lgs. n. 446 del 1997, laddove non espressamente esentati, e quindi anche le imprese familiari di cui all’art. 230 bis c.c.” (cfr. Cassa. n. 10777/2013 e 12616/2016). Si è così ritenuto che “mentre il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante alla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l’imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%) l’imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero organizzazione dell’esercente l’attività)” (Cass. n. 10777/2013, 24060/16 e 14769/2018).

2.5 I giudici di seconde cure non hanno fatto buon governo dei principi sopra esposti in quanto hanno fondato il proprio convincimento circa l’assenza di autonoma organizzazione sul solo parametro rappresentato dai beni strumentali mentre in alcun passaggio argomentativo dell’impugnata sentenza vengono apprezzati gli elementi, forniti dall’Ufficio, – costituiti dal rapporto di collaborazione e dall’esercizio dell’attività in più sedi operative – sintomatici della sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

3 L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo in quanto l’accertamento in fatto della occasionalità o meno delle collaborazione è oggetto del giudizio di rinvio.

4 La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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