Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15348 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. II, 25/06/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 25/06/2010), n.15348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio

Clementi n. 68, presso lo studio dell’avvocato Francesco Carlucci,

rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso,

dall’Avvocato Lucarini Giuliano;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone

n. 28, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Izzo, rappresentata e

difesa dall’Avv. Michele Costantino per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1213 del 2003,

depositata il 27 novembre 2003;

udita, la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 18

marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Giuliano Lucarini;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brindisi, adito da V.M. in sede di appello avverso la sentenza del Pretore di Fasano – con la quale era stata disposta la reintegrazione di L.M. nel possesso della intera area di accesso alla propria abitazione mediante la rimozione del muretto di recinzione ivi realizzato dal V., con sentenza in data 27 novembre 2003 ha rigettato il gravame.

Il Tribunale ha rilevato che le censure con le quali l’appellante aveva invocato l’art. 841 cod. civ. non potevano avere ingresso nella controversia possessoria, stante il divieto di cui all’art. 705 cod. proc. civ.;

ha poi osservato che correttamente il Pretore aveva ritenuto provato sia il compossesso dell’area da parte della L., sia lo spoglio, realizzato dal V. mediante la costruzione del muretto oltre la linea di confine della sua proprietà esclusiva, con incorporazione di una fascia del suolo comune.

Con riferimento, poi, alle censure relative alla consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale ha rilevato che i vizi dell’attività del consulente avrebbero dovuto essere fatti valere nella prima difesa successiva al deposito della relazione, trattandosi di nullità relative, non risultando peraltro, in concreto violato il principio del contraddittorio.

Nel merito, infine, il Tribunale ha confermato il giudizio di piena attendibilità delle conclusioni espresse dal c.t.u., nel senso dell’intervenuta limitazione dell’uso dell’area comune.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre V.M. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste, con controricorso, L.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 841 e 705 cod. civ., nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’art. 841 cod. civ. e della interpretazione ad esso data dalla giurisprudenza. Assume quindi che, quando l’esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dalla legge di chiudere il proprio fondo in qualunque momento si attui in maniera tale da consentire agli eventuali aventi diritto il libero passaggio attraverso il medesimo, non può parlarsi di spoglio, nè esservi materia per i rimedi possessori. Ad avviso del ricorrente, tale principio, pur se affermato con riferimento al passaggio, avrebbe dovuto trovare applicazione a maggior ragione nel caso di specie, nel quale si è addotto il compossesso di un piazzale che in realtà non è un piazzale, ma una strada vicinale privata. E che esso ricorrente fosse proprietario della piccola parte di area nella quale è stato realizzato il muretto lo si sarebbe potuto agevolmente desumere dalla relazione tecnica svolta in occasione di un accertamento tecnico preventivo, della quale il Tribunale non ha tenuto alcun conto.

Sotto altro profilo, il ricorrente rileva la insussistenza delle situazioni a tutela delle quali la L. ha agito, dal momento che dalle fotografie depositate in fase di appello si evinceva chiaramente che il passaggio con le auto era del tutto possibile e che non vi era più necessità di passaggio delle cisterne per il trasporto dell’acqua.

Il motivo è infondato, in quanto non tiene conto della ratio decidendi sulla base della quale il Tribunale ha rigettato il gravame. Il Tribunale, infatti, ha argomentato in ordine alla impossibilità di far valere, in relazione al compossesso, situazioni rilevanti sul piano peti torio. E tale argomentazione non risulta in alcun modo contrastata dal ricorrente, il quale si limita a riprodurre massime giurisprudenziali concernenti il rapporto tra spoglio e servitù di passaggio, in realtà non pertinenti nel caso di specie, nel quale era in discussione la limitazione, da parte di un compossessore, del possesso dell’altro.

Con riferimento poi alla deduzione secondo cui il giudice di appello non avrebbe tenuto conto della relazione svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, la stessa è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha dedotto di avere fatto valere le rilevate incongruenze con l’atto di appello, sicchè la censura risulta nuova.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1168 cod. civ. nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

La censura si riferisce all’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la prova testimoniale avrebbe dimostrato il compossesso ultratrentennale da parte della L. e la modificazione di tale possesso da parte di esso ricorrente. In realtà, il Tribunale, nel mentre ha valorizzato le testimonianze menzionate in sentenza, pur se le stesse erano assai generiche, ha invece omesso di considerare una deposizione dalla quale si desumeva che i danti causa di esso ricorrente avevano il possesso dell’area in contestazione.

Il ricorrente contesta poi la sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto delle considerazioni critiche alla relazione del c.t.u., sostenendo che le stesse erano tardive, laddove nessuna norma impedisce alla parte di muovere alla relazione tecnica critiche nel successivo grado di giudizio.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui lamenta il fatto che il giudice di appello abbia attribuito rilievo ad alcune deposizioni e non ad altre. Il ricorso non è rispettoso, sul punto, del requisito dell’autosufficienza, dal momento che il ricorrente si limita a riportare solo la deposizione della teste P., che assume non valutata, ma non anche il testo delle altre deposizioni sulla base delle quali il giudice di appello ha formato il proprio convincimento. E’ noto, peraltro, che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass., n. 15489 del 2007).

Il motivo è infondato nella parte in cui si duole del fatto che il giudice d’appello avrebbe disatteso le critiche alla relazione del consulente tecnico d’ufficio sol perchè esso ricorrente non aveva eccepito tempestivamente la nullità della consulenza tecnica d’ufficio.

Il Tribunale, invero, ha affermato che le nullità denunciate dall’appellante con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, anche per quanto riguarda la mancata osservanza del principio del contraddittorio, non potevano essere dedotte in sede di appello, perchè tutte le nullità afferenti all’attività del consulente tecnico d’ufficio sono relative e quindi vanno denunciate nella prima difesa successiva al compimento dell’atto. E sul punto il ricorrente non muove – e del resto non potrebbe alcuna censura.

Quanto al merito, il Tribunale ha invece ritenuto la relazione chiara, esaustiva e ineccepibile in ogni aspetto e il ricorrente contesta un simile apprezzamento di fatto senza tuttavia riprodurre il contenuto delle critiche svolte dal consulente di parte e senza superare una soglia di genericità che non consente di apprezzare la rilevanza delle critiche stesse.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della socombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

 

 

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