Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1535 del 22/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1535 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 5859-2013 proposto da:
Societa’ Dorotea Srl 03548481211 in persona del legale
rappresentante pro-tempore, quale cessionaria della ditta
Antonio Ambrosio di Vincenzo Ambrosio & C. s.n.c., Ambrosío
Antonio MBRNTN72M23L142D, Ambrosio Vincenzo
MBRVCN42P11L142X, elettivamente domiciliati in Roma, Via
Gramsci A 36, presso lo studio dell’avvocato Maurizio De Tilla,
che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

Catapano Maria Rosaria, Catapano Ulderico, Catapano Roberto,
Ranieri Maria, elettivamente domiciliati in Roma, Via Trionfale
5637, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Ascanio,

P/(-q-

Data pubblicazione: 22/01/2018

rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Affuso, Catapano
Maria Rosaria;
– con troricorrenti nonchè contro
Catapano Luigi, Catapano Salvatore, Comune Terzigno in

intimati

avverso la sentenza n. 3081/2012 della Corte d’appello di
Napoli, depositata il 03/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2017 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi
Salvato che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di
Ambrosio Vincenzo e Dorotea s.r.l. e rigetto del ricorso di
Ambrosio Antonio;
udito l’Avvocato Gabriele Ferabecoli munito di delega
dell’Avvocato Raffaele Affuso che ha concluso per parte
controricorrente Ranieri Maria, Catapano Ulderico, Catapano
Maria Rosaria e Catapano Roberto per il rigetto del ricorso ;
FATTI DI CAUSA
1.11 Tribunale di Noia era stato investito nel 1996 della
causa promossa da Ambrosio Antonio e dalla Ditta Antonio
Ambrosio s.n.c. nel 1996 nei confronti di Maria Ranieri,
Salvatore Catapano, Luigi Capatano, Ulderico Catapano, Maria
Rosaria Catapano, Roberto Catapano nonché il Comune di
Terzigno affinché, previo accertamento della servitù di stillicidio
delle acque reflue provenienti dalla via pubblica e gravante sul
loro fondo confinante con quello di proprietà dei convenuti,
tutti i convenuti fossero condannati all’esecuzione delle opere ,
indicate dalla richiesta CTU, per ripristinare l’originaria servitù,
Ric. 2013 n. 05859 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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persona del Sindaco pro-tempore;

così come esistente prima che le costruzioni realizzate da
Francesco Catapano, dante causa dei convenuti, ostruissero il
canale di scolo provocando ripetuti allagamenti del fondo in
caso di pioggia. L’occasione della causa era stato, infatti,
l’ultimo di questi allagamenti, verificatosi il 22 agosto 1996,

cui pure chiedevano il risarcimento.
2.Costituitisi i convenuti ed espletata istruttoria e CTU , il
Tribunale di Nola con la sentenza 1113 del 13 giugno 2006
rigettava la domanda con condanna alle spese.
3. Proposto appello da Antonio Ambrosio e dalla ditta
Antonio Ambrosio, la Corte d’appello di Napoli con la sentenza
n. 5810 depositata il 3 ottobre 2012 e notificata il 11 gennaio
2013 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ditta
Antonio Ambrosio

e rigettato l’appello proposto dal primo

confermando la sentenza impugnata con condanna degli
appellanti alle spese.
4.

Antonio Ambrosio, la Società Dorotea qualificatasi

cessionaria della ditta Antonio Ambrosio di Vincenzo Ambrosio
& C s.n.c. nonché Vincenzo Ambrosio hanno depositato ricorso
notificato il 22.2.2013 per la cassazione della sentenza della
corte territoriale articolato in sette motivi.
5.

Resistono con controricorso Maria Ranieri, Ulderico

Catapano, Maria Rosaria Catapano e Roberto Catapano. Gli
altri intimati Luigi Catapano, Salvatore Catapano ed il Comune
di Terzigno non si sono costituiti . I ricorrenti hanno depositato
memoria ex art. 378 c.p.c. .

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Ritiene il collegio di dover preliminarmente dichiarare
l’inammissibilità del ricorso proposto da Dorotea s.r.l. e da
Vincenzo Ambrosio, così come peraltro eccepito sia dai
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con danni alle colture ed alle costruzioni degli attori, danni di

controricorrenti costituiti che dal P.M. in quanto nessuno dei
due è stato parte del giudizio di appello e pertanto entrambi
difettano della legittimazione ad impugnarne la decisione.
2.1.Passando all’esame del ricorso proposto da Antonio
Ambrosio , con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la

