Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15349 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14696-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

GO.RI.;

– intimata –

contro

EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo

studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa

dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE, giusta procura in

calce all’atto di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2086/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 27/11/2012,

depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., successivamente al deposito della quale ed alla notifica della medesima alle parti già costituite Equitalia Nord S.p.A. ha depositato formale atto di costituzione, osserva quanto segue:

La CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia – con sentenza a 8086/64/14, depositata il 15 aprile 2014, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Mantova – avverso la sentenza con la quale la CTP di Mantova aveva accolto il ricorso proposto, anche nei confronti di Equitalia Nomos S.p.A. (ora Equitalia Nord S.p.A.) dalle signore Go.Ri. e G.V. avverso due cartelle di pagamento recanti carico tributario di Euro 35.203,10.

La vicenda traeva origine da iscrizione a ruolo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 62 a seguito di decisione emessa dalla Commissione Tributaria Centrale a 7079 del 12 luglio 2007 a carico della società Zootecnica Diana di Go. – G. S.n.c., per omesso versamento di somme dovute a seguito della presentazione di dichiarazione integrativa di condono ai sensi della L. n. 516 del 1982.

La CTR, ritenendola adeguatamente motivata e meritevole di conferma, ha condiviso la decisione del giudice di primo grado che, nulla osservando in ordine agli ulteriori motivi di ricorso proposti quanto ai denunciati vizi propri di ciascuna cartella, aveva accolto il motivo con il quale era stata dedotta l’illegittimità delle cartelle di pagamento emesse nei confronti delle sode e da queste impugnate per difetto di preventiva escussione del patrimonio sociale.

Avverso la sentenza resa dalla CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la contribuente G.V. resiste con controricorso, nel quale l’avv. Druda, comune difensore di entrambe le contribuenti nel giudizio di merito, ha dato atto dell’intervenuto decesso della signora Go., chiedendo, limitatamente a quest’ultima, dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo la somma di cui alla cartella impugnata richiesta a solo titolo sanzionatorio.

In via preliminare, si ritiene che debba essere accolta l’eccezione, formulata dalla controricorrente G., di giudicato interno quanto alla statuizione resa dalla sentenza impugnata, laddove ha affermato che “quanto ai vizi propri della cartella di pagamento, stante il difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza risulta sul punto passata in giudicato, per mancata impugnazione da parte del concessionario della riscossione – Equitalia Nomos, prestando acquiescenza alla stessa”.

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto, in difetto di autonoma impugnazione da parte dell’agente della riscossione di tale capo di sentenza, trattarsi di un mero refuso, mancando in realtà ogni statuizione al riguardo nella pronuncia di primo grado, secondo quanto reso palese dalla stessa sentenza di appello, sui vizi propri delle cartelle impugnate per carenza di motivazione, di sottoscrizione e delle ulteriori indicazioni di legge, dedotti dalle contribuenti con appositi motivi di ricorso. La sentenza di primo grado, accogliendo l’originario ricorso delle contribuenti per carenza della preventiva escussione del patrimonio sociale ritenuta dovuta in ragione del disposto dell’art. 2304 c.c., aveva, in effetti, implicitamente ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Tuttavia appare evidente come non possa qualificarsi come “refuso” (letteralmente errore di stampa dovuto a scambio o spostamento di caratteri) una statuizione avente indubbia natura decisoria, quale quella innanzi riportata, contenuta nella sentenza impugnata, circa la sussistenza, sulla questione indicata, del giudicato interno, che, seppur erronea, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione ad opera dell’agente della riscossione, legittimato sul punto ad impugnare la decisione resa dal giudice tributario d’appello. A ciò consegue che tale affermazione, non essendo stata fatta oggetto di specifica censura, vincola la Corte nell’esame dei motivi di ricorso (cfr. Cass. sez. 3, 22 marzo 2011, n. 6525).

Ne deriva che avendo la ricorrente Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso, denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2291 e 2304 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25 45 e 50 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 quanto alla ritenuta necessità, da parte della decisione impugnata, della preventiva escussione del patrimonio sociale, resterebbe comunque intangibile l’affermazione autonoma e concorrente della sussistenza del giudicato interno in punto di nullità delle cartelle impugnate per vizi propri delle stesse.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ciò assorbendo ogni altra questione, anche riguardo alla richiesta cessazione della materia del contendere, essendo state le somme a lei richieste unicamente a titolo di sanzioni, quanto al rapporto processuale nei confronti della sig.ra Go.Ri., nelle more deceduta, come dichiarato, nel contesto del controricorso nell’interesse dell’altra socia, dal suo difensore già costituito nei gradi di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente Amministrazione e la controricorrente G., mentre nulla va statuito riguardo al rapporto tra ricorrente ed Equitalia Nord S.p.A., che non ha svolto difese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente G.V., spese che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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