Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15348 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 17/07/2020), n.15348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28972-2014 proposto da:

GIOSY’S BRIGHT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO e ANTONINO SGROI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3624/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/06/2014, R.G.N. 5674/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza in data 3 giugno 2014, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione, svolta dalla s.r.l. GIOSY’S BRIGHT, avverso l’iscrizione a ruolo di somme per contributi previdenziali omessi nel periodo 2002-2003 e somme aggiuntive;

2. per la Corte di merito, premesso che il primo giudice aveva rigettato l’opposizione sul presupposto dell’acquisita prova documentale della pretesa creditoria per evasione contributiva in riferimento a 38 lavoratori per i quali erano stati versati contributi inferiori rispetto alle ore lavorate risultanti dai fogli presenza, riteneva fondata la pretesa creditoria dell’INPS sulla scorta del compendio probatorio, non contrastato da elementi diversi forniti dalla società, costituito dai fogli presenza, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti e assistite da sufficiente grado di attendibilità, per avere trovato riscontro documentale nei fogli presenza regolarmente vidimati;

3. in riferimento all’importo complessivamente richiesto con la cartella opposta, ritenevano i giudici del gravame che trovava titolo, a fronte della somma per contributi evasi di Euro 66.707,00, nelle somme aggiuntive previste per legge ed interessi di mora, come evincibile dalla formulazione dettagliata degli addebiti riportata nella cartella opposta;

4. avverso tale sentenza la s.r.l. GIOSY’S BRIGHT ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito attribuito alla società l’onere di provare l’infondatezza della pretesa dell’ente previdenziale, ponendo a suo carico la prova di aver versato la contribuzione su tutte le giornate registrate sui fogli presenza e, in sintesi, la prova in merito all’an e al quantum della pretesa laddove spettava all’ente provare la conformità a legge dell’importo dei contributi richiesti, delle somme aggiuntive e lo svolgimento, da parte dei lavoratori, di prestazioni ulteriori rispetto a quelle registrate sui fogli presenza;

6. il ricorso è da rigettare;

7. tutti i motivi sono volti a confutare la statuizione impugnata, i cui passaggi argomentativi sono riportati nei paragrafi che precedono, tentando di introdurre, inammissibilmente in questa sede di legittimità, una valutazione delle risultanze acquisite e un diverso apprezzamento dei fatti posti a fondamento del convincimento della decisione;

8. la doglianza relativa alla violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (v., per tutte, Cass. n. 9593 del 2017);

9. quanto alla valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito deve essere censurata attraverso il paradigma del difetto di motivazione e nei limiti consentiti, ora, dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v., fra le tante, Cass. n. 23940 del 2017);

10. inoltre, il principio relativo all’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poichè nel vigente ordinamento processuale vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro (Cass. n. 739 del 2010);

11. in ogni caso, spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. n. 9593 del 2017 cit., e i precedenti ivi richiamati);

12. vale anche aggiungere che è rimasta priva di censura l’affermazione della Corte di merito per cui il compendio probatorio acquisito non è stato contrastato con elementi diversi forniti dalla società la quale, peraltro, solo in questa sede, con la richiesta di un inammissibile apprezzamento nel merito, assume mancare del tutto la prova in riferimento a diciassette lavoratori;

13. le spese vengono regolate come da dispositivo;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA