Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15349 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SAVARESE SILVIO giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, Società con unico socio soggetta a direzione
e coordamento di Enel Spa in Persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOTARISTEFANI DI
VASTOGIRARDI ANTONIO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 369/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
22/06/07, depositata il 29/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. Che è stata depositata in cancelleria la relazione predisposta dal cons. Antonio Segreto, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori, relativa al ricorso per cassazione n. 6859/2009, proposto da D.R. avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli n. 369 depositata il 29.1.2008, ne giudizio tra lo stesso D. ed Enel Distribuzione s.p.a..
2. La relazione così argomenta: “Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c. Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione dei fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Nella fattispecie a formulazione dei motivi, con cui si lamentano vizi di violazione di legge, a norma all’art. 360 c.p.c., n. 3, per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis, c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle osservazioni mosse nella memorie della parte ricorrente;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
Che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese sostenute dalla resistente:
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011