2003 n.6 nonché degli artt. 2291,2312,2495 cod.civ. , artt.
111 e 328 e ss. cod.proc.civ. nonché la motivazione
insufficiente per avere la corte erroneamente dichiarato
inammissibile l’appello proposto dalla ditta Antonio Ambrosio
s.n.c. di Vincenzo Ambrosio.
2.2. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato
perché non pertinente alla motivazione adottata dalla Corte
territoriale la quale , diversamente da quanto asserito dai
ricorrenti, ha riferito l’inammissibilità per difetto di
legittimazione ad agire alla ditta Antonio Ambrosio e non alla
Ambrosio Antonio s.n.c. . Per quest’ultima la Corte ha piuttosto
dato atto dell’avvenuta cancellazione in data 2/3/2001 con
effetto estintivo previsto dal riformato art. 2495 co.2 cod. civ.
che dà luogo alla successione processuale secondo i principi
di diritto sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte nelle
pronunce emesse dopo quelle richiamate dagli appellanti nel
ricorso, anche per le società di persone ( cfr. Cass. Sez. U.
12/03/2013, n. 6070). L’efficacia costitutiva dell’estinzione si
è prodotta retroattivamente per effetto della riforma del
diritto societario dal 1/1/2004 (cfr. Cass. 25192/2008) ,
quando era ancora in corso il giudizio di primo grado, senza
però che sia emerso l’evento interruttivo ai sensi dell’art. 299
cod.proc. civ.. Per tale evenienza , la medesima giurisprudenza
delle sezioni unite sopra richiamata ha sancito che

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violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. 17 gennaio

l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della
società, deve provenire (o essere indirizzata), a pena
d’inammissibilità, dai soci (o nei confronti dei soci), atteso che
la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può
eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è

12/03/2013).Poichè la ditta Antonio Ambrosio è soggetto
diverso dalla società estinta Ambrosio Antonio s.n.c. e non ha
neppure allegato di essere successore di una delle parti
originarie, la declaratoria di inammissibilità della sua
impugnazione non può essere fondatamente censurata.
3.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2495 cod civ e 328 e ss cod.proc.civ
nonché motivazione insufficiente , illogica e contraddittoria per
avere la corte territoriale erroneamente dichiarato
l’inammissibilità dell’appello ancorchè, il processo — nel quale
non era stata dichiarata l’intervenuta cancellazione con il
connesso effetto estintivo- fosse stato continuato dal socio
accomandatario Vincenzo Ambrosio che aveva sottoscritto la
procura a proporre l’appello.
3.2 Il motivo è infondato atteso che l’appello è stato
proposto, come risulta dall’atto di impugnazione da Antonio
Ambrosio e dalla ditta Antonio Ambrosio e non da Vincenzo
Ambrosio, non rilevando a tal fine l’allegata sottoscrizione
della procura a proporre appello da parte di Vincenzo Ambrosio
peraltro nella inammissibile qualità di socio “accomandatario”
di una società in nome collettivo.
4.1 Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 99,112 e 342 cod. proc. nonché artt.
1027 e ss cod.civ nonché insufficiente, illogica e contraddittoria
motivazione per avere la corte territoriale erroneamente
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occorso (così Cass. Sez Un. sentenza n.6070 del

rigettato l’appello valorizzando la circostanza accertata dal CTU
della mancata prova dell’esistenza del canale di scolo in epoca
anteriore al 1993. In realtà , secondo gli attori, la Corte
d’appello avrebbe modificato l’oggetto della domanda attorea
ed originariamente volto all’accertamento dei danni

agosto 1996 e causalmente riconducibile all’alterazione nello
scolo delle acque piovane a seguito degli interventi realizzati
da essi Catapano tali da avere ostruito il canale di scolo che
correva lungo il confine dei fondi delle parti.
4.2. Il motivo appare infondato poiché in realtà la corte
territoriale ha ritenuto condivisibile la conclusione di merito cui
era pervenuto il giudice di prime cure , che aveva nella
ricostruzione delle premesse in fatto privilegiato le risultanze
aerofotogrammetriche effettuate nel 1963 e 1993 , a fronte
delle dichiarazioni testimoniali, riferite a canale diverso e ad
anni più recenti. Da tali dati oggettivi il tribunale ha tratto la
conclusione che, anche in ragione della conformazione del
terreno degli attori, posto ad una quota inferiore, la mancanza
di prove concernenti la realizzazione di opere umane,
giustificasse la qualificazione della situazione di fatto in termini
di scolo di acque ai sensi dell’art. 913 cod. civ. piuttosto che di
servitù di scarico ex art. 1043 cod. civ.a favore del Comune di
Terzigno e gravante sia sul fondo degli attori che su quello dei
convenuti, peraltro non attestata da alcun titolo costitutivo. In
considerazione di ciò la corte ha concluso che il canale, la cui
ostruzione si lamenta in citazione ad opera dei Catapano ( e
nel Comune per non essersi attivato al fine di ripristinare la
situazione anteriore), costituisce opera dell’uomo, di recente
costruzione responsabile dell’alterazione del deflusso naturale
delle acque e che aveva legittimato la condotta dei convenuti ,
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conseguenti all’allagamento del loro fondo verificatosi il 22

i quali non erano tenuti a ricevere nel loro fondo il deflusso di
acque non naturale ma conseguenza di opere dell’uomo.
4.3. In tale prospettiva di ricostruzione dei fatti, la
denunciata illegittima modificazione dell’oggetto della domanda
non sussiste poiché ricorre la diversa fattispecie in cui il

