Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15348 del 25/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15348
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24918/2014 proposto da:
D.S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL
GINNASI 8, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI TIBERIO, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2236/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA dell’1/04/2014, depositata il 09/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’il /05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
Il contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione – D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1 – l’importo di Euro 131.021,00, a titolo di plusvalenza realizzata per effetto di una cessione di licenza taxi; la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’Ufficio aveva utilizzato dati e documenti attendibili (rilevazioni di mercato, annunci pubblicitari), ed aveva proceduto all’accertamento induttivo tenendo conto delle cessioni delle licenze dei taxi e facendo riferimento a studi specifici sull’argomento ed a dati reperiti presso le associazioni di categoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
Il primo motivo, con il quale si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per mancata allegazione nell’avviso in questione degli atti in esso richiamati, e’ ammissibile e, nel merito, fondato, con conseguente assorbimento degli altri.
L’Ufficio, invero, nella indicazione degli elementi di valutazione a supporto del recupero a tassazione, ha fatto generico riferimento a rilevazioni di mercato, annunci pubblicitari e cessioni taxi nonche’ a studi sull’argomento e dati reperiti presso le associazioni di categoria, senza tuttavia procedere nell’avviso all’allegazione o riproduzione di siffatti documenti (v. sentenza impugnata, ove risulta che la CTR si e’ limitata a ritenere attendibili i detti dati ed elementi); cosi’ operando La CTR si e’ discostata dal principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari puo’ essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. 6914/2011); l’omessa allegazione di cui sopra, risolvendosi in una ragione di invalidita’ formale del provvedimento adottato, impedisce al Giudicante di esaminare il merito della pretesa fiscale al fine di sostituire la propria valutazione estimativa (in ordine alla consistenza del presupposto d’imposta) a quella dell’Amministrazione (Cass. 25946/2015).
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.), il giudizio va deciso nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo.
In considerazione della peculiarita’ della vicenda di fatto, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi.
Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016