Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15348 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGRI VIESTI SRL ((OMISSIS)) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato LATELLA

STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SIANI VINCENZO MASSIMO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29/2009 della TRIBUNALE di BARI, SEZIONE

DISTACCATA di ALTAMURA del 26/02/09, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore, cons. Antonio Segreto;

letti gli atti depositati;

osserva:

1. M.C.L. proponeva opposizione davanti al giudice di pace di Altamura avverso un decreto ingiuntivo emesso da quel giudice nei suoi confronti ed in favore della s.r.l. Agri Viesti per il pagamento di corrispettivo relativo alla fornitura di grano. Il giudice di pace, all’esito del giudizio, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del giudice di pace di Lecce.

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, decidendo sull’appello principale della s.r.l. Agri Viesti e su quello incidentate dell’opponente, con sentenza del 26.2.2009 rigettava l’appello principale, confermando la competenza territoriale del giudice di pace di Lecce, sulla base di quanto risultava dalla prova testimoniale raccolta nel giudizio, ed accoglieva l’appello incidentale condannando la s.r.l. Agri Viesti al pagamento delle intere spese del doppio grado di giudizio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.

Agri Viesti.

Non resiste con controricorso la parte intimata.

2. Va osservato preliminarmente che, poichè la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso sulla competenza (la revoca del decreto ingiuntivo è solo una conseguenza della dichiarazione di incompetenza), riaffermando quella del giudice di pace di Lecce, per quanto la sentenza del giudice di pace non potesse essere impugnata con regolamento (a norma dell’art. 46 c.p.c.), la successiva sentenza del tribunale doveva necessariamente essere impugnata con regolamento di competenza (Cass. n. 15430 del 10/08/2004).

Va tuttavia osservato che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47 cod. proc. civ., comma 2, ovvero in quello cd. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza (Cass. Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009). Tanto si è verificato nella fattispecie, con la conseguenza che va effettuata la conversione del ricorso in regolamento di competenza.

3.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, per non aver il tribunale affermato la competenza del giudice di pace di Altamura sulla base di quanto risultava allo stato degli atti al momento dell’eccezione di incompetenza e cioè che il forum destinatae solutionis era il domicilio del creditore, trattandosi di somma determinata, mentre il tribunale aveva affermato la diversa competenza del giudice di pace di Lecce, tenendo conto delle testimonianze escusse, ai fini del merito.

4.1. Il motivo è manifestamente fondato e va accolto.

Infatti l’eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 c.p.c. a “sommarie informazioni” eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili. Quindi la questione della competenza va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili (v. Cass. civ. (Ord.), Sez. 3^, 20/10/2006, n. 22524; Cass. Ordinanza n. 16842 del 27/11/2002), dovendo tenersi distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all’esito dell’istruttoria da quelle relative alla competenza, da decidersi allo stato degli atti (Cass. n. 10966/2003; Cass. n. 1877/1999).

4.2. Ne consegue che avendo l’attrice richiesto il decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo per la fornitura di grano, il forum destinatae solutionis era, a norma dell’art. 1182 c.c., n. 3 il domicilio del creditore e, cioè nella fattispecie Altamura.

4.3. Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dai comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. (Cass. civ. (Ord.), Sez. 3^, 13/04/2005, n. 7674).

Da ciò l’ulteriore conseguenza del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c. nella fattispecie fosse, appunto, Altamura e che quindi la competenza territoriale si appartenesse al giudice di pace di quella città.

4.4. Il Tribunale, che è giunto alla diversa conclusione, secondo cui la competenza territoriale fosse in favore de giudice di pace di Lecce, si è fondato sulla deposizione testimoniale, raccolta ne corso dell’istruttoria di merito, secondo cui il contratto fu stipulato con une mandatala dell’attrice ( P.M.) in (OMISSIS) e che anche il pagamento avvenne nelle mani di questa in detta località.

Sennonchè così operando il tribunale ha violato il disposto di cui all’art. 38 c.p.c., u.c., decidendo sulla competenza non allo stato degli atti, ma sulla base delle risultanze istruttorie disposte per la trattazione del merito.

4.5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, va, quindi dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Altamura, ma la causa va rimessa al tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura, per il giudizio di appello nel merito.

Infatti l’erronea dichiarazione di incompetenza da parte de giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi ai rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poichè il terzo comma del menzionato art. 353 c.p.c., che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89.

Pertanto, quando il Giudice d’appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal Giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di Cassazione deve rinviare la causa al Giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo Giudice (Cass. civ., Sez. 3^, 10/08/2004, n. 15430; Cass. civ., Sez. 1^, 19/03/2007, n. 6520).

5. L’accoglimentc del primo motivo, comporta l’assorbimento dei restanti.

In definitiva va dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Altamura e rinviata la causa al tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura, per il giudizio di appello e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.” Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che va rimessa ai giudice competente anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di cassazione;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

P.Q.M.

Converte il ricorso in regolamento di competenza. Dichiara la competenza territoriale del giudice di pace di Altamura e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione al tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura, in diversa composizione monocratica, per il giudizio di appello.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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