l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un
“nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti, purchè non
sostituisca la domanda proposta con una diversa,
modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà
fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (cosi
Cass.sez. II, sentenza 15927 del 17/7/2007).
5.1 Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 913 e ss, 1027,1031,1032,1033 e 1037
e 2967 cod civ. nonché artt. 115 e 116 cod.proc. civ. nonché
omessa , contraddittoria ed illogica motivazione per vere
omesso di esaminare le risultanze probatorie acquisite in atti
ed aventi ad oggetto gli allagamenti del fondo di proprietà dei
ricorrenti.
5.2. Il motivo appare infondato perché non specifica quale
specifico pregiudizio sia derivato dalla generica contestazione
di omesso esame. Tanto più che le domande risarcitorie sono
state proposte da distinti danneggiati e cioè rispettivamente
Ambrosio Antonio, quale proprietario del terreno coltivato a
seminativo, e Ambrosio Antonio s.n.c. quale proprietario di
magazzini per la lavorazione e conservazione di olio
alimentare; parimenti diversi sono i danneggianti, gli eredi
Catapano , da una parte, e il Comune di Terzigno, dall’altra.
Inoltre le domande sono state rigettate perché alcune ritenute
in ammissibilmente tardive, come quella proposta in sede di
comparsa conclusionale nei confronti del Comune e riguardante
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giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente

la mancata adozione di un sistema di irreggimentazione del
sistema fognario delle acque provenienti dalla zona a monte
del fondo Ambrosio.
5.3. In realtà il rigetto delle domande si è fondato non
sull’omesso esame ma sulla ritenuta insussistenza del

scarico, essendo stata correttamente sussunta la fattispecie
concreta in quella dello scolo di acque essenzialmente piovane
fra fondi posti a diversa altitudine.
6.1. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 913,1027,1031,1032, 1033,1037,2051
e 2967 cod.civ. nonché artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per
omessa , contraddittoria ed illogica motivazione per avere la
corte erroneamente rigettato la domanda attrice di
risarcimento dei danni sulla scorta dell’erroneo presupposto
che non risultava in atti la prova dell’esistenza di una servitù
regolarmente costituita.
6.2.11 motivo è infondato perché
evidenziato

la Corte d’appello ha

che la domanda di risarcimento del danno

avanzata nei confronti dei Catapano presupponeva la
responsabilità degli stessi per avere modificato il tracciato
della servitù di scarico, e quella del Comune per non aver
impedito l’alterazione della servitù. Trattandosi di domanda
all’esercizio di diritto c.d. eterodeterminato , non

correlata
poteva

prescindersi dall’accertamento dei relativi fatti

costitutivi.
6.3.Con riguardo poi alla domanda di risarcimento per il
mancato irreggimentazione nel sistema fognario il motivo è
inammissibile non essendo neppure allegato il fondamento
della legittimità della domanda nuova svolta in sede di
comparsa conclusionale.
Ric. 2013 n. 05859 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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presupposto della violazione della disciplina delle servitù di

7.1.Con il sesto motivo viene denunciata la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1027,1067 , cod.civ, e art. 15 d.I
285/1992 per avere erroneamente escluso la servitù di scarico
per mancanza del titolo costitutivo potendo trovare in materia
di servitù pubblica come in tale caso, pacifica applicazione il

7.2. Il motivo è inammissibile atteso che riguarda
circostanza di fatto relativa alla modalità di costituzione della
servitù del tutto nuova e mai dedotta prima.
8.1 Con il settimo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043, 2051 cod civ. e 115 e 116
cod.proc.civ.per avere la corte territoriale erroneamente
rigettato la domanda di risarcimento nei confronti del Comune
di Terzigno riguardante la responsabilità per mancata
adozione del sistema di irregginnentazione nel sistema fognario
delle acque , sia per aver rigettato la domanda nei confronti dei
Catapano ritenendola connessa alla violazione della disciplina
in tema di servitù.
8.2. Il motivo è connesso a quanto già valutato sub 6 in
tema di diritto etero determinato e sub 7 in relazione alla
domanda nuova e va pertanto respinto.
9.1. Atteso l’esito della delibazione dei vari motivi, il ricorso
va rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese come in
dispositivo in applicazione del principio di soccombenza ed a a
favore dei controricorrenti costituiti.
9.2.Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e
deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto
– ai sensi dell’art. 1 comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n.228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013) che ha aggiunto
il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P. R.
Ric. 2013 n. 05859 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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concetto di dicatio ad patriam, quale modalità di costituzione.

30 maggio 2002, n.115 ed in mancanza di un formale
provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
– della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso di Dorotea s.r.l. e di
Vincenzo Ambrosio e rigetta il ricorso proposto da Antonio
Ambrosio con condanna di tutti i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese che liquida in euro 3500,00 di cui euro
200,00 per spese oltre rimborso spese generali e accessori di
legge . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 , del D.P.R. n.115 del
2002, inserito dall’art. 1 , comma 17, della legge n.228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 16 novembre 2017.

P.Q.M.